DECRETO DEL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 novembre 2012
Scioglimento del consiglio comunale di Isola delle Femmine e
nomina della commissione straordinaria. (12A12433)
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Considerato che nel comune di Isola
delle Femmine (Palermo)
gli organi elettivi sono
stati rinnovati nelle
consultazioni amministrative del 6 e 7 giugno 2009;
Considerato che dall'esito di approfonditi accertamenti sono emersi collegamenti
diretti ed indiretti tra componenti del
consesso e la criminalita' organizzata locale;
Ritenuto che la permeabilita' dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalita' organizzata
arreca grave pregiudizio
per gli interessi della
collettivita' e determina lo svilimento e la
perdita di credibilita' dell'istituzione locale;
Ritenuto che, al fine di porre rimedio
alla situazione di
grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale
di Isola delle Femmine, si rende
necessario far luogo allo scioglimento
del consiglio comunale e disporre il
conseguente
commissariamento, per rimuovere
tempestivamente gli effetti pregiudizievoli per l'interesse pubblico ed
assicurare il risanamento dell'ente locale;
Visto
l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Vista la proposta del Ministro dell'interno,
la cui
relazione e' allegata al presente
decreto e ne costituisce parte integrante;
Vista
la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 9
novembre 2012 alla quale e' stato debitamente invitato
il Presidente della Regione Siciliana;
Decreta:
Art. 1
Il
consiglio comunale di Isola delle Femmine (Palermo) e'
sciolto per la durata di diciotto mesi.
Art. 2
La
gestione del comune
di Isola delle
Femmine (Palermo), e'
affidata alla commissione straordinaria
composta da:
dott. Vincenzo Covato - viceprefetto a riposo;
dott.ssa Matilde Mule' - viceprefetto aggiunto;
dott. Guglielmo Trovato - dirigente di II fascia.
Art. 3
La
commissione straordinaria per la
gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi
ordinari a norma
di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio
comunale, alla giunta
ed al sindaco nonche' ogni altro
potere ed incarico connesso alle
medesime cariche.
Allegato
Al
Presidente della Repubblica
Il
comune di Isola delle Femmine (Palermo), i cui organi elettivi sono stati
rinnovati nelle consultazioni amministrative
del 6 e 7
giugno 2009, presenta forme di ingerenza da parte della criminalita’ organizzata che
compromettono la libera
determinazione e
l’imparzialita’ degli organi
elettivi, il
buon andamento
dell’amministrazione ed il funzionamento
dei servizi, con
grave pregiudizio per lo stato dell’ordine e della sicurezza pubblica.
I
contenuti di alcuni
esposti trasmessi alla
prefettura di Palermo ed alla locale
stazione dell’Arma dei Carabinieri ponevano in evidenza svariate circostanze in
base alle quali
l’amministrazione comunale di Isola delle Femmine sarebbe stata
soggetta all’influenza della locale
criminalita’ organizzata.
In
relazione a tali segnalazioni ed al fine
di verificare la sussistenza di forme di condizionamento e
di infiltrazione delle locali consorterie nei confronti degli
amministratori comunali il prefetto di Palermo, con decreto del 3 aprile 2012,
ha disposto l’accesso
presso il suddetto comune ai sensi dell’art.
1, comma 4, del decreto legge 6 settembre 1982, n.
629, convertito dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, per gli accertamenti di
rito.
All’esito degli
accertamenti effettuati, la
commissione incaricata dell’accesso ha depositato le proprie conclusioni,
sulle cui risultanze il
prefetto di Palermo,
sentito il Comitato provinciale per l’ordine e la
sicurezza pubblica integrato
con la partecipazione del
Procuratore della Repubblica presso
il Tribunale di Palermo,
che si e’
pronunciato all’unanimita’, ha
redatto l’allegata relazione in data 30 agosto 2012, che
costituisce parte integrante della
presente proposta, in cui si
da’ atto della sussistenza di concreti, univoci e
rilevanti elementi su collegamenti diretti ed indiretti degli amministratori
locali con la criminalita’ organizzata
di tipo mafioso e su
forme di condizionamento degli stessi, riscontrando pertanto i
presupposti per lo scioglimento del consiglio comunale.
I
lavori svolti dalla commissione
d’indagine hanno preso
in esame, oltre all’intero andamento
gestionale dell’amministrazione comunale,
la cornice criminale ed il
contesto ambientale ove si
colloca l’ente locale.
Il
territorio del comune
di Isola delle
Femmine e’ contraddistinto dal
controllo operato da un esponente
della criminalita’
organizzata, originario del
luogo, condannato con sentenza emessa dal G.U.P. di Palermo il
20 dicembre 2000 e divenuta irrevocabile il
7 ottobre 2003 a 4
anni di reclusione
per associazione di tipo mafioso ai sensi dell’art. 416-bis c. p.
commi 1, 3, 4 e
6. In particolare
la citata sentenza
ha accertato l’appartenenza dello
stesso all’associazione mafiosa «cosa
nostra» con un ruolo incisivo nell’ambito della famiglia
mafiosa di Isola delle Femmine.
Il
citato capo mafia e’ stato nuovamente tratto
in arresto nel 2010, nell’ambito di altra operazione
giudiziaria, ed e’
tuttora detenuto. E’ gravemente indiziato in relazione al reato di direzione dell’associazione mafiosa
«cosa nostra» quale
promotore e organizzatore delle
relative attivita’ illecite
avvalendosi della forza
intimidatrice del vincolo associativo
e della condizione
di assoggettamento per commettere delitti contro la vita, l’incolumita’,
il controllo di attivita’
economiche, concessioni, autorizzazioni, appalti e servizi pubblici
per intervenire sulle istituzioni
e la pubblica amministrazione.
Unitamente
al citato capo famiglia, nel
contesto criminale che esercita l’influenza sul territorio comunale,
operano anche altri personaggi appartenenti all’organizzazione malavitosa,
di elevato spessore
criminale, con precedenti
per reati associativi
e considerati persone socialmente pericolose.
L'accesso ispettivo ha consentito di
individuare un insieme
di cointeressenze, relazioni e frequentazioni tra esponenti della locale
famiglia mafiosa, al cui vertice e'
il citato capo
mafia, con componenti
dell'apparato politico nonche' di quello
burocratico. In tal modo sono
stati evidenziati quegli elementi che
dimostrano la condizione di penetrazione
della locale organizzazione criminale nelle diverse sfere della vita
amministrativa dell'ente.
In particolare sono stati riscontrati
legami parentali, a diversi livelli, tra alcuni componenti della giunta e del
consiglio comunale con la criminalita'
organizzata, nonche' ricorrenti ed
inopportune frequentazioni.
Viene posto in evidenza come,
sebbene la limitata
estensione territoriale ed limitato numero di abitanti dell'ente
avrebbe dovuto consentire a coloro che
rivestono cariche pubbliche di esercitare
un vaglio attento delle dinamiche
sociali e delle
sfere relazionali ponendo cosi'
maggiore attenzione alle
scelte politico amministrative,
i diversi personaggi politici non hanno in alcun modo posto in
essere una effettiva
presa di distanza
dalle locali organizzazioni
criminali.
Il comune di
Isola delle Femmine
e' caratterizzato da una
sostanziale continuita' amministrativa che
si evince dall'avvicendamento
nei ruoli di vertice dell'ente da
parte delle stesse persone: l'attuale
sindaco, al suo
secondo mandato consecutivo,
aveva gia' svolto, nei mandati immediatamente precedenti all'elezione a primo
cittadino, le funzioni
di vice sindaco;
il sindaco eletto nelle
tornate amministrative del
1993 e 1998
ha successivamente svolto fino al 2006, le funzioni di vice sindaco; tre degli attuali componenti della giunta ed il presidente
del consiglio comunale hanno
rivestito cariche politiche
nella precedente consiliatura.
Le ingerenze della criminalita' nelle
funzioni e nelle attivita' svolte dal
comune si sono tradotte
in molteplici illegittimita', abusi, anomalie e
sviamenti dell'attivita' amministrativa volti
a favorire economicamente o sotto forma di altre
utilita' persone o societa' direttamente o indirettamente
collegati ad esponenti della locale consorteria mafiosa.
E' stato rilevato che talune distorsioni
gestionali dell'ente, poste in
essere in favore di soggetti vicini alla
locale famiglia mafiosa, hanno radici nelle amministrazioni avvicendatesi nel
corso degli anni e si sono ripetute in costanza dei due mandati elettorali guidati dall'attuale sindaco.
Fattori che attestano la
penetrazione malavitosa sono
emersi dall'analisi delle
procedure di aggiudicazione degli
appalti di lavori servizi e
forniture. E' stata riscontrata la
ricorrenza di quei caratteri
indiziari che connotano i sistemi di gestione illegale delle gare ad evidenza
pubblica, quali la presenza
ripetuta delle medesime ditte in
gare diverse con un avvicendamento delle
stesse nelle aggiudicazioni nonche'
la riferibilita' di
tali aziende a cosche mafiose locali.
Piu' in particolare, la commissione
d'indagine ha constatato come l'amministrazione comunale,
nel tempo, abbia
costantemente disapplicato i rigorosi dettami stabiliti per
l'espletamento delle gare
pubbliche, facendo ricorso a procedure ristrette per la
scelta del contraente, procedure negoziate o a trattativa
privata di cui all'art. 57 del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163 o mediante cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125
del citato decreto.
Il ricorso a tali procedure non era giustificato dai necessari caratteri
di urgenza ed indifferibilita' per gli specifici casi e tanto piu' conciliabile con
le dovute precauzioni
che devono connotare l'attivita' di un comune che si
trova ad operare in
un territorio notoriamente
contraddistinto da interferenze illecite.
Gravi e persistenti anomalie hanno interessato le
procedure di affidamento di
lavori mediante appalto pubblico. E' risultato infatti che in alcuni casi l'amministrazione
ha frazionato gli importi
dei lavori; con tali modalita' operative e'
stato possibile eludere
le puntuali disposizioni in materia.
In
altre procedure e'
stata applicata la
normativa sulla fornitura di
beni, mentre si
sarebbe dovuto applicare
quella concernente la prestazione di opere.
E' emblematico di uno sviamento
dell'attivita' amministrativa il frequente
ricorso alla procedura del cottimo fiduciario, connotato da anomalie per la
riscontrata mancata adozione del regolamento
sulle modalita' di affidamento
di lavori pubblici
mediante cottimo fiduciario e la
mancata adozione del relativo albo delle
imprese di fiducia.
L'assenza di tali strumenti organizzativi
ha fatto
si' che il comune di Isola delle Femmine,
per l'espletamento delle
gare di affidamento dei lavori da
eseguire, adottasse procedure in
contrasto con i principi di trasparenza, rotazione e parita' di trattamento
e comunque non in linea con
le disposizioni contenute
nel citato decreto legislativo n.
163/2006.
La relazione prefettizia ha messo in
rilievo che il complessivo quadro delle evidenziate anomalie
e irregolarita' poste in essere nel corso delle due ultime consiliature
guidate, sempre dallo
stesso primo cittadino, e'
la dimostrazione di
come l'infiltrazione criminale
abbia condizionato l'azione dell'amministrazione comunale.
Nello specifico tale condizionamento e'
rilevabile dalle seguenti iniziative dell'ente.
E' il caso della procedura concernente i
lavori di collegamento del sistema
fognario comunale ad un depuratore
consortile. In particolare e'
stato verificato che sulle buste pervenute al comune e contenenti le offerte
delle ditte interessate
non veniva posto l'orario di arrivo, non
consentendo in tal
modo di' adottare
il criterio secondo cui le
varie offerte dovevano
essere ordinate progressivamente. La
societa' vincitrice doveva
inoltre essere esclusa atteso
che la
documentazione dalla stessa
depositata e' risultata
insufficiente rispetto a quanto previsto
dal disciplinare di gara, non
avendo prodotto la stessa
societa' ne' la
cauzione provvisoria ne' idonea
documentazione comprovante il
prescritto versamento all'autorita' per la vigilanza sui lavori
pubblici.
Le
diverse irregolarita' riscontrate,
sia sotto il
profilo sostanziale sia sotto il
profilo formale, attestano
l'avvenuta penetrazione della criminalita' nell'ente per il fatto che la
gara in esame si e' conclusa proprio con l'aggiudicazione dei lavori ad una
societa' che presenta
forti elementi di
controindicazione
L'amministratore
unico della stessa e' uno stretto
congiunto di un soggetto tratto in arresto per il reato di
associazione mafiosa e la medesima
societa', nell'ambito delle relative
indagini giudiziarie, e' stata
sottoposta a perquisizione.
Ulteriori anomalie hanno contraddistinto
la fase
di esecuzione dei lavori ed in
particolare l'affidamento in subappalto
di parte degli stessi ad una
ditta riconducibile alla locale famiglia mafiosa.
La
commissione d'indagine ha posto
in rilievo che
in occasione dell'autorizzazione
del sub appalto in questione la
prefettura di Palermo aveva
rappresentato al comune di Isola
delle Femmine gli aspetti di controindicazione del
subappalto in argomento, atteso che in
occasione dell'istruttoria svolta per un'altra procedura di
gara nei confronti della stessa
ditta era stata
emessa interdittiva antimafia.
Inoltre, da parte della prefettura,
era stato fatto
presente all'ente locale che se avesse aderito al protocollo di
legalita', la procedura di subappalto in
esame sarebbe rientrata in quelle per
cui sarebbe stato obbligatorio effettuare la verifica antimafia, con il
conseguente effetto che la societa' in questione non avrebbe
potutoessere affidataria del sub appalto.
La mancanza
di controlli da
parte dell'ente nella
fase di esecuzione delle opere
ha tra l'altro
favorito un ripetuto
ed illegittimo ricorso alla stipula di subappalti, affidati
a diverse societa', per un
importo complessivamente superiore al limite del 30% del valore
dell'appalto, in contrasto
con quanto previsto
dalla normativa di settore.
Concorre a delineare il quadro di
cointeressenze sussistenti tra amministrazione e
locale criminalita' l'esame
della procedura concernente i
lavori di «ristrutturazione approdo e
movimentazione della zona destinata ai pescatori nel porto di Isola
delle Femmine», caratterizzata da
distorsioni ed irregolarita' che
assumono particolare rilievo in ragione della contiguita' ad
ambienti mafiosi dei vertici della
societa' che si e' aggiudicata l'appalto.
L'amministratore unico e' figlio di un
esponente della locale organizzazione mafiosa,
condannato con sentenza
del Tribunale di Palermo del 20 luglio
2000 perche' indiziato
del reato di cui
all'art. 416-bis per aver concorso con altre persone, in qualita' di titolare di impresa operante nel settore
edile, alle attivita' ed al perseguimento
degli scopi dell'associazione mafiosa denominata «cosa nostra».
Le risultanze investigative avevano
evidenziato che lo
stesso, unitamente ad altri,
aveva consentito che
soggetti collegati all'organizzazione «cosa
nostra» si aggiudicassero i
lavori commissionati da un'amministrazione comunale
della provincia di Palermo attraverso la previa consegna,
ai titolari delle
imprese concorrenti, delle buste contenenti le offerte presentate dalle
ditte partecipanti alle varie gare di appalto, in modo
tale da pilotare l'esito finale delle stesse.
Nel senso della evidenziata
continuita' amministrativa si e' rivelato
anche l'esame della procedura per l'appalto di
manutenzione delle fognature e caditoie, servizio che, a seguito della
rinuncia da parte della ditta che si era aggiudicata la gara, e' stato
affidato ad una societa' che presenta gravi forme di controindicazione.
Detto aspetto e' connesso alla circostanza
che la stessa societa' risulta collegata ad altra azienda
operante nello stesso
settore d'attivita' e che i proprietari
e gli amministratori delle
due societa' presentano stretti legami parentali con esponenti di
rilievo della locale criminalita' organizzata. Questi ultimi,
nel passato, hanno favorito
la latitanza di
soggetti criminali di
primissimo rilievo ed inoltre uno di detti esponenti e'
stato condannato per reati associativi.
Il gruppo familiare in argomento, peraltro,
ha partecipato ad iniziative
di costruzioni edili
unitamente ad altri
soggetti controindicati.
L'organo ispettivo ha posto in rilievo come
il comune di
Isola delle Femmine, nel corso degli anni, abbia
frequentemente affidato alla
predetta societa' una ripetuta serie di lavori pubblici facendo ricorso a ordinanze sindacali di
intervento straordinario o a gare
informali a trattativa privata. Gli evidenziati, ripetuti affidamenti portano a
ritenere fondatamente che la societa' in questione sia una vera e propria «fiduciaria» del comune di
Isola delle Femmine.
In tale contesto le iniziative per la
diffusione della legalita' intraprese
dall'amministrazione comunale sono apparse piu' che altro come mere «operazione di facciata»
atteso che, come
evidenziato, diversi settori del comune si sono rivelati soggetti a
gravi forme di condizionamento e solamente il 27 febbraio 2012 l 'ente ha aderito al protocollo di legalita' Carlo Alberto
Dalla Chiesa.
Anche
le procedure analizzate
nel settore urbanistica
e territorio hanno evidenziato i caratteri di una sostanziale linea di continuita' con le modalita' operative
adottate dalle amministrazioni succedutesi negli anni precedenti.
Significativo in tal senso si
e' rivelato l'esame
di alcune concessioni edilizie
connotate da favoritismi
ed anomale cointeressenze. Al
riguardo giova sottolineare che il comune di Isola delle Femmine e'
sottoposto ad una
serie di vincoli
di diversa natura, archeologici,
idrogeologici e sismici, per cui ogni procedura avrebbe
dovuto essere piu' rigorosa e maggiormente
rispettosa delle varie normative
di settore.
L'iter per l'approvazione del piano
regolatore generale, avviato dal comune
verso la meta' degli anni '90, si e' rilevato
farraginoso e caratterizzato da un'estrema lentezza. Il Piano e' stato
adottato solo nell'agosto dell'anno
2007 nel corso
del primo mandato dell'attuale sindaco. La procedura
volta all'approvazione definitiva del
nuovo strumento urbanistico, tuttavia, non puo' ritenersi ancora conclusa. L'insieme
di tali circostanze,
che hanno consentito all'ente di continuare ad
avvalersi di strumenti non adeguati
alle esigenze del territorio,
si sono rivelate
un utile mezzo
per agevolare gli interessi
economici di soggetti
riconducibili ad ambienti
controindicati.
Emblematica in tal
senso e' la
vicenda relativa ad
una concessione edilizia per la realizzazione di tre ville unifamiliari, rilasciata proprio in
prossimita' della tornata elettorale
che ha visto nuovamente eletto
l'attuale sindaco.
A
seguito di un esposto, il locale comando Carabinieri richiedeva al competente
ufficio della Regione una verifica della concessione in esame. Tale
organo, all'esito dell'accertamento esperito, rappresentava che la
concessione doveva ritenersi
illegittima per mancanza dei
presupposti richiesti dalla normativa di settore.
Lo sviamento dell'attivita' amministrativa e
l'attitudine ad operare in
violazione dei principi di legalita' risulta evidente ove si consideri che l'amministrazione
comunale, pervicacemente, decideva di
non modificare in
alcuna parte i
contenuti della suddetta concessione pur a fronte di un
secondo intervento della Regione che confermava l'illegittimita' del
provvedimento ed evidenziava
la competenza del comune all'annullamento dell'atto.
Tali
illegalita' procedurali sono
risultate funzionali ad assecondare interessi
illegali in quanto
i beneficiari della concessione in argomento sono stretti
congiunti di un esponente
di spicco della locale famiglia mafiosa, di professione costruttore, che
risulta aver avuto partecipazioni societarie con soggetti colpiti da provvedimenti giudiziari per associazione
di tipo mafioso.
Ulteriori anomalie sono emerse dall'esame
di un'altra concessione edilizia per la mancanza dei presupposti
per il rilascio
della concessione stessa; l'indagine ispettiva ha inoltre
evidenziato la mancata riscossione, da
parte dell'ente, degli
oneri
di urbanizzazione e dei costi di costruzione.
Tale procedura era stata avviata sin
dal 2001 dai
precedenti proprietari del
fondo che, dopo
una lunga e
complessa vicenda amministrativa, protrattasi
per anni con
gli uffici comunali, vendevano l'area ad una ditta
la cui
riconducibilita' ad ambienti controindicati era nota ai
competenti uffici comunali. Tale
societa' solo dopo pochi mesi dalla richiesta di
voltura della pratica
in esame otteneva il rilascio del provvedimento richiesto.
Ulteriori aspetti emblematici
della complessiva vicenda
sono rinvenibili nella circostanza che, solo a seguito di un'operazione
di polizia e del connesso arresto di uno
stretto congiunto del
socio amministratore della suddetta societa', il responsabile dell'ufficio tecnico comunale chiedeva alla
locale procura della
Repubblica ed alla prefettura di
Palermo di conoscere se la societa' a
cui favore era stata
rilasciata la concessione
edilizia fosse riconducibile all'esponente della
criminalita' tratto in arresto.
La commissione d'indagine al riguardo ha
posto in evidenza, anche in questo caso,
l'assenza di controlli
e verifiche da
parte dell'ente, atteso che elementi di controindicazione sulla societa'
in argomento erano gia' da tempo a
disposizione del comune
di Isola delle Femmine in quanto
la stessa prefettura
aveva in precedenza segnalato, in occasione di altra
procedura, i rapporti esistenti tra il
soggetto tratto in arresto e la famiglia
titolare delle quote sociali a cui era stata rilasciata la
concessione edilizia.
Significativi elementi
di cointeressenze tra
criminalita' organizzata ed amministratori comunali
emergono altresi' dalla circostanza che
alla votazione di
talune delibere concernenti l'assetto urbanistico ha
partecipato anche il consigliere
comunale che, poco tempo
dopo la votazione
delle stesse, ha
redatto in qualita' di tecnico
incaricato dalla societa' proprietaria
dell'aera la relazione finale per l'adeguamento del
progetto di costruzione relativo alla concessione in
argomento.
Illegittimita' hanno caratterizzato
anche la complessa procedura, protrattasi per anni, concernente
il rilascio di una concessione per l'ampliamento
di un esercizio commerciale il cui titolare e' uno
stretto congiunto del locale capo mafia.
Come
ampiamente riportato nella
relazione redatta dalla commissione d'indagine, l'analisi
del complessivo iter
istruttorio connesso al rilascio di tale concessione, le diverse
autorizzazioni nel tempo rilasciate, le date delle protocollazioni
e la
tempistica per l'evasione delle relative istruttorie hanno posto in
rilievo una serie di anomalie e
irregolarita', fortemente indicative
di uno sviamento dell'attivita' amministrativa. L'organo
ispettivo ha evidenziato come il
mancato rispetto degli adempimenti
previsti per legge e l'assenza
di un'attivita' di
controllo, attivata solo a
seguito di esposti, si
sono risolti in
favore degli interessi economici di ambienti mafiosi.
Ulteriori criticita' che contribuiscono a
definire la situazione di
precarieta' dell'ente locale
e la diffusa
illegalita' hanno interessato il
settore finanziario contabile.
E' stata
posta in rilievo
la sussistenza di
una rilevante evasione
tributaria nei confronti
della quale l'amministrazione, negli anni, non ha posto
in essere un'efficace azione di
contrasto ne' una decisa attivita' per il recupero dei tributi.
Il verificarsi di tali criticita' sono
anche da ascriversi alla cattiva gestione, con condotte di
rilevanza penale, posta in essere dalla
societa' alla quale
era stato affidato
il servizio di riscossione dei ruoli di competenza
comunale.
Come emerso nel corso dell'accesso
ispettivo tale societa'
non solo ha omesso di riversare
quanto aveva riscosso
ma, nonostante l'avvenuta
rescissione del contratto,
si e' anche
rifiutata di restituire al comune
la relativa documentazione.
Le accertate anomalie in materia di
imposizione e riscossione tributaria sono un segnale
evidente dell'incapacita' o della mancanza di
volonta'
dell'amministrazione eletta di
dettare indirizzi e attuare adeguate strategie di vigilanza e
controllo in un settore di vitale importanza
per la sana gestione dell'ente locale, settore
nel quale invece la commissione d'indagine ha accertato il sussistere di atteggiamenti
omissivi, se non
addirittura compiacenti, a
tutto vantaggio di interessi riconducibili ad ambienti controindicati.
Emblematiche in tal senso sono
le verifiche effettuate
dalla commissione d'indagine su un
progetto, approvato con
delibera di giunta del 2010, che
si proponeva di accertare e recuperare i tributi locali
evasi negli ultimi cinque anni.
In effetti la preannunciata azione
di recupero non
e' stata intrapresa. L'organo
ispettivo ha infatti svolto un
accertamento su un campione di
contribuenti appartenenti a nuclei familiari legati o riconducibili alla criminalita' organizzata
e l'esito dell'analisi ha evidenziato, con riferimento a tale campione, che
la percentuale di tributi non versata, rispetto a quanto
accertato ed iscritto a ruolo, e' pari all'89%.
L'amministrazione pertanto non solo non
ha posto
in essere le opportune verifiche e iniziative per
una corretta gestione
delleentrate ma con la
propria condotta ha,
di fatto, favorito
il concretizzarsi di una situazione in cui il tasso di evasione fiscale risulta piu' elevato con riferimento
ai soggetti riconducibili
o appartenenti a famiglie mafiose.
Tale stato di cose ha prodotto una
grave criticita' finanziaria dell'ente locale
ed inoltre il
mancato recupero delle
entrate tributarie ha precluso l'utilizzo di dette risorse per iniziative
e servizi in favore della collettivita'.
Ulteriori illegittimita' e
comunque il mancato
rispetto dei principi di
legalita' hanno interessato
l'attivita' svolta dal servizio economato, gestito di
fatto da un
dipendente comunale, sebbene lo
stesso non fosse preposto al
servizio. Gli accertamenti effettuati hanno
consentito di verificare
difformita' ed irregolarita' in
specie per quanto attiene i criteri
di scelta dei fornitori.
Piu' in particolare nell'ambito di tale
servizio, nel periodo di tempo preso in
esame, sono state effettuate spese
di rappresentanza avvalendosi sempre
dello stesso fornitore,
vicino ad ambienti controindicati, che e'
risultato essere lo
stesso soggetto nei confronti del quale, come accertato
dalla commissione d'indagine, l'ente comunale
ha rilasciato la
gia' citata concessione
per occupazione di suolo
pubblico caratterizzata da
ripetute irregolarita'.
Le vicende analiticamente esaminate e dettagliatamente riferite nella relazione del
Prefetto di Palermo
denotano una serie
di condizionamenti nell'amministrazione comunale di Isola delle Femmine che, disattendendo ogni principio di
buon andamento, imparzialita' e trasparenza,
hanno compromesso il regolare funzionamento dei
servizi con grave pregiudizio degli interessi pubblici.
Ritengo pertanto che ricorrano le
condizioni per l'adozione del provvedimento di scioglimento del
consiglio comunale di Isola delle Femmine (Palermo) ai sensi dell'art.
143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
In
relazione alla presenza
ed all'estensione dell'influenza criminale, si
rende necessario che la durata
della gestione commissariale sia
determinata in diciotto mesi.
Roma, 5 novembre 2012
Il Ministro
dell'interno: Cancellieri
Prefettura di
Palermo
Ufficio Territoriale del governo
·
Area Ordine e
Sicurezza Pubblica - 1^ bis –
Prot. n.1302/R-Area SIC/I^
Bis 30 agosto
2012
Al Signor Ministro dell’Interno
ROMA
OGGETTO
: Comune di Isola delle Femmine (PA)
- trasmissione della relazione di cui
all’art. 143 3°
comma del T.U.E.L.
ad esito dell’accesso ispettivo.
PREMESSA
Con
decreto n. 25280/Area O.S.P. 1^Bis del 3 aprile 2012, su
delega del Ministro dell’Interno, giusta D.M. in data
16 marzo 2012,
Io scrivente ha disposto l’accesso
presso il Comune
di Isola delle Femmine, al fine di verificare la
sussistenza degli elementi di cui al comma 1 dell’art. 143 d.lgs. 267/2000,
ai sensi dell’articolo 2, comma
2-quater, del decreto-legge
29 ottobre 1991,
n. 345, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410.
Il
procedimento che ha condotto all’adozione del citato provvedimento
traeva origine
dalle risultanze di
una attenta attivita’ investigativa, condotta
dal Comando Provinciale
dell’Arma dei Carabinieri
di Palermo e
dalla dipendente Compagnia
di Carini, scaturita anche da
numerosi esposti pervenuti
alla locale sede dell’Arma nonche’ a questa
Prefettura, che lumeggiavano
svariate circostanze nelle quali l’Amministrazione comunale
di Isola delle Femmine avrebbe agito sotto l’influenza
o con il
condizionamento della criminalita’ organizzata di
stampo mafioso, allo
scopo di favorirne gli esponenti
locali.
Detti esposti
sono stati presentati
nella quasi totalita’
dal movimento politico “Rinascita Isolana”, che corrisponde
all’omonimo attuale gruppo
consiliare di minoranza
ed il cui
coordinatore, “Omissis”, sottoscrittore degli stessi esposti insieme ai
consiglieri comunali, ha gia’ ricoperto la carica di Sindaco del Comune di Isola delle Femmine per due mandati
consecutivi, dagli anni novanta fino al 2004, anno nel quale e’ stato eletto
per la
prima volta l’attuale Sindaco, “Omissis”.
Attraverso
le citate segnalazioni venivano delineate, in particolare, diverse circostanze
nelle quali l’Amministrazione comunale
avrebbe assunto
comportamenti ed adottato
conseguenti provvedimenti
nell’intento di favorire gli interessi economici sul
territorio di soggetti collegati
piu’ o meno da vicino a
personalita’ orbitanti negli ambienti
della criminalita’ organizzata
locale, se non addirittura all’elemento di spicco della
famiglia mafiosa di
Isola delle Femmine e di Capaci, “Omissis” (classe “Omissis”),
pregiudicato ed in atto detenuto per associazione di stampo mafioso.
In
data 16 aprile 2012, la Commissione prefettizia, nominata con il
provvedimento sopra citato,
previa notifica al
Sindaco ed al Segretario Generale, si e’ pertanto
insediata presso il
Comune di Isola delle
Femmine (PA) per
l’accertamento di eventuali condizionamenti da parte della
criminalita’ organizzata, dando avvio all’acquisizione
degli atti inerenti le attivita’ piu’
significative dell’Ente, con particolare riguardo ai settori dei lavori
pubblici, dell’urbanistica, della
riscossione dei tributi
nonche’ piu’ in generale
agli atti di
governo ed agli
impegni
assuntidall’amministrazione a partire dal mese
di giugno 2009,
data di insediamento degli
attuali Organi elettivi.
La
Commissione, a conclusione del lavoro
d’indagine, ha rassegnato nei termini di legge le
proprie conclusioni allo
scrivente, anche attraverso
una dettagliata relazione
recante il compendio
delle attivita’ svolte presso il Comune di Isola delle Femmine.
Il
Comitato per l’Ordine e la
Sicurezza Pubblica, integrato
per l’occasione con la partecipazione del Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale e
del Procuratore presso
la Direzione Distrettuale
Antimafia di Palermo, e’ stato sentito il successivo 30 agosto 2012, e nell’occasione si e’
convenuto sulla sussistenza
di concreti, univoci e rilevanti elementi comprovanti collegamenti
tra gli amministratori di’ quel Comune
e la criminalita’
organizzata, integranti la fattispecie di cui all’art.143, comma 4
del d. lgs.
267/2000.
Prima di
procedere alla specifica
descrizione degli esiti dell’accesso da parte della
Commissione, si ravvisa l’opportunita’ di tratteggiare uno specifico quadro
degli assetti della
criminalita’ organizzata sul quel
territorio in relazione
alle possibili interferenze nei
confronti della situazione politico-amministrativa dell’ente locale in
argomento.
Criminalita’
organizzata sul territorio
La
cittadina di Isola delle Femmine, situata alle porte di’
Palermo per chi proviene da Trapani e dall’aeroporto del capoluogo
siciliano, e’ nota per essere il luogo dove il 23 maggio 1992 persero la vita
il magistrato Giovanni FALCONE, sua moglie Francesca MORVILLO e
i tre agenti della scorta Vito
SCHIFANI, Rocco DICILLO e Antonio MONTINARO.
L’eccidio, comunemente ricordato con l’espressione “strage di Capaci” in
quanto verificatosi nei pressi dello svincolo autostradale di quel comune, in
realta’ venne compiuto su un tratto dell’autostrada A29 che ricade nel territorio del comune di
Isola delle Femmine.
I
due comuni di Isola delle Femmine e Capaci, infatti, sono
ubicati sul tratto di costa nordoccidentale della Sicilia e sono gli
ultimi due comuni della provincia prima del capoluogo, rispetto
al quale, ormai, costituiscono
una vera e propria area sub-urbana. Si tratta di due cittadine
praticamente congiunte tra loro e
senza alcuna soluzione di
continuita’ dei rispettivi
centri abitati, che storicamente ricadono sotto il controllo
del mandamento mafioso di’ Palermo San Lorenzo - Tommaso Natale.
In
epoca piu’ recente, il territorio di Isola delle Femmine e Capaci e’ risultato indissolubilmente legato
alla figura di “Omissis” (nato ad Isola
delle Femmine il”Omissis”), elemento
di spicco di
Cosa nostra, attualmente detenuto.
Questi,
gia’ in data 13 luglio 1984, era stato sottoposto alla misura di prevenzione
della sorveglianza speciale di p.s. per la
durata di anni tre nonche’ alla
confisca della quota azionaria nella “Omissis”, di cui si dira’ in seguito,
riconducibile al noto boss “Omissis”. Il
21 marzo 1985, la Corte d’Appello, in parziale
riforma del decreto del Tribunale, riduceva a due anni
la misura di
prevenzione della sorveglianza
speciale.
La
partecipazione di “Omissis” all’associazione mafiosa Cosa
Nostra e’ asseverata dalla sentenza di condanna ad anni 4 di reclusione per 416 bis C.P., commi 1°, 3°, 4° e 6°,
emessa dal G.U.P. di’ Palermo in data 20 dicembre 2000, divenuta irrevocabile
il 7 ottobre 2003.
Le motivazioni del predetto
provvedimento giudiziario certificano l’appartenenza dell’indagato
alla famiglia mafiosa di
Isola delle Femmine, territorio
rientrante nel mandamento
mafioso di Tommaso Natale-San Lorenzo, diretto da
“Omissis”.
In
particolare, il giudice aveva ritenuto provata
l’appartenenza di
“Omissis”
all’associazione mafiosa Cosa Nostra
con ruolo direttivonell’ambito della famiglia mafiosa
di Capaci - Isola delle Femmine, sulla base
delle dichiarazioni dei
collaboratori di giustizia “Omissis” e “Omissis”.
“Omissis”,
terminata la sottoposizione alla sorveglianza speciale in
data
08 maggio 2010, veniva nuovamente
tratto in arresto
il 13 dicembre 2010
nell’ambito dell’operazione “ADDIOPIZZO
5” in esecuzione di ordinanza di applicazione
della misura coercitiva della custodia cautelare n. 11213/08 R.G.N.R. e 11998/08
R.G. C.I.P. emessa il 9 dicembre 2010 dal Tribunale di Palermo, Sezione del
Giudice per le Indagini Preliminari.
Da
tale data, “Omissis” e’ ancora
detenuto in regime
di custodia cautelare, essendo
gravemente indiziato di reita’ in
riferimento al delitto di
direzione di associazione mafiosa (art. 416 bis, commi I, II,
III, IV, VI,
61 n. 6
c. p.) per
avere fatto parte dell’associazione mafiosa
“Cosa Nostra”, promuovendone, organizzandone e
dirigendone le relative illecite
attivita’, e per essersi, insieme a “Omissis”, capo famiglia
di “Omissis”, avvalso della
forza di intimidazione
del vincolo associativo
e della condizione di
assoggettamento ed omerta’
che ne deriva,
per commettere delitti contro
la vita, l’incolumita’
individuale, la liberta’
personale, il patrimonio, per acquisire in
modo diretto o indiretto
la gestione o,
comunque, il controllo
di attivita’ economiche, di
concessioni, di autorizzazioni, di appalti
e servizi pubblici, per
realizzare profitti e vantaggi ingiusti per se’
e gli altri, per
intervenire sulle istituzioni
e la pubblica amministrazione.
Piu’
in particolare, “Omissis” e’ gravemente indiziato di
avere, a decorrere dal 21 dicembre
2000, diretto le famiglie mafiose di Capaci ed Isola delle Femmine e
di avere mantenuto
molteplici contatti finalizzati
alla gestione degli affari illeciti in tema di estorsioni con esponenti di
altri mandamenti mafiosi, con la recidiva specifica, infraquinquennale,
reiterata ( art. 99 commi 1 e 2 nr. 1 e
2; commi 3, 4 e 6).
Il
grave ed univoco quadro indiziario a
carico del “Omissis”
in ordine alla attualita’
del suo contributo all’interno dell’organizzazione mafiosa
promana dalle precise
e convergenti dichiarazioni dei
collaboratori di giustizia “Omissis”,
“Omissis”, “Omissis” e “Omissis”.
Accanto
alla ‘presenza’ del
citato capo famiglia,
nel contesto criminale che per
anni ha esercitato la sua influenza sul
territorio nel quale ricade il Comune di Isola delle Femmine
emergono anche le figure di “Omissis”, “Omissis” e
“Omissis”.
“Omissis”,
nato a Isola delle Femmine il “Omissis”e deceduto in data “Omissis”, imprenditore, soprannominato
“Faccia Macchiata”, annovera stretti
rapporti e interessi con il noto boss “Omissis” di Cinisi. Il predetto, pregiudicato
per rissa, e’
stato sottoposto alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza
per anni due
dal 14 gennaio 1985 al 13 gennaio
1987, applicata nei suoi confronti dalla Corte
d’Appello di Palermo
con provvedimento n.
382/1984 del 03.03.1986.
Le
motivazioni di tale provvedimento delineano la personalita’ e lo
spessore criminale del “Omissis”, descritto quale persona socialmente
pericolosa che, unitamente ad altri soggetti
operanti in diversi settori imprenditoriali erano
sospettati di costituire strumento di reimpiego dei capitali provento di
attivita’ illegali di tipo mafioso riconducibili al gruppo “Omissis” e in
particolare a “Omissis”. Ed
infatti, a seguito
di approfonditi accertamenti
fiscali, il Tribunale di Palermo,
con decreto del 5
marzo 1984, ordinava
il sequestro ai sensi dell’art. 2 ter della legge 31.05.1965 n.
575, di distinte quote sociali di partecipazione del
“Omissis”alla s.p.a.
“Omissis”
con sede
a Capaci, alla
s.r.l. Immobiliare “Omissis” (acronimo dei cognomi”Omissis”,
“Omissis, “Omissis”) con sede a Isola delle Femmine e alla s.r.l. “Omissis” con
sede a Palermo, nonche’ diimmobili di
pertinenza del medesimo “Omissis”. Avverso
il menzionato decreto
di sottoposizione e
confisca, i difensori del
“Omissis” proponevano ricorso in
appello, chiedendo declaratoria
di non luogo a misura di’ prevenzione, la
revoca della confisca adottata e
la riduzione al minimo della misura
personale. Anche nel corso del
secondo grado di giudizio, il “Omissis” e’
stato ritenuto socialmente
pericoloso perche’ validamente
indiziato di appartenenza ad
associazione di tipo mafioso, operante, tra
l’altro, in Cinisi e zone limitrofe e facente capo al noto esponente
“Omissis” (fu “Omissis”, cl. “Omissis”), gia’ sottoposto al soggiorno obbligato
e arrestato in Spagna insieme a uno dei suoi
figli, su mandato
di cattura internazionale, quale
imputato di associazione
di tipo mafioso (art. 416 bis
c.p.) e altri gravi reati.
Tra gli elementi a fondamento del giudizio di pericolosita’
sociale del “Omissis” rileva notevolmente la sua
qualita’ di socio
della “s.p.a. “Omissis”, nata
dalla trasformazione della
“Omissis” costituita il 13 maggio 1974 dai fratelli “Omissis”, noti
trafficanti di stupefacenti. La “Omissis” con sede in Capaci’ aveva
un oggetto molto vario come,
ad esempio, acquisto
di terreni edificabili, realizzazione di
fabbricati, assunzione di
appalti pubblici e privati, gestione di alberghi, bar,
ristoranti, impianti sportivi e stabilimenti balneari.
Si rileva, inoltre, che la s.p.a. “Omissis” annoverava
tra i suoi soci oltre a “Omissis”, anche
altri notissimi esponenti
di Cosa Nostra: “Omissis”, fratello di “Omissis” e i figli
di quest’ultimo “Omissis”,
“Omissis” “Omissis” marito di
“Omissis”, “Omissis” di Omissis”, “Omissis “e “Omissis”. Dunque,
le modalita’ di costituzione della s.p.a.
“Omissis”, i cui
erano soggetti tutti
considerati caratterizzati da pericolosita’ sociale, costituirono validi
indizi per qualificare come mafiosa la suddetta societa’, essendo
evidente che la stessa era stata costituita da esponenti del gruppo “Omissis” con la chiara finalita’ di reimpiego
e riciclaggio degli
ingenti capitali, conseguiti attraverso il lucroso
traffico internazionale degli
stupefacenti. In tale contesto, la partecipazione di “Omissis” alla “Omissis s.p.a.” si era
rivelata indicativa del comune interesse che doveva certamente legarlo ai
“Omissis”, e cioe’
la cosiddetta “affectio”
caratteristica delle associazioni di tipo mafioso.
“Omissis”,
nato a Torretta il “Omissis”, e’ un
altro elemento di spicco della famiglia mafiosa di Isola
delle Femmine che, oltre
ad annoverare precedenti penali per estorsione aggravata dalle modalita’
di tipo
mafioso, sembra avere
contribuito a condizionare in particolar modo l’operato
dell’Amministrazione
Comunale di Isola delle Femmine.
Questi,
come “Omissis”, veniva tratto in arresto il 13 dicembre 2010 nell’ambito dell’operazione “ADDIOPIZZO 5” in esecuzione di ordinanza di
applicazione della misura coercitiva della custodia cautelare
n. 11213/08 R.G.N.R. e 11998/08 R.G. G.I.P. emessa il 9
dicembre 2010 dal Tribunale di
Palermo, Sezione del
Giudice per le
Indagini Preliminari, essendo gravemente indiziato di reita’ in
riferimento al delitto di estorsione aggravata da modalita’ mafiosa (delitto p.
e p. dagli artt. 110, 81 cpv, 629 comma 2° e art. 7 D.L. 13
maggio 1991 nr.152, conv. nella
legge 12 luglio 1991 nr.203) per essersi
- in concorso con i piu’ noti
“Omissis” ed altri
- con piu’
azioni esecutive di un
medesimo disegno criminoso,
mediante minaccia consistita nel
manifestare la propria appartenenza all’associazione mafiosa Cosa Nostra, ed in
virtu’ della forza derivante dal vincolo associativo relativo
alla predetta organizzazione, procurati
un ingiusto profitto, costringendo l’imprenditore “Omissis”, amministratore unico della
“Omissis” e C. S.n.c., a versare, in
piu’ soluzioni, ventimila euro, in relazione ai lavori di costruzione
di una scuola materna che lo “Omissis”stava effettuando nel
Comune di Cinisi e
costringendo il medesimo
imprenditore a cedere
in sub appalto parte
dei lavori alle
ditte di “Omissis”,
“Omissis”,”Omissis” e “Omissis”. Nella vicenda, “Omissis” aveva svolto
il ruolo di esecutore delle richieste estorsive e di esattore della somma
di denaro, mentre i piu’
noti “Omissis” e
“Omissis” agivano come mandanti delle pretese estorsive.
Con
sentenza n. 736/12 emessa in data 15 giugno 2012, il Tribunale di Palermo -
Giudice dell’Udienza Preliminare condannava “Omissis” alla pena di anni sei di reclusione ed euro
mille di multa per estorsione aggravata
e continuata in concorso.
Con
medesima sentenza, il G.U.P. di Palermo condannava “Omissis” alla pena di anni
dieci di reclusione e alla multa di euro quattromila per lo stesso reato.
“Omissis”,
nato a Isola delle Femmine (PA) il “Omissis”, risulta gia’ sottoposto, in data
28 dicembre 1984, alla
misura di prevenzione della sorveglianza speciale di
PS. per la durata di tre anni. La sua
pericolosita’ sociale si evidenzia anche avuto riguardo ai legami di frequentazione intrattenuti con “Omissis”,
il predetto “Omissis”, ed altri
esponenti di calibro della
criminalita’ organizzata -
tutti colpiti da provvedimenti giudiziari per associazione di tipo
mafioso. Il predetto “Omissis” inoltre
risulta avere partecipato alle societa’ prima citate, riferibili al clan
dei “Omissis”, quali
la “Omissis s.p.a.” e la
“Immobiliare Omissis”, costituita unitamente a “Omissis” e a “Omissis”, suo
cognato avendo lo stesso
“Omissis” sposato la sorella di questi “Omissis”.
“Omissis”,
inoltre, risulta avere partecipato - il 4 dicembre 2002 - ai funerali di “Omissis” classe “Omissis”,
madre del capo
famiglia “Omissis, unitamente a “Omissis”.
L’assetto
politico-amministrativo
La
situazione politica del Comune di Isola delle Femmine ha visto da sempre contrapporsi schieramenti
costituiti da liste civiche, guidate dagli esponenti maggiormente
rappresentativi dell’ambiente cittadino, che da oltre un decennio a questa
parte si identificano in “Omissis”
·
leader della
lista “TORRE”, Sindaco per oltre 30 anni fino al 1993 -, “Omissis” - leader della lista “NUOVA
ISOLA” e Sindaco dal 1993 al 2004 -e “Omissis” - eletto Sindaco nel 2004 quale
alleato del BOLOGNA e riconfermato nella carica nel 2009 con la lista
civica “Progetto Isola”- .
In
particolare, la storia
dell’amministrazione
comunale di’ Isola delle Femmine nel periodo che
inizia con la
prima elezione del Sindaco “Omissis”, avvenuta alle
consultazioni elettorali del giugno
2004, e prosegue con la rielezione di questi in esito alle votazioni del
mese di giugno
2009 per arrivare
alla data odierna,
e’ caratterizzata dall’andamento dei rapporti, di stretta alleanza prima
e di grande avversione poi, tra l’ex Sindaco
“Omissis” e l’attuale Primo cittadino, “Omissis”.
Dopo
avere ricoperto la carica di Vice del
Sindaco “Omissis”, il “Omissis”, infatti, subito dopo la prima
elezione (conclusasi a suo vantaggio con
uno scarto di
280 preferenze nei
confronti del candidato “Omissis”
e di oltre 500 dell’altro candidato
“Omissis”) sceglieva “Omissis” per la carica di Vice Sindaco.
Nell’ottobre
del 2006, tuttavia, l’amministrazione comunale subiva la rottura della storica
alleanza tra i due; il Vice
Sindaco, infatti, presentava le
proprie dimissioni e come conseguenza si indeboliva la posizione del Sindaco in seno al Consiglio
Comunale, in virtu’ della
formazione di un
terzo Gruppo Consiliare
denominato “Isola Democratica”
rispetto al quale lo stesso
“Omissis” si poneva
come Coordinatore Politico esterno.
In
data 6 e 7 giugno 2009, dopo la scadenza naturale dei mandato del Sindaco “Omissis”, in Isola delle Femmine
si votava per il rinnovo
del Sindaco e del Consiglio Comunale. Nell’occasione, a
seguito di una accesa campagna
elettorale che vedeva presentarsi tre candidati aSindaco - il primo cittadino
uscente “Omissis” appoggiato dalla lista civica “Progetto Isola”,
“Omissis”appoggiato dalla lista “Rinascita Isolana” ed il
Capo Gruppo al
Consiglio Comunale di
minoranza uscente, “Omissis” appoggiato
dalla lista “Insieme
Isola delle Femmine” - veniva
confermato Sindaco “Omissis” con uno scarto di
250 voti sul candidato “Omissis”.
L’Amministrazione
comunale di Isola delle Femmine, rinnovata
nelle predette consultazioni del giugno 2009, appare soggetta a
forme di condizionamento da
parte di soggetti
appartenenti alla locale famiglia mafiosa,
in assoluta continuita’,
peraltro, con la precedente compagine amministrativa che
vedeva al vertice il medesimo primo cittadino.
Infatti,
se si tiene conto del contesto
criminale sopra descritto, non stupisce come una famiglia
mafiosa tanto attiva in vari settori dell’economia locale e che,
soprattutto nell’ultimo periodo,
aveva acquisito un ruolo rilevante nel nuovo assetto di Cosa Nostra
della provincia di Palermo, delineatosi secondo le direttive dei
“Omissis”, sia stata assolutamente in grado di’ infiltrarsi nelle attivita’
di pubblico interesse che l’Amministrazione di Isola delle
Femmine e’ chiamata a regolare.
Inoltre,
la particolare levatura degli
esponenti di Cosa
Nostra operanti nel territorio di Isola delle Femmine e le
loro relazioni parentali con componenti
attuali della Giunta
Municipale e del Consiglio Comunale nonche’ dell’apparato
burocratico, contribuiscono a costituire
un dato indicativo sotto il
profilo della “densita’ criminale” e della correlata capacita’
di penetrazione della locale famiglia mafiosa nelle piu’
svariate sfere della
vita pubblica, economica e
sociale della comunita’.
Questo dato
va contestualizzato tenendo
conto, altresi’, della peculiare posizione geografica nella
quale si colloca il Comune
di
Isola
delle Femmine, vicinissimo al capoluogo
e lungo la
fascia costiera, che lo rende idoneo a divenire il fulcro
degli interessi economici di Cosa
Nostra, primi fra tutti il racket delle
estorsioni e le speculazioni edilizie.
Lo
stretto legame tra la famiglia mafiosa di Isola delle Femmine, con al vertice
“Omissis” e i “Omissis”, i quali a loro volta
avevano esteso la loro influenza sull’intera provincia di Palermo, e’ un
dato indicativo, infine, di quanto potente sia
la forza intimidatoria della criminalita’
organizzata nel territorio
di riferimento, al punto
che diversi fra
gli stessi esponenti
politici ed amministratori,
contigui piu’ o meno da vicino ad
ambienti mafiosi, hanno avuto e
continuano ad avere un ruolo determinante nella vicenda amministrativa
dell’ente.
Le
ingerenze nelle funzioni e nei
compiti curati dall’ente
civico hanno preso corpo e si sono tradotte in
molteplici illegittimita’,
abusi, eccessi, sviamenti
di potere e
anomalie dell’attivita’
amministrativa, tutti tesi a favorire economicamente o sotto forma di altre
utilita’, soggetti a vario titolo collegati,
direttamente o indirettamente, a
esponenti della locale consorteria mafiosa e,
piu’ in generale, di Cosa Nostra.
L’accesso
agli atti dell’amministrazione, infatti
ha consentito di fare luce sui condizionamenti della
criminalita’ organizzata locale, che si
sono tradotte in atti amministrativi adottati
nel corso del periodo oggetto di osservazione della
Commissione ispettiva, che va principalmente dal giugno del 2009 al
2012.
Si puo’ decisamente
affermare, inoltre, che
l’influenza della famiglia
mafiosa nella sfera politica e amministrativa locale si e’
protratta nel tempo,
determinando situazioni di
obiettiva incompatibilita’ in soggetti che ricoprono cariche istituzionali
di primo piano.
Gli amministratori: Giunta Municipale e Consiglio Comunale La
compagine di governo ed elettiva presso il Comune di Isola
delle Femmine, in esito alle elezioni del 2009 nelle
quali “Omissis” e’ uscito vincitore alla guida della lista
civica “Progetto Isola”, e’ composta come segue.
Giunta Municipale:
·
“Omissis”, nato
a Isola delle
Femmine il “Omissis”,
ivi residente “Omissis”, insegnante di matematica, Sindaco;
·
“Omissis”, nato
a Isola delle
Femmine il “Omissis”,
ivi residente “Omissis”, impiegato, Vice Sindaco e assessore con
delega su turismo, attivita’ produttive e cultura;
·
“Omissis”, nato
a Capaci il “Omissis”, residente a
Isola delle
Femmine
Omissis”, commerciante, assessore con
delega su servizi
a rete, arredo urbano e viabilita’, lavori pubblici;
·
“Omissis”, nato
a Isola delle
Femmine il “Omissis”,
ivi residente in “Omissis”, impiegato, assessore con delega su
pubblica istruzione, sport e protezione civile e servizi sociali:
·
“Omissis”, nato
a Palermo il “Omissis”, residente a Isola
delle
Femmine
(PA) “Omissis”, “Omissis” assessore con
delega su igiene ambientale, arredo urbano e politiche
giovanili.
Consiglio
Comunale
Consiglieri
di maggioranza, appartenenti alla lista civica
“Progetto Isola”:
·
“Omissis”, nato
a Isola delle
Femmine il “Omissis”,
ivi residente in “Omissis”, impiegato, Presidente del Consiglio comunale;
·
“Omissis”, nato
a Palermo il “Omissis”, residente a Isola
delle Femmine “Omissis”, geometra, Vice Presidente del Consiglio
comunale;
·
“Omissis”, nato
a Isola delle
Femmine il “Omissis”,
ivi residente in “Omissis”, marittimo;
·
“Omissis”, nata
a Isola delle
Femmine il “Omissis”,
ivi residente in via “Omissis”, casalinga;
·
“Omissis”, nata
a Palermo il “Omissis”, residente a Isola
delle Femmine in “Omissis”, impiegata;
·
“Omissis”, nata
a Isola delle
Femmine il “Omissis”,
ivi residente in “Omissis”, casalinga;
·
“Omissis”, nato
a Palermo il “Omissis”, residente a Isola
delle Femmine in”Omissis”, commerciante;
·
“Omissis”, nato
a Palermo il “Omissis”, residente a Isola
delle Femmine “Omissis”; “Omissis”
·
“Omissis”, nato
a Marsala (TP) il “Omissis”, residente
a Isola delle Femmine in
“Omissis” impiegato Consiglieri di minoranza, appartenenti alla lista civica
“Rinascita Isolana”:
·
“Omissis”, nato
a Isola delle
Femmine il “Omissis”,
ivi residente in “Omissis”, impiegato;
·
“Omissis”, nato
a Palermo il “Omissis”, residente a Isola
delle Femmine in “Omissis”, dottore in legge;
·
“Omissis”, nato
a Isola delle
Femmine il “Omissis”,
ivi residente in “Omissis”, pensionato;
·
“Omissis”, nato
a Isola delle
Femmine il “Omissis”,
ivi residente in “Omissis”, insegnante;
·
“Omissis”, nato
a Palermo il “Omissis”, residente a Isola
delle Femmine in “Omissis”, geometra;
·
“Omissis”, nato
a Isola delle
Femmine il “Omissis”,
ivi residente “Omissis”, pescatore.
In
data 24 aprile 2012, i sei Consiglieri di
minoranza appartenenti al gruppo
consiliare “Rinascita Isolana” - con note protocollate dal n. 5795 al n. 5801 dei
Comune -rassegnavano le
dimissioni dalla carica ricoperta,
per motivi connessi
all’insediamento della
Commissione Prefettizia.
Il
successivo 3 maggio, con deliberazione n. 7, il Consiglio Comunale attribuiva
la carica di Consigliere Comunale
ai seguenti candidati della lista
“Rinascita Isolana”, collocati
nella graduatoria risultante dal
verbale dell’adunanza dei Presidenti di seggio redatto in data 9 giugno 2009
dal 7° al 12° posto:
·
“Omissis”, nato
a Isola delle
Femmine il “Omissis”,
ivi residente in “Omissis”, in cerca di occupazione;
·
“Omissis”, nato
a Trapani il “Omissis”, residente a Isola
delle Femmine in “Ornissis”, pensionato;
·
“Omissis”, nato
a Palermo il “Omissis”, residente a Isola
delle Femmine in “Ornissis”, pensionato;
·
“Omissis”, nato
a Palermo il “Omissis”, residente a Isola
delle Femmine in “Omissis”, impiegato;
·
“Ornissis”, nata
a Isola delle
Femmine il “Omissis”,
ivi residente in “Omissis”, casalinga;
·
“Omissis”, nato
a Palermo il “Omissis”, residente a Isola
delle Femmine in “Omissis”, impiegato.
Immediatamente
dopo, il Consigliere “Omissis” presentava
le proprie dimissioni per asseriti
motivi di lavoro
che non le
avrebbero consentito di partecipare all’attivita’ consiliare.
Il
Consiglio Comunale prendeva atto delle dimissioni e procedeva allo scorrimento
della lista, nominando consigliere
“Omissis”, nata a Palermo il “Omissis”:
Il
Consiglio Comunale veniva quindi ricostituito.
In
seguito, i Consiglieri Comunali del
gruppo “Rinascita Isolana”, nominati in surroga con
deliberazione del 3 maggio,
presentavano le loro dimissioni
con note protocollate dal n. 6346 al n.
6439 datate 04 maggio (“Omissis”)
e 07 maggio (“Omissis”, “Omissis”, “Omissis”, “Omissis” e “Omissis”).
Il
18 maggio seguente,
con deliberazione n.
12, ii’ Consiglio Comunale attribuiva la carica di Consigliere
Comunale ai seguenti candidati della
lista “Rinascita Isolana”,
collocati nella graduatoria
risultante dal verbale dell’adunanza
dei Presidenti di seggio redatto in data 9 giugno 2009 dal
14° al 15° posto:
·
Omissis”, nato
a Palermo “Omissis,
residente a Isola
delle Femmine in “Omissis”, studente;
·
Omissis”, nata
a Palermo il “Omissis”, residente a
Isola delle Femmine in “Omissis”,
studentessa.
Entrambi
presentavano le loro dimissioni, con note protocollate al n. 6831 del 15 maggio 2012 (“Ornissis”) e al n.
7214 del 21 maggio 2012 (“Omissis”),
pertanto il Consiglio Comunale rimane
tuttora composto da soli nove
Consiglieri Comunali di maggioranza.
Giova
rammentare infine che oltre al Sindaco, che come gia’ detto e’ al suo secondo mandato dopo avere
ricoperto cariche anche durante i mandati sindacali di “Omissis”, diversi
altri componenti dell’attuale giunta e consiglio comunale occupavano cariche
politiche anche nella precedente amministrazione (“Omissis”, “Omissis”,
“Omissis”, “Omissis”). Tate circostanza pone le due amministrazioni
susseguitesi a Isola delle Femmine, dal 2004
ad oggi, in
assoluta continuita’ anche - come
vedremo in seguito - dal punto
di vista dell’azione amministrativa.
I
collegamenti tra la politica locale e la famiglia mafiosa di Isola delle Femmine Il corpo politico chiamato a reggere
l’amministrazione di Isola delle Femmine,
sin dal suo
insediamento e’ apparso
composto da un significativo numero
di soggetti i
quali, per parentele
e frequentazioni o legami d’interesse,
alla luce della
situazione socio-economica di quel territorio nonche’ del sicuro radicamento
e diffusione della locale famiglia mafiosa, sono esposti ai
tentativi di infiltrazione e condizionamento posti
in essere da
soggetti affiliati o a vario titolo contigui alla criminalita’
organizzata. Al riguardo,
si riportano di
seguito gli elementi
di controindicazione emersi. Il Vice Sindaco, “Omissis”, e’ nipote
acquisito di “Omissis”:
il rapporto di parentela deriva dal fatto che il “Omissis”
e’ sposato con “Omissis”, figlia
di “Omissis” (classe “Omissis” omonimo del capo famiglia), la cui sorella,
“Omissis”, e’ coniugata con “Omissis”.
L’Assessore “Omissis”e’ nipote
acquisito del noto
“Omissis” (ci. “Omissis” attualmente detenuto), avendo
sposato “Omissis”, figlia di “Omissis”
(ci. “Omissis”) fratello maggiore del citato capo famiglia. L’Assessore, inoltre e’ cognato di “Omissis”
(cl. “Omissis”) titolare del bar “Omissis” sito in “Omissis” di Isola delle
Femmine sul conto del quale si dira’ in
seguito.
Il
Presidente dei Consiglio Comunale “Omissis” e’
stato immortalato in una
fotografia con “Omissis” ( cl. “Omissis”) e con
l’ex sindaco “Omissis” durante
un’occasione conviviale,
verosimilmente risalente al
2003-2004.
Il
Consigliere di maggioranza “Omissis” e’ cugina per parte di madre di “Omissis (classe “Omissis)„
condannato nel 2007 all’ergastolo per
associazione di tipo mafioso e omicidio.
Il rapporto di
parentela deriva dal fatto che la madre della “Omissis”e la madre del “Omissis”
sono sorelle.
Come
gia’ detto, il gruppo consiliare di
minoranza fa capo
all’ex sindaco “Omissis”, il quale non fa parte del Consiglio Comunale e
che
·
oltre ad
annoverare contiguita’ con il capo
famiglia “Omissis”, emerse sulla
base delle frequentazioni documentate -
risulta essere stato il testimone
dello sposo nelle nozze tra “Omissis”
(dipendente comunale) e l’ing. “Omissis”, cognato del capo famiglia
in quanto fratello della moglie
di questi, “Omissis”.
Il consigliere
di minoranza “Omissis”e’
fratello di “Omissis” coniugata con
“Omissis”, la cui
sorella “Omissis” ha
sposato “Omissis”, fratello maggiore
del capo famiglia
“Omissis” (cI. “Omissis”). Lo
stesso ha anche ricoperto la carica
di Sindaco di Isola delle Femmine dal luglio 1983 al
novembre 1984, essendo stato eletto a capo della coalizione della
lista civica denominata “Nuova Isola”.
Infine, ad
ulteriore dimostrazione della
possibilita’ che le infiltrazioni ed i condizionamenti
mafiosi sugli organi del Comune di Isola delle Femmine abbiano
avuto luogo in
maniera trasversale, interessando
entrambi gli schieramenti,
quello di maggioranza
e quello di opposizione, si
evidenzia il rapporto
di parentela di “Omissis” con il capo famiglia “Omissis”.
“Omissis”, candidato nella lista
“Rinascita Isolana” e subentrato
all’interno del Consiglio Comunale a seguito delle dimissioni
del primo gruppo dei consiglieri di
minoranza, e’ cugino acquisito del
capo famiglia “Omissis”,
in quanto cugino della moglie di questi “Omissis”. Lo stesso,
inoltre, e’ fratello dell’impiegato comunale “Omissis”.
“Omissis”, nominato Consigliere
Comunale il 3 maggio scorso in
surroga dei Consiglieri dimissionari di opposizione, a
sua volta rassegnava le dimissioni il 7
maggio seguente in ragione dell’accesso prefettizio presso l’ente. Infine,
il dimissionario Consigliere
di minoranza “Omissis”
e’ fidanzato con “Omissis”, figlia dell’ex Sindaco “Omissis”.
Effettivamente,
come e’ stato dimostrato dall’attivita’ svolta
dalla Commissione d’indagine, l’Amministrazione comunale
di Isola delle Femmine si e’ palesata molto permeabile
alle infiltrazioni e soggetta a varie forme
di condizionamento mafioso
nei settori nevralgici dell’ente.
Cio’ che
di piu’ rilevante
e’ emerso nel
corso dell’accesso, tuttavia, e’
la circostanza che tali
condizionamenti e sviamenti nell’azione amministrativa
dell’ente abbiano non solo
caratterizzato i due mandati dell’attuale Sindaco “Omissis”, ma che si
manifestino come condotte da tempo radicate nell’ente capaci di
sopravvivere - adattandosi in
maniera davvero preoccupante - anche
all’alternanza delle coalizioni politiche al vertice del Comune di
Isola.
In
sostanza, e’ stato rilevato che talune distorsioni poste in essere
a
favore di soggetti vicini alla locale famiglia mafiosa hanno
radicinell’amministrazione comunale guidata dal Sindaco “Omissis” e si sono replicate
anche dopo l’elezione del Sindaco “Omissis”: e’ il caso, ad esempio, delle
concessioni edilizie rilasciate
nei confronti del titolare del “Bar
“Omissis”di “Omissis”, nipote
del capo mafia locale, di cui si dira’ in seguito.
In
tale contesto, tutte
le iniziative per
la diffusione della legalita’ intraprese dall’amministrazione “Omissis”
appaiono come mere “operazioni di
facciata”, tenuto conto che i vari settori
del Comune si sono rivelati soggetti a gravi forme di condizionamento e che l’ente ha aderito al protocollo di
legalita’ “Carlo Alberto Dalla Chiesa”, per la prevenzione del pericolo
di infiltrazioni mafiose nelle opere pubbliche solo il 27
febbraio scorso, con deliberazione di Giunta n. 21.
I
collegamenti dell’apparato burocratico comunale con la criminalita’ organizzata
Anche tra i dipendenti comunali, ai vari livelli, alla stessa stregua di quanto
evidenziato per /a compagine politica (di
maggioranza e d’opposizione), si
riscontrano soggetti che,
per parentele e frequentazioni o legami d’interesse, sono
esposti ai condizionamenti
provenienti da esponenti
od altri soggetti,
direttamente o indirettamente
soggiacenti alla influente consorteria isolana.
E’ emerso, altresi’, che i dipendenti comunali sono tutti stabilmente
inseriti nella pianta organica dell’ente, avendo il Comune
gia’ da tempo provveduto alla
stabilizzazione di tutti i rapporti
di lavoro precario (ex
contrattisti, ex ISU, ....),
diversamente da quanto posto in essere dalla stragrande maggioranza
delle amministrazioni locali
dell’isola, che ancora oggi si trovano
a gestire un
numero enorme di lavoratori precari (sarebbero circa 22.000)
con oneri a carico del bilancio della Regione
Siciliana.
“Omissis”,
impiegata presso il I settore 6°
servizio “Protocollo - Albo Pretorio” in qualita’ di applicata esecutiva,
e’ cognata del capo
famiglia “Omissis”, avendo
sposato l’ingegnere “Omissis”, fratello della moglie di questi,
“Omissis”.
La
“Omissis” e’ stata stabilizzata dalla posizione di precariato
il 1° novembre 2003, quando Sindaco era “Omissis” e “Omissis” era
Vice Sindaco.
Il
predetto “Omissis”, da parte sua,
ha ricoperto la
carica di Assessore
all’urbanistica e all’edilizia privata del comune di Isola delle Femmine dal 13 giugno 1999 al
12 ottobre 1999
(data delle dimissioni per
motivi personali, verosimilmente riconducibili all’arresto, il 28 luglio
1999, del cognato
“Omissis” nell’ambito della
cosiddetta operazione “San Lorenzo
2” ). All’epoca,
a capo dell’Amministrazione c’era
il Sindaco “Omissis”.
Nella precedente amministrazione,
guidata sempre dal Sindaco “Omissis”
(dal 1994 al 1999) aveva ricoperto il medesimo incarico
di Assessore, cori delega a lavori
pubblici e patrimonio civile.
“Omissis”,
impiegato presso il
I settore “Amministrativo” - 2°
servizio “Anagrafe -Elettorale
- Censimenti” in
qualita’ di specialista
dell’attivita’ amministrativa, e’
cugino acquisito del capo famiglia “Omissis”, in quanto cugino
della moglie di questi. Il rapporto di
parentela deriva dal fatto che il padre
di “Omissis”, “Omissis” (cl.
“Omissis”) e’ fratello di “Omissis”
(cl. “Omissis”), padre di
“Omissis”.
L’architetto
“Omissis”, responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale - III settore urbanistica fino al 22 marzo
2011, data in
cui si e’ dimesso dall’incarico ed e’ stato
sostituito dall’ing. “Omissis”, e’ l’attuale
Capo del V Settore “Tecnico -
Manutentivo”. Lo stesso, assunto con contratto di lavoro a
tempo determinato e parziale dal 1° maggio 2002 successivamente prorogato,
e’ stato
stabilizzato dalla posizione di
precariato con la trasformazione del rapporto di lavoroa tempo pieno ed indeterminato dal
16/11/2005. L’arch. “Omissis” e’ nipote di “Omissis” deceduto il 10 agosto
2007, legato da vincoli di parentela
alla famiglia mafiosa dei “Omissis” di Palermo.
Alcuni
beni immobili appartenenti al “Omissis”,
in esecuzione di provvedimento emesso dal Tribunale di
Palermo - Ufficio
Misure di Prevenzione, nel 2009
sono stati oggetto
di sequestro, poiche’ riconducibili alle famiglie mafiose
“Omissis” e “Omissis” di Palermo. Come gia’
detto, “Omissis”, impiegata
presso il II
settore “Economico-Finanziario” - 2° servizio “patrimonio -
provveditorato - economato -
servizi in convenzione”
in qualita’ di
applicato esecutivo, attualmente in servizio presso la Polizia
Municipale quale ausiliario del traffico, e’ sorella dell’ex Sindaco
“Omissis” ed e’ stata stabilizzata in data 1° novembre
2003, quando quest’ultimo era Sindaco di
Isola delle Femmine mentre “Omissis” era Vice Sindaco. “Omissis”, impiegato presso il
I settore “Amministrativo” -
4°. servizio “relazioni con
il pubblico -
comunicazione pubblica - ufficio notifiche”, e’ cognato dell’ex
Sindaco “Omissis”. Il rapporto di parentela deriva dal fatto che il “Omissis”
ha sposato “Omissis”, sorella di
“Omissis” e di “Omissis”. Anche lui e’ stato
stabilizzato in data 1° novembre 2003 quando “Omissis” era Sindaco e
“Omissis” era Vice Sindaco.
Appalti
di lavori, servizi e forniture
Nel
corso dell’accesso e’ stato rilevato
come l’Amministrazione di Isola delle Femmine abbia fatto costantemente
ricorso a procedure ristrette per
la scelta del
contraente -procedura negoziata
o trattativa privata di cui
all’art. 57 del
D.Igs. n. 163/2006
o mediante cottimo fiduciario ai sensi
dell’art. 125 del
richiamato decreto - non giustificate
dai necessari presupposti
di urgenza, indifferibilita’ e/o
dalla particolare natura
delle prestazioni richieste dal
caso concreto e che, a volte, possono
non conciliarsi con le prescritte
cautele che devono connotare la attivita’
di un ente pubblico Comune,
tanto piu’ quando
agisce in un
contesto territoriale
notoriamente contraddistinto dalla
possibilita’ di interferenze
illecite.
Nello specifico,
sono state riscontrate
gravi e persistenti “anomalie” che
hanno interessato numerosi
lavori pubblici, caratterizzati
anche da importi di un certo rilievo, molti dei
quali non risultano peraltro riportati nel registro dei contratti ma
sono stati rinvenuti analizzando il registro di protocollo informatico
e le delibere di giunta e di consiglio.
In
relazione alle procedure di affidamento di lavori mediante appalto pubblico, e’
risultato che, in alcuni casi,
l’Amministrazione, di fatto, ha
frazionato gli importi dei lavori
o gli stessi
lavori consentendo in tal modo di sottoporre l’affidamento alla
disciplina delle acquisizioni in economia, ai sensi dell’art.
125 del D.lgs.
163/2006.
Tra
l’altro, in numerosi appalti risulta essere
stata applicata la normativa inerente la fornitura di beni,
laddove invece si
sarebbe dovuto applicare la normativa concernente le prestazioni
di opere, ovvero, piu’
precisamente, si sarebbe
dovuto far ricorso
alla procedura dei lavori pubblici mediante cottimo -
appalto ai sensi degli artt. 24 bis e 24 ter della L.R.
7/2003.
Le altre
irregolarita’ riscontrate attengono,
come gia’ detto, all’ingiustificato quanto frequente
ricorso a procedure ristrette di
scelta del contraente,
in assenza dei
presupposti di urgenza.
Analogamente, e’
stato riscontrato un
eccessivo ricorso alla procedura del cottimo fiduciario pure
in assenza di un
albo delle imprese di fiducia del
Comune, e senza
le cautele che
avrebbero potuto derivare dall’adozione
del Protocollo di
legalita’ “Carlo Alberto Dalla
Chiesa” a cui l’Ente risulta, peraltro,
avere aderitosolo nel mese di
febbraio 2012, nonostante negli atti ne siano
stati piu’ volte richiamate le prescrizioni.
Nel
corso dell’accesso, inoltre, si e’ rilevato che l’Amministrazione non ha ancora
adottato un Regolamento
tipo sulle modalita’
di affidamento di lavori pubblici mediante cottimo
fiduciario ne’ ha istituito il corrispondente Albo delle
imprese di fiducia,
secondo quanto previsto dall’art.20
della legge regionale
7/2002 come modificato dall’art.17
della legge regionale 7/2003.
Invero,
l’istituzione di un Albo di fornitori
di fiducia, prevista dal citato regolamento, e’ un passaggio
ineludibile in quanto
lo stesso rappresenta Io strumento
attraverso il quale
le Pubbliche Amministrazioni,
nell’espletamento delle procedure per l’acquisizione di beni o per la
prestazione di servizi, si
dotano di un
elenco costantemente aggiornato di ditte ed imprese, operanti
nei diversi settori
dell’economia, che sono state preventivamente selezionate, con riguardo al possesso dei
requisiti sia soggettivi
(capacita’ economica e a contrarre, titolarita’ di un nulla osta
antimafia) che oggettivi (D.U.R.C.
ovvero applicazione delle leggi previste a tutela dei lavoratori). A detto Albo
le stesse possono fare riferimento non
solo nelle situazioni ordinarie ma anche nei
casi di urgenza,
per fronteggiare rapidamente Ie
emergenze senza dover
ricorrere a procedure complesse.
E’
proprio questa la finalita’ che induce comunemente a indicare
le ditte iscritte all’Albo
come “fiduciarie”; infatti,
la P.A. procedente, a certe condizioni, se da una
parte si autovincola nella scelta dei
soggetti con cui entrare in relazione, dall’altra parte ha la certezza di poter
disporre di una certa rosa di imprese, anche
in casi emergenziali, senza dovere per cio’ solo derogare alle normative
vigenti.
La
assenza di tale strumento operativo, non di secondaria importanza ai fini del rispetto dei principi
di’ legalita’ e
trasparenza, ha fatto si’ che iI
Comune di Isola delle Femmine, per
l’espletamento delle gare di
affidamento dei lavori
da eseguire, adottasse regolarmente una procedura affatto
particolare.
Ed
infatti, di norma, l’amministrazione
- attraverso il
Dirigente preposto al settore tecnico e manutenzioni, arch. “Omissis”-
provvede alla scelta delle
ditte da invitare
attraverso la semplice pubblicazione in
albo pretorio di
appositi avvisi pubblici
di partecipazione, che consentono alle ditte interessate di manifestare la propria disponibilita’ a
partecipare alla gara e di
presentare i relativi preventivi.
Tra tutte le manifestazioni di
disponibilita’ pervenute,
l’amministrazione procede a
selezionare, mediante sorteggio
pubblico, alcune di queste ditte che saranno poi invitate a presentare
l’offerta economica e la documentazione di rito. Il
descritto iter procedurale
non trova alcun
riscontro nelle disposizioni
contenute nel D. Lgs. 163 del 2006,
che impone, anche per le procedure di cottimo fiduciario,
il rispetto dei
principi generali di trasparenza, rotazione e parita’ di trattamento
(art. 125 comma 8 del codice dei contratti pubblici).
Le criticita’
scaturenti dalle procedure
sopra evidenziate
emergeranno dall’analisi dei
principali lavori aggiudicati
dall’amministrazione
comunale, nell’arco temporale nel quale e’ stata gestita dal Sindaco “Omissis”
e dalla sua Giunta.
A
tale riguardo, attesa la sostanziale
mancanza di soluzione
di continuita’ tra i due mandati del Sindaco “Omissis” ed in
ragione di quanto e’ stato evidenziato
negli esposti dai quali sono scaturite le prime
indagini
sull’amministrazione del Comune
di Isola delle Femmine, la
Commissione, per l’analisi
delle procedure per l’aggiudicazione di
lavori, e’ stata
indotta a prendere
in considerazione un arco temporale che non coincide necessariamente con
il periodo giugno 2009 - aprile
2012, ma che
comprende procedure iniziate
anche negli anni precedenti. Lavori di “Collegamento del sistema fognario
comunale al depuratore del Consorzio A.S.I. di Carini”
Gravi
irregolarita’ sono emerse nel corso dell’analisi dei Lavori di “Collegamento del
sistema fognario comunale
al depuratore del Consorzio A.S.I. di Carini”, per un
importo di aggiudicazione di €
712.627,33. Le anomalie
riscontrate, in particolare, appaiono funzionali alla aggiudicazione della
gara e alla
esecuzione dei sub-appalti e dei
noli a ditte che presentano
evidenti collegamenti con la
criminalita’ organizzata.
Anzitutto,
la ditta “Omissis” vincitrice della gara,
presenta forti elementi di
controindicazione: “Omissis”, nato a Erice il
“Omissis”, amministratore unico della societa’, e’
il fratello di
“Omissis” tratto in arresto in data 13.03.2001, nell’ambito
del procedimento penale n. 2962/98
R.G.N.R. - D.D.A., per violazione degli artt.
416, commi 1 e 5, 81 cpv, 110, 112, n. 1, e 353 C .P.. Durante
la stessa operazione veniva
perquisita anche la societa’ “Omissis” e
la ditta individuale “Omissis”,
entrambe con sedi in Santa Ninfa.
Inoltre,
le procedure di’ assegnazione
dell’appalto sono risultate irregolari sotto il profilo formale
e sostanziale:
·
sulle buste
pervenute al Comune, contenenti le
offerte delle ditte interessate
alla gara, non veniva apposto l’orario
di arrivo, non consentendo di
risalire al criterio secondo cui Ie varie
offerte sarebbero state ordinate progressivamente;
·
la documentazione prodotta
dalla “Omissis” e’
risultata insufficiente con riferimento a quanto indicato ai’ punti 6
e 8
del disciplinare di gara (punto 6. cauzione provvisoria
etc., punto 8 documentazione comprovante
il versamento all’Autorita’ per
la vigilanza sui lavori
pubblici). Per tali
motivi la ditta “Omissis”doveva essere
esclusa in sede
di controllo della documentazione prodotta.
In data
23.04.2008,
l’amministrazione comunale sottoscriveva
il contratto per l’affidamento dei lavori in trattazione.
In
data 06.05.2008 veniva stilato
e sottoscritto il
verbale di consegna dei
lavori da parte
del RUP, Arch.
“Omissis”, dai progettisti e
direttori dei lavori, Arch. “Omissis” e Ing.
“Omissis” e da parte
dell’Ing. “Omissis”, delegato
e direttore tecnico dell’impresa “Omissis”.
In
data 27.05.2008 veniva stilato iI verbale di inizio dei lavori
e successivamente, in data 15.09.2008, l’impresa “omissis”richiedeva al
RUP “Omissis” l’autorizzazione per l’affidamento in subappalto
alla ditta “”Omissis” di Torretta
di alcuni lavori
rientranti nella categoria
prevalente, indicando nella stessa nota
che l’ammontare presunto delle
opere oggetto della presente richiesta risulta in via indicativa poco
inferiore a €
150.000,00 (euro
centocinquantamila/00).
Con
nota del 30.09.2008, la “Omissis” inviava al RUP “Omissis” copia del contratto di subappalto stipulato
con la ditta “Omissis”per
il noleggio a caldo di alcuni escavatori, di una pala meccanica, di una minipala meccanica e di due autocarri per
un importo complessivo di euro 14.200,00, importo
inferiore al 2%
del totale dei
lavori affidati.
Con
determinazione n. 120 del 03.10.2008, il
responsabile del III° settore,
Arch. “Omissis”, determina
di autorizzare la
ditta aggiudicatrice, “Omissis”, a subappaltare alla
ditta “Omissis” di Torretta (Pa) la realizzazione “degli
scavi, movimenti di materie,
realizzazione di rilevati,
fondazioni stradali...”, cosi’
come specificato nel contratto
di subappalto, per
l’importo di’ poco inferiore a 150.000 cosi’ come
presuntivamente stimato nel
computo metrico allegato all’istanza
di subappalto, non
rinvenuto nel fascicolo.
La citata
ditta presenta inequivocabili elementi
dicontroindicazione: la ditta e’ gestita, tra gli altri, dai figli del
titolare
“Omissis” (classe “Omissis”) e “Omissis” (classe “Omissis”). “Omissis” risulta “... condannato, nel 2001,
con sentenza definitiva della Corte di
Appello di Palermo per il delitto
di favoreggiamento aggravato ai
sensi dell’art.? del D.L. n. 152/91 (aggravante prevista per chi agevola
l’attivita’ delle associazioni mafiose). A seguito di tale condanna
lo stesso e’
stato sottoposto alla
misura di prevenzione della
sorveglianza speciale con obbligo di’ soggiorno per anni tre, misura che il
medesimo risulta avere espiato tra il 2004 ed il 2007...”. La stessa sentenza
della Corte di Appello evidenzia “... la
contiguita’ del “Omissis” con Cosa Nostra ed
in particolare con “Omissis”, reggente
del mandamento di
Partinico. Il Tribunale richiama al riguardo le
dichiarazioni del collaboratore di
giustizia “Omissis”, il quale
aveva riferito che
proprio il “Omissis” accompagnava il “Omissis”, nel
periodo in cui questi era latitante, alle riunioni con gli altri affiliati,
alle quali partecipava
lo stesso “Omissis” che,
pertanto, aveva diretta
conoscenza dello strettissimo
rapporto del preposto con il “Omissis”...”
Ma
anche l’altro figlio di “Omissis”, “Omissis” , si rileva soggetto di
specifico interesse sotto
il profilo della
intraneita’ all’organizzazione mafiosa, essendo stato recentemente condannato
a sei anni di reclusione per associazione di tipo mafioso, come si e’
gia’ piu’ ampiamente esposto sopra.
Dunque,
appare altamente probabile che la
procedura della gara
in
esame, sia
stata caratterizzata da
numerose ‘irregolarita’, concretamente strumentali
all’aggiudicazione alla “Omissis”
e, conseguentemente, alla possibilita’
di concedere un
subappalto all’impresa “Omissis”.
Ancora,
in data 13.10.2008, la “Omissis” comunicava
al RUP Arch.
“Omissis” l’intenzione di avvalersi, ai sensi e per gli effetti della
art. 18, comma 12, della legge 55/90, della ditta “Omissis”, per il
noleggio a caldo di n. 2 autocarri, con contratto di nolo a caldo per un
importo non superiore al 2% dell’importo
dei lavori affidati.
Anche la citata
ditta presenta controindicazioni, in
quanto “Omissis”ed “Omissis”, soci amministratori della predetta
“Omissis” “risultano associarsi a
persone pregiudicate e
sospettate di appartenere alla
criminalita’ organizzata”.
I
lavori sono stati successivamente collaudati e liquidati.
Le
principali anomalie ed irregolarita’
riscontrate dalla disamina degli atti suesposti, oltre a quanto
gia’ delineato in
precedenza, sono di seguito riassunte:
·
con riferimento
alle modalita’ di
predisposizione e archiviazione
dati del protocollo informatico si e’ accertato che lo stesso, nel periodo di indizione della
gara, non consentiva
di evidenziare l’orario di
ricevimento dei documenti
in entrata. Pertanto, i plichi contenenti le richieste
di partecipazione alla gara venivano protocollati senza
l’indicazione del relativo orario di arrivo. Da cio’ consegue che non e’
stato possibile appurare
se i plichi siano arrivati prima
della scadenza fissata dal bando (entro le ore 12.00 del 28.09.2007), e quale
metodo o
criterio sia stato utilizzato per predisporre il relativo
ordine di arrivo funzionale e
propedeutico alle successive operazioni di gara (sorteggio);
·
le sistematiche
e ripetute irregolarita’ riscontrate durante
le operazioni di gara,
hanno consentito di
rilevare come l’aggiudicazione
sia stata “segnata” da
evidenti anomalie. Nello specifico, la stessa impresa che si e’
aggiudicata la gara, ovvero la “Omissis”,
avrebbe dovuto essere
esclusa gia’ nella
fase del controllo della documentazione presentata,
atteso che non
aveva prodotto ne’ la cauzione provvisoria (punto 6 del bando), ne’ idonea documentazione comprovante
il versamento all’Autorita’ per
la vigilanza sui lavori pubblici (punto 8 del bando).
Inoltre,
come gia’ evidenziato
sulla scorta dei
controlli a
campione
effettuati, non sono state escluse in sede di controllo per mancanza dei requisiti sanciti nel
bando ditte come
la “Omissis”, “Omissis” ed
“Omissis”;
·
il ripetuto ed
illegittimo ricorso alla stipula di subappalti
e subcontratti da parte della
“Omissis”,ditta aggiudicataria, cosi’, come di seguito specificati:
·
subappalto, in
data 15.09.2008, alla
ditta “”Omissis” di’ Torretta di alcuni lavori rientranti
nella categoria prevalente con importo indicativo inferiore ad euro
150.000,00;
·
subcontratto,
in data 30.09.2008, con noleggio
a caldo di alcuni escavatori, di una pala meccanica,
di una minipala meccanica e di due autocarri per un importo complessivo di euro
14.200,00 con la ditta “Omissis”;
·
subcontratto,
in data 13.10.2008, ai sensi e per
gli effetti della art. 18, comma
12, della legge 55/90, con la ditta
“Omissis” con sede a Torretta, per l’utilizzo di’ n. 2 autocarri
con nolo a caldo per un importo non superiore al 2%
dei lavori affidati.
·
subcontratto,
in data 30.03.2009, per la
realizzazione della camera di
sollevamento alla ditta “Omissis”, per un importo di euro 8.350,00,
di importo inferiore
al 2% dell’importo
contrattuale principale;
·
subcontratto,
in data 22.04.2009, per la
realizzazione della
pavimentazione stradale con noleggio a caldo di
alcuni mezzi dalla ditta “Omissis”, con importo non espresso,
ma dichiarato inferiore al 2% dell’importo contrattuale principale.
Da
quanto prospettato, si evince, altresi’, che la somma dei
lavori affidati in subcontratto ed in subappalto alle varie ditte
menzionate avrebbe superato il limite del 30% dei lavori affidati in
esecuzione. Lavori di “ristrutturazione approdo
e movimentazione della
zona destinata ai pescatori nel porto di Isola delle Femmine”.
Anche
la gara per l’aggiudicazione dei
lavori di “ristrutturazione approdo e movimentazione
della zona destinata ai pescatori nel
porto di Isola delle Femmine”, per un importo di 162.462,10 curo
oltre Iva e comprensivo
di oneri non
soggetti a ribasso,
e’ stata caratterizzata da
distorsioni ed irregolarita’ che assumono
un peso specifico se
poste in raffronto
con i requisiti
della ditta aggiudicataria.
All’esito
della gara, si aggiudicava l’appalto - avendo presentato il ribasso maggiore -
la Ditta “Omissis”, che non e’ esente da
elementi di controindicazione e
collegamenti con la
criminalita’ di tipo mafioso.
“Omissis”,
nato a
Partinico l’”Omissis”, amministratore unico
e direttore tecnico della “Omissis” -con sede a Borgetto, in “Omissis”,
unitamente al di lui fratello “Omissis” (classe “Omissis”, e’ figlio di “Omissis”, nato
a Borgetto il
“Omissis”, il quale
in data 17.05.2000 e’ stato
tratto in arresto da militari deI R.O.S. CC., Sez Anticrimine di Palermo, in
ottemperanza di O.C.C. emessa il 15.5.2000 dal GIP di Palermo, poiche’
gravemente indiziato del reato
di cui all’art. 110 e 416 bis, c
1, 3, 4, 5 e 6 c.p., per aver concorso
con altre persone, in
qualita’ di titolari,
ovvero soci di
imprese operanti nel settore edile, alle attivita’ ed al
perseguimento degli scopi dell’associazione
di tipo mafioso denominata Cosa Nostra.
Unitamente al citato “Omissis”venivano tratte in
arresto altre 25 persone. Il predetto “Ornissis”,
con sentenza n.
1030/00 datata 20.07.2000, del
Tribunale di Palermo - Uff. GIP,
veniva condannato, su richiesta
delle parti, alla pena di anni 1 e mesi 10 di reclusione per associazione di
tipo mafioso.
Dalla
lettura del dispositivo di sentenza, si evince
che nel corso delle indagini, era stato appurato che
il “Ornissis” aveva concorso con numerose altre persone, nella
loro qualita’ di titolari
ovvero soci di imprese operanti nel settore edile, nelle
attivita’ ed alperseguimento degli
scopi dell’associazione di
tipo mafioso denominata Cosa
Nostra e, in particolare della famiglia di Partinico, mediante la
loro disponibilita’ a
partecipare alle attivita’ delittuose, dando un significativo
contributo alla causa associativa.
Inoltre, le risultanze investigative
avevano evidenziato che il
“Omissis”e gli altri
soggetti tratti in
arresto, con la
loro condotta, avevano consentito che elementi collegati a Cosa
Nostra si aggiudicassero i lavori
commissionati dall’amministrazione comunale di Montelepre (Pa), attraverso il
sistema della previa consegna, ai titolari delle imprese anzidette, delle
buste contenenti le offerte presentate dalle ditte partecipanti
alle varie gare di appalto,
in tal modo pilotando l’esito finale delle stesse.
Nello
specifico, gli arrestati avrebbero sistematicamente concorso alla turbativa di gare di’ appalto
bandite dai comuni di Montelepre,
Borgetto, Giardinello, Partinico, e di altri Comuni della
provincia di Palermo,
favorendo l’aggiudicazione di
dette gare a
imprese dell’associazione mafiosa denominata Cosa Nostra.
Le
condotte, inoltre, erano
aggravate dalla circostanza
che si trattava di associazione
armata e che le attivita’ economiche di
cui gli associati intendevano assumere o mantenere il
contro/lo, erano finanziate - in
tutto o in parte - con il prezzo, il
prodotto o il profitto di delitti.
Gestioni
e manutenzioni ordinarie:
·
Manutenzione
fognature e pulizia caditoie
Anche
il servizio di manutenzione delle
fognature risulta essere stata
affidata ad una
ditta che presenta
gravi elementi di controindicazione: si tratta della
ditta “Omissis.”, con
sede a Palermo in via “Omissis”,
(societa’ in nome collettivo con
qualifica di impresa artigiana, costituita l’11 febbraio1991, nella
quale socio amministratore e’ “Omissis”, mentre “Ornissis” e’ socio). Tale ditta risulta collegata con altra impresa
operante nello stesso settore di
attivita’, la “Omissis” di “Omissis”,
con sede a
Palermo in via “Omissis”, (societa’ in nome collettivo
con qualifica di
impresa artigiana costituita il
2 settembre 1987,
nella quale “Omissis” risulta socio amministratore e
responsabile tecnico, mentre “Omissis” e’ socio di societa’ in nome
collettivo).
Giova
rappresentare che “Omissis”,
amministratore della societa’ “Omissis” e’ figlio di
“Omissis”, personaggio noto
alle forze dell’ordine in
quanto, unitamente ai
suoi fratelli Ornissis (cl.”Omissis”) e “Omissis”
(cl.”Omissis”), e’ risultato aderente
a Cosa nostra attraverso le cosche di Partanna Mondello e San Lorenzo.
L’attivita’ prevalente dei suddetti fratelli “Omissis” e’
l’edilizia. A carico del
“Omissis” (cI. “Omissis”,
nel tempo, sono
emersi elementi tali che ne hanno evidenziato il carattere
di persona di pessima condotta e spiccata propensione
a delinquere, che
Io ha portato ad accumulare
numerosi pregiudizi penali; in
particolare il 19 luglio 2002, la
Corte di Appello di Palermo lo ha condannato
ad anni 4 e mesi 8 di reclusione per associazione di tipo mafioso, reato
commesso a Palermo dal settembre 1982 al 19 luglio 2002. I
tre fratelli “Omissis”,
e in particolare
“Omissis”, hanno partecipato a
iniziative di costruzioni edili unitamente
ad “uomini d’onore” con
scambio ripetuto di
favori e, addirittura,
con il favoreggiamento alla
latitanza di mafiosi di primissimo
piano. La famiglia “Omissis” (“Omissis”,
“Omissis” e “Omissis”)
ha subito diverse ordinanze di
sequestro beni, provvedimenti che hanno
indotto i fratelli a
introdurre nelle loro
attivita’ anche i
diretti familiari (moglie e figli); cosi’ come
risulta per la
“Omissis”, intestata al figlio “Ornissis” e alla moglie di questo,
“Omissis”.
Piu’
recentemente, “Omissis” era stato sottoposto
alla Sorveglianza
Speciale
di PS sino all’il luglio 2009 e alla liberta’ vigilata sinoal 02 aprile 2012, mentre “Omissis”
(cl.”Omissis”), risulta segnalato all’A.G. nel 1995 per inquinamento delle
acque (d.lgs. 152/99 art. 58 c.4) e annovera una condanna a giorni 20 di reclusione
e a 774,69 euro di multa per falsita’ ideologica
commessa dal privato in
atto pubblico.
Per
quanto riguarda la “Omissis” si rileva che il titolare, “Omissis” e’ coniugato
con l’amministratore dell’azienda
“Omissis. Dagli accertamenti
e’ emerso che
“Omissis” e’ figlio
di “Omissis” e “Omissis”, quest’ultima, deceduta nel
1998, sorella dei
piu’ noti “Omissis”di cui si
e’ detto. Anche
questa ditta, pertanto,
si presenta inserita all’interno della famiglia “Omissis”ed e’ a questa strettamente collegata. La sede legale
e operativa della “Omissis”e’ sita a
Palermo in via “Omissis”, presso un immobile
costruito dai fratelli “Omissis”.
“Omissis”,
risulta deferito all’A.C. per
inquinamento delle acque, come suo cugino “Omissis” (cl.”Omissis”),
mentre la moglie “Omissis” e’ stata
segnalata all’A.C. nel 1996 per violazioni urbanistiche. I rapporti di natura operativa oltre che
parentale, tra le due ditte “Omissis” e
“Omissis”, peraltro, erano emersi circa un
anno fa nel corso
di analogo accesso
prefettizio presso l’amministrazione comunale di Belmonte
Mezzagno, anch’essa interessata da infiltrazioni e condizionamenti mafiosi.
Infatti dall’esame di quei
fascicoli era stato rilevato
che, a corredo
di alcune fatture
emesse dalla “Omissis” e annesse
alle note dell’U.T.C. di Belmonte Mezzagno
per lavori eseguiti, vi erano
delle fotografie in
fotocopia dove si evidenziava l’utilizzo per gli
spurghi di autocisterne
recanti la scritta aziendale
intestata “Omissis”.
Orbene,
anche per l’amministrazione di Isola delle Femmine cosi’ come era stato per
quella di Belmonte Mezzagno, la ditta “Omissis”
si e’ rivelata essere una vera e
propria ‘fiduciaria” dell’ente.
L’esame
analitico della documentazione, indicato di seguito, consente di chiarire
quanto detto sinora.
Con
determinazione n. 146 del 21.12.2007,
il responsabile del
III settore arch. “Omissis” decide
di ricorrere all’affidamento del servizio tramite gara
informale a trattativa
privata, ai sensi dell’art. 24 della I.r. 7/03, invitando
dieci ditte specializzate nel settore.
Per l’esigenza viene
impegnata la somma
di 14.000 (quattordicimila) euro.
All’invito rispondono solo
le ditte “Omissis”, “Omissis” ed
“Omissis” di “Omissis” che si aggiudica
la gara con un ribasso del
20%, mentre le
altre due ditte
avevano offerto rispettivamente un ribasso del 17,1% e dell’1%. Dunque,
con determinazione n. 40
datata 13.03.2008, il
responsabile del III settore arch. “Omissis” affida alla ditta
“Omissis” gli interventi di spurgo
alla condotta fognaria
comunale e pulizia
di caditoie stradali, griglie e
vasche di raccolta.
Il
17 novembre 2008, la ditta “Omissis” comunica al Comune di
Isola delle Femmine di rinunciare all’incarico, in quanto
impossibilitata “ad
effettuare il servizio
poiche’...sprovvisti di personale specializzato a scendere presso le
vasche”. Le fatture emesse dalla ditta per gli interventi eseguiti,
dell’importo di 446 euro, vengono
liquidate e successivamente l’incarico viene revocato.
Con
determinazione n. 62 datata 22.05.2009 del responsabile del
III settore arch. “Omissis”,
viene affidato l’incarico
aI secondo aggiudicatario, cioe’
alla ditta “Omissis” s.n.c. con sede a
Palermo in via “Omissis”, per
un importo pari
a 11.606 (undicimilaseicentosei)
euro.
Inoltre,
dall’esame della documentazione e’ emerso che
la “Omissis” e’ una ditta di
fiducia del Comune di Isola delle
Femmine gia’ dal 2006, quando l’attuale Sindaco “Omissis”
era al suo primo
mandato.
Infatti:
·
il 6.12.2006,
il Sindaco “Omissis” con ordinanza sindacale n. 66 dispone un
intervento straordinario di’
pulizia della vasca denominata “labirinto” dell’impianto
di pretrattamento, incaricandodirettamente la ditta “Omissis”
“che gode della fiducia
di questo Comune, in quanto piu’
volte interpellata per problemi
analoghi, la quale si e’ resa
immediatamente disponibile” (cfr.
ordinanza sindacale n. 66 del 04.12.2006 in allegato). Il responsabile
del III settore arch.
“Omissis”, con determinazione n.
14704 datata 06.12.2006, dispone
l’intervento della ditta “Omissis”.
·
con
determinazione n. 124 del 21.12.2007,
il responsabile del III settore arch. “Omissis”, determina
di ricorrere all’affidamento tramite gara informale a
trattativa privata, ai sensi dell’art.
24 della I.r. 7/03, invitando dieci ditte specializzate nel settore. Per
l’esigenza viene impegnata la somma di
16.000 (sedicimila) euro.
All’invito rispondono solo
quattro ditte: “Omissis”,
“Omissis”, “Omissis” ed “Omissis”, che offrono rispettivamente un
ribasso del 20,1%, dell’i %, del
15% e del 5% sul prezzo a base d’asta di
16.000 euro. Pertanto, con determinazione n.
67 datata 21.06.2007,
il responsabile del III settore
arch. “Omissis” affida
alla ditta “Omissis” gli
interventi di spurgo alla condotta fognaria comunale e pulizia di caditoie stradali, griglie e
vasche di raccolta;
·
negli atti
d’ufficio, e’ presente documentazione attestante gli interventi svolti dalla ditta “Omissis”,
sino al mese di marzo 2012. Dunque,
l’amministrazione comunale guidata dal Sindaco “Omissis”, nel corso dei due
mandati elettivi, in maniera pressoche’ continua (fatta eccezione per una breve
parentesi in cui il servizio era stato svolto dalla ditta “Omissis”) si’ e’
avvalsa della ditta “Omissis”
per i lavori di pulizia delle
caditoie e di
trasporto dei fanghi
da smaltire.
·
Manutenzione
degli impianti della pubblica illuminazione
Le
pratiche relative alle gare per
l’affidamento del servizio
di’ manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione non sono state fornite dall’architetto “Omissis” all’atto
dell’insediamento della
Commissione, ma venivano consegnate solo in data 11
giugno scorso, circa due mesi
dopo l’insediamento della
stessa, a seguito
di esplicita richiesta.
In
proposito, dall’esame della
documentazione acquisita -
che ha riguardato singolarmente
gli anni dal 2008 al 2012- emerge,
ancora una volta, il dato caratteristico della gestione della cosa pubblica presso quel Comune: notevole
approssimazione e superficialita’ che si accompagnano a scarsissima trasparenza
nella gestione delle procedure e nell’impiego dei finanziamenti pubblici.
In
particolare, negli anni 2008 e 2009, il servizio veniva affidato a conclusione
di gare esperite con il solito
metodo della trattativa privata e che venivano celebrate
a partire dal
mese di aprile, nonostante i rispettivi progetti
fossero stati approvati entrambi con delibere di Giunta nel mese di dicembre
dell’anno precedente a quello di riferimento.
Gli
affidatari del servizio in argomento erano,
rispettivamente, la Ditta Geom.
“Omissis” per l’anno 2008 e la Ditta “Omissis” per l’anno 2009, sul
conto delle quali
non sono state
rilevate controindicazioni, almeno
sotto il profilo
dei rapporti con la
criminalita’ organizzata di stampo mafioso.
Particolare
attenzione va riservata,
invece, alle gare
relative all’affidamento del servizio
di manutenzione degli
impianti di pubblica
illuminazione per gli anni successivi, il 2010 ed il
2011, come desumibile dalla illustrazione che segue.
Nel
2010, il servizio - per un importo
di 46.408,14 curo
- viene affidato alla ditta
“Omissis” con sede in Favara (AG).
Anche
in questo caso, sono state rilevate gravi
irregolarita’ nella procedura di’
gara e controindicazioni in riferimento alla ditta che si e’ aggiudicata i lavori. Infatti, la
societa’ “Omissis”, con sede a Favara
(AG) in
viale “Omissis”, e’
riconducibile ai seguentisoggetti, sul conto dei quali si
annovera quanto segue:
·
“Omissis”,
·
proprietario e
amministratore unico della
citata societa’, annovera
frequentazioni documentate in atti della Tenenza Carabinieri di’ Favara - con
soggetti che sembrano
avere contiguita’ con la
locale cosca. In particolare: in data 06.06.2004, e’ stato controllato con
“Omissis”, figlio di “Omissis” e nipote
di “Omissis”, i quali sono comunemente
ritenuti contigui a soggetti
facenti parte della
locale criminalita’ organizzata;
in piu’ occasioni e’ stato notato in
compagnia di “Omissis” figlio di “Omissis” pregiudicato, tratto in arresto
in data
05.04.2000 da personale della
Squadra Mobile di Palermo in
collaborazione con la Squadra Mobile di Agrigento, in esecuzione
dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere nr.1997/99 R.G.N.R. e nr.
4566/99 G.I.P. emessa in data 28.03.2000
dal Tribunale - Ufficio G.I.P.
di Palermo, su richiesta
della D.D.A., nell’ambito
dell’operazione antimafia
denominata “Fratellanza”; in data
13.11.2007 e 27.09.2008, veniva controllato
da personale della Questura di
Agrigento in quel
viale “Omissis” a
bordo di veicolo unitamente a
“Omissis”, figlio di
“Omissis”, imprenditore edile,
pregiudicato, anch’egli comunemente ritenuto
contiguo alla locale cosca
mafiosa;
·
“Omissis”,
padre di
“Omissis”, risulta essere
stato notato e controllato in data 11.07.2002 con
“Omissis”, il quale annovera a suo carico precedenti penali e di polizia
per produzione e
spaccio di stupefacenti, associazione
di tipo mafioso,
tentato incendio aggravato, tentata
truffa, favoreggiamento personale,
falsita’ ideologica commessa dal privato
in atto pubblico,
distruzione di documenti contabili.
In particolare, dal
sistema informatizzato d’indagine
S.D.I. in uso alle
Forze di Polizia,
sul conto del “Omissis” si rileva quanto segue:
·
in data
02.01.2012, e’ stato proposto per
l’applicazione della misura
di prevenzione, ai
sensi della normativa
antimafia, con obbligo di
soggiorno dalla Procura
della Repubblica di
Palermo, nell’ambito del procedimento n. 198/10 RMP;
·
in data
24.02.2012, in accoglimento
della proposta avanzata dalla Procura della Repubblica presso
il Tribunale di
Palermo a seguito di accertamenti
delegati alla D.I.A. - Sezione
Operativa di Trapani, il
Tribunale di Trapani, Sezione Misure di Prevenzione, con decreto n. 3/2012 emesso il 15.02.2012
ai sensi
dell’art. 1 della legge 575/65 e art. 16 della legge 159/2011,
procedeva al sequestro di beni connesso a misura di
prevenzione a carico di “Omissis” , per
un valore complessivamente quantificato in 2 milioni di euro;
·
in data 04.01.2010,
nell’ambito del procedimento
denominato “Goldem Fase II”, all’esito
di attivita’ investigativa
esperita nell’ambito dei procedimenti penali n. 1113/99 e n. 10944/08
R.G.N.R. D.D.A., venivano denunciati
all’A.G. vari soggetti
appartenenti a cosa nostra
della provincia di
Trapani, in quanto
ritenuti responsabili, a vario titolo,
dei reati di
associazione di tipo mafioso, tentata
estorsione, incendio, danneggiamento, favoreggiamento e
intestazione fittizia di beni, tra
i quali erano inseriti “Omissis” (fratello deI piu’
noto “Omissis”) e “Omissis”. Il successivo 15.03.2010, personale
del Servizio Centrale
Operativo della Polizia di Stato e delle Squadre Mobili di Trapani e Palermo,
in operazione congiunta antimafia, davano esecuzione al provvedimento di fermo
di indiziato di
delitto emesso dalla
Procura della Repubblica -
D.D.A. di Palermo, in data 12.03.2010,
nell’ambito del procedimento
penale nr. 3538/10 R.G.N.R., nei confronti di
esponenti di Cosa Nostra, tra cui appunto i citati “Omissis” e
“Omissis”;
·
“Omissis”, direttore
tecnico alla societa’
“Omissis”, risulta essere stato
controllato in data 11.07.2002 assieme ai
sopra citati “Omissis” e “Omissis”.
Nel 2011, il servizio - per un importo
di 36.452,64 euro
- viene affidato mediante cottimo
fiduciario alla ditta “Omissis” con
sede legale a Roma, in via “Omissis”, e unita’ locale a Bagheria, in via
“Omissis”. L’impresa risulta di proprieta’ di:
·
“Omissis”
(classe “Omissis”) per una quota nominale di 22.000,00 Euro. Il predetto, che
e’ anche amministratore unico della
societa’, risulta immune da pregiudizi e/o pendenze penali;
·
“Omissis” per
una quota nominale di 18.000,00 Euro. Il predetto, padre di “Omissis”, pur
risultando esente da pregiudizi e/o
pendenze penali, tuttavia e’
stato notato associarsi
con persona controindicata.
Precisamente, in data 08.10.2005 e
07.02.2007, lo stesso e’ stato
segnalato in compagnia
di “Omissis”, personaggio gravato da precedenti di polizia
per delitti contro la persona e il patrimonio, condannato in data 17.11.1998
dal Tribunale di Palermo ad anni
uno e mesi
undici di reclusione,
pena sospesa, per favoreggiamento personale aggravato
dall’art. 7 del D. L. 152/1991. Il
direttore tecnico della ditta “Omissis”. e’ “Omissis”, ingegnere, sul conto della quale non si
rilevano controindicazioni. La predetta
e’ coniugata con
l’ingegnere “Omissis”, soggetto
privo di controindicazioni,
fatta eccezione per un rapporto di
frequentazione risalente al 20.052004,
allorquando veniva notato
a Bagheria in compagnia di “Omissis”, dell’ex sindaco di
Bagheria “Omissis” e di
“Omissis”, nipote di “Omissis”, quest’ultimo gia’ facente parte della famiglia
mafiosa di Bagheria e scomparso per lupara
bianca in data 13.01.1988.
URBANISTICA,
TUTELA DEL TERRITORIO E DISCIPLINA EDIFICATORIA:
LE
CONCESSIONI EDILIZIE
Gli
strumenti urbanistici
Il
Comune di Isola delle Femmine e’
sottoposto ad una
serie di vincoli di diversa
natura ed intensita’, imposti nel corso del
tempo a tutela dei vari elementi che caratterizzano i diversi
ambiti del territorio
comunale, che disciplinano
e condizionano [’attivita’ degli uffici
comunali volta al
controllo delle attivita’ edificatorie.
Sotto
tale profilo, emerge quanto segue:
·
vincolo
paesaggistico su tutto il territorio
comunale, apposto con Decreto
dell’Assessore regionale dei Beni Culturali e
Ambientali e della P.I. n.151 del 30/1/1989, ai sensi della
legge n.1497 del 1939;
·
vincolo
archeologico, apposto ai sensi della
legge n.1089 del 1939 per ‘Isola di Fuori’, sulla
quale insiste pure
una Riserva Naturale Orientata;
·
vincolo
idrogeologico, ai sensi del R.D. 3267 del 1923;
·
vincolo sismico
di 2° categoria, ai sensi
della L. 64/1974, apposto con D. M. Lavori Pubblici
del 23/9/19891;
·
vincolo di
inedificabilita’ sulla fascia costiera
entro i 150 metri dalla linea della battigia - ex
art.15 legge regionale 76/1978;
·
vincolo di
inedificabilita’ sulla fascia di rispetto del demanio marittimo, ferroviario,
stradale (S.S. 113), autostradale
(A19) e cimiteriale (50 metri ).
Il
Piano Regolatore Generale del Comune di Isola delle Femmine venne approvato con Decreto Assessoriale n.83
del 1977. Contestualmente vennero emanate le relative
Norme di Attuazione, approvate
con il medesimo D.A. n.83/1977,
per le zone B, D ed E, mentre per le
zone precedentemente stralciate intervenne il successivo D.A. n.121/1983.
Per ultimo intervenne il Regolamento Edilizio, adottato con delibera del Consiglio Comunale n.20 del 29
gennaio 1982, e quindi la Variante per la Fascia Litoranea, adottata con D.A.
Territorio e Ambiente n.
585/1991. Con il citato Decreto assessoriale 121/1983, in
particolare, venne approvata la
perimetrazione relativa alle zone
‘C’ (aree destinate all’espansione residenziale
attraverso la realizzazione di
piani di lottizzazione) da
sottoporre a pianificazione urbanistica
di dettaglio attraverso la redazione di un piano particolareggiato.
Detto
piano, adottato con successive
deliberazioni del Consiglio Comunale n.87 del 7 marzo 1991 e
n.88 del 14 marzo 1991, ottenne
i relativi visti di legittimita’ da parte
del competente organo
di controllo (all’epoca Commissione
Provinciale di Controllo) rispettivamente con
decisioni in data
14/05/1992 e 8/05/1992.
Trascorsi
dieci anni da quest’ultima data, il piano particolareggiato in questione e’
scaduto, ai sensi dell’art.16 della L.1150/1942. Verso la meta’ degli anni ‘90, il
Comune di Isola
delle Femmine avvio’ l’iter per
la redazione di un nuovo
Piano regolatore, che tenesse in considerazione le novita’ nel
frattempo introdotte nella normativa in materia di governo del
territorio. Dopo una
serie di studi, realizzati in
esito a specifici incarichi
di progettazione conferiti a
professionisti esterni e scambi di corrispondenza con i
competenti uffici dell’Assessorato regionale Territorio e
Ambiente, si’ giunse cosi’ alla deliberazione di C.C. n.47 del 12
agosto 2003, con la quale venne approvato
lo schema di
massima del PRG
con emendamenti.
Con
nota assunta al protocollo comunale al
n.537 dell’Il gennaio 2006, l’Ufficio del Genio Civile di
Palermo trasmetteva al Comune gli elaborati del PRG completi del parere favorevole
di compatibilita’ geomorfologica,
espresso ai sensi dell’art.13 L.64/1974.
Finalmente,
pertanto, il nuovo PRG veniva adottato con deliberazione di CC. n.33 dell’1 agosto 2007.
L’iter per
la approvazione definitiva
del nuovo strumento urbanistico, tuttavia, non si
e’ ancora concluso,
avendo subito diverse battute
d’arresto, solo in
parte dovute ai
ripetuti interventi normativi nella materia, che hanno
offerto agli uffici comunali la possibilita’ di continuare
ad operare sulla
base di strumenti urbanistici
oramai obsoleti e
privi di sostanziale efficacia.
Alla luce
di queste premesse,
la Commissione d’indagine
ha focalizzato l’attenzione su alcune pratiche di
rilascio di titoli abilitativi alla
trasformazione edilizia, concessioni, gia’ individuate dalle Forze dell’Ordine in esito
alle prime indagini, avviate sulla scorta di esposti
presentati dal gruppo consiliare di minoranza e che,
riguardando esponenti o
soggetti piu’ o meno
direttamente legati ad
esponenti della criminalita’
organizzata operante ad Isola delle Femmine, rivelano in modo chiaro la
capacita’ della famiglia mafiosa di infiltrarsi in un ganglio essenziale della vita
dell’ente, qual e’
quello del governo
dei territorio e dell’esercizio dell’attivita’
edificatoria, allo scopo di piegare a proprio favore le rigide procedure dettate
in questa materia
dal legislatore nazionale e regionale.
La
concessione edilizia n. “Omissis” /2009 - “Omissis” In data “Omissis” - un mese
prima delle elezioni - alla ditta edile “Omissis” veniva rilasciata dal Comune
di Isola
delle Femmine una concessione edilizia per la realizzazione
di 3 ville unifamiliari su due livelli.
A
seguito di un esposto datato 14.05.2009, presentato da
“Omissis”, coordinatore del gruppo consiliare “Rinascita Isolana”, la
Stazione Carabinieri di Isola delle Femmine richiedeva un accertamento
sulla legittimita’
amministrativa della concessione
al Dipartimento Urbanistica
della Regione.
L’ente
rappresentava che “la concessione in
argomento sarebbe da
ritenere
illegittima” e che la stessa non
poteva essere concessa perche’ mancavano due presupposti:
“la configurabilita’ di un lotto intercluso ed un processo di
urbanizzazione gia’ realizzato... non suscettibile di ulteriori
suddivisioni...”. Avverso tali motivazioni, sia il Comune di Isola delle
Femmine che la ditta “Omissis”,
hanno presentato
controdeduzioni, chiedendo l’archiviazione della contestazione di
legittimita’ della concessione
edilizia. Il
Dipartimento
ha confermato l’illegittimita’ deI provvedimento pur non ravvisando un grave
danno urbanistico (essendo l’intervento
comunque inserito in un contesto gia’
ampiamente urbanizzato), e
rinviando l’eventuale annullamento dell’atto alla competenza
comunale. Nelle more del
provvedimento, gli immobili
sono stati realizzati
e attualmente sono in vendita.
A
seguito della decisione del
Dipartimento regionale, la
giunta comunale in data 24.05.2011 deliberava di non
modificare in alcun modo quanto in precedenza concesso a
favore delle “Omissis”. La vicenda
e’ stata riepilogata
nell’informativa redatta dalla Stazione Carabinieri di Isola delle
Femmine inoltrata il 21.05.2009 alla Procura della
Repubblica di Palermo
che ha instaurato
un procedimento penale. Detto
procedimento e’ stato
definito con l’archiviazione in
quanto dall’esame degli atti sono emersi
elementi che, ancorche’ stigmatizzabili sotto il
profilo della regolarita’ amministrativa, sono
penalmente irrilevanti. In
particolare, la vicenda ha ad
oggetto la corretta interpretazione
della definizione di “lotto
intercluso”.
Le
irregolarita’ evidenziate nel
corso dell’accesso e
descritte analiticamente nell’allegata relazione della Commissione d’indagine, hanno fatto
emergere - anche
con riferimento alla
concessione edilizia de quo - significativi sviamenti dal corretto funzionamento dell’apparto burocratico
dell’ente, con notevoli vantaggi economici a favore di imprese riconducibili
alla criminalita’ organizzata. In
particolare, il Comune ha rilasciato una concessione edilizia
in assenza dei presupposti di legge ed ha consentito
che la societa’ “Omissis” non rispettasse la
tempistica relativa ai
versamenti da effettuare per gli
oneri di urbanizzazione.
La
gravita’ delle condotte dell’Ente appare ancora piu’ evidente alla luce degli
elementi di controindicazione del soggetto
beneficiario della concessione in argomento: la “Omissis”, con sede in
Isola delle Femmine, via “Omissis”.
I
soci - amministratori sorto le tre sorelle “Omissis”, ovvero:
·
Omissis”, nata
ad Isola delle Femmine il “Omissis”;
·
Omissis”, nata
ad Isola delle Femmine il “Omissis”;
·
Omissis”, nata
ad Isola delle Femmine il “Omissis”;
Le
menzionate sorelle “Omissis” risultano essere figlie di “Omissis”, nato ad
Isola delle Femmine il
“Omissis”, ivi residente
in Via “Omissis”, di
professione costruttore e
cognato di “Omissis” cl.”Ornissis”. Su tali soggetti e
sulle rispettive vicende, che ne
hanno fatto dei personaggi di spicco nel panorama della criminalita’ organizzata di Isola delle Femmine,
si e’ gia’
approfonditamente riferito in precedenza.
La
concessione edilizia n. “Omissis”/2010 - “Omissis” Il “Omissis” il Comune di
Isola delle Femmine
ha rilasciato la concessione edilizia
n. “Omissis” per
la realizzazione di un
fabbricato per civile abitazione su tre livelli fuori terra a favore della societa’ “Omissis”, socio
amministratore “Omissis”, (classe “Omissis”).
La
concessione era stata
richiesta sin dal
2001 da parte
dei precedenti proprietari del fondo - “Omissis”, “Omissis”,
“Omissis”e “Omissis”, i quali dopo un lunga e complessa vicenda
amministrativa protrattasi
per anni, caratterizzata da un fitto
scambio di corrispondenza e dalla instaurazione
di contenzioso dinanzi
algiudice ordinario ed
amministrativo ed intrecciatasi con Ii
procedimento di adozione del
nuovo piano regolatore
del Comune avvenuta nel 2007, il
7 aprile 2009 vendevano l’area interessata alla ditta “Omissis”.
Da
quella data la ditta citata subentra nei rapporti con il Comune di Isola delle
Femmine nel procedimento di
rilascio della concessione edilizia, che viene rilasciata
alla ditta “Omissis”, dopo soli cinque mesi dalla richiesta di voltura della
pratica edilizia, presentata il 14.08.2009.
Il socio-amministratore della
ditta concessionaria, “Omissis”, (classe”Omissis”) e’ figlio di
“Omissis”, e nipote di “Omissis”„
i quali, come prima riferito, si sono resi rispettivamente protagonisti
delle seguenti vicende giudiziarie:
·
“Omissis”,
pluripregiudicato, e’ stato
colpito nel 1998
da ordinanza di custodia cautelare per
associazione di tipo
mafioso, arrestato dopo un breve periodo di latitanza;
·
“Omissis”, e’
stato tratto in
arresto il 13
dicembre 2010 perche’ coinvolto
nell’operazione denominata “Addio
Pizzo 5” quale indagato per
reati associativi di’
tipo mafioso ed
e’ stato recentemente
condannato.
Il
22.05.2010 “Omissis”, presentava alla
Stazione Carabinieri di Isola delle Femmine un
esposto nel quale
venivano rappresentate presunte
irregolarita’ nel rilascio della concessione
edilizia in argomento, posto che,
secondo l’esponente, il provvedimento
doveva essere rilasciato
previa lottizzazione dell’area
e non mediante concessione diretta, oltre al fatto
che non e’ consentito il rilascio di concessioni edilizie
su lotti interclusi
o residui in
Zone Territoriali Omogenee “B” e
“C” in presenza
di Piani Regolatori Generali con vincoli scaduti.
L’esposto
veniva prontamente inoltrato
anche alla Procura
della Repubblica presso il
Tribunale di Palermo
che instaurava un procedimento penale. Nella circostanza,
la Stazione Carabinieri
di Isola delle Femmine
richiedeva l’intervento ispettivo
del Dipartimento Urbanistica che, ad oggi, non si e’ ancora
espresso. A seguito dell’operazione di
polizia “Addio Pizzo 5”
e del
connesso arresto del “Omissis”, il Comune di Isola delle Femmine,
con lettera a firma del responsabile
dell’UTC - settore tecnico e
manutenzioni arch. “Omissis”, richiedeva:
·
alla Procura
della Repubblica di Palermo di
conoscere se la citata societa’ fosse connessa o
riconducibile al “Omissis”,;
·
alla Prefettura
di Palermo di
conoscere eventuali gradi
di parentela o affinita’ dei soci della “Omissis”, con personaggi legati
alla malavita, al fine di revocare
in autotutela la
concessione edilizia n. “Omissis”/ 2010, indicando quali soci
di quest’ultima, con relativa
anagrafica, il “Omissis”,
(classe Omissis), il “Omissis”, (classe Omissis) ed il
“Omissis”.
Sul
punto si evidenzia che, con riferimento ai rapporti esistenti tra il “Omissis”,
- tratto in arresto nell’operazione ADDIO PIZZO 5 - ed i
“Omissis”, soci della
“Omissis”, l’Arch. “Omissis”,
aveva a disposizione, gia’ dal
marzo 2009, una nota informativa
riservata, inviata dalla Prefettura di Palermo dietro sua esplicita
richiesta in occasione di altro procedimento del suo stesso
ufficio (vds supra ‘Lavori di collegamento del sistema
fognario al depuratore
ASI di Carini) nella quale
venivano riportate sia le relative parentele
sia i conclamati elementi
di pericolosita’ in
capo alla famiglia “Omissis”,
Non
e’ comprensibile, quindi, il motivo
per cui l’Arch.
“Omissis” abbia, in prima
istanza, rilasciato la
concessione e, successivamente,
non abbia proceduto alla revoca in autotutela
del suddetto provvedimento, cosi
come prospettato dallo
stesso nella comunicazione
inoltrata a Procura della
Repubblica di Palermo
e Comando CC di Isola delle
Femmine.
Non risulta,
infatti, che la concessione edilizia in esame sia stata
mai revocata. Nei fatti, l’esame di tale pratica ha fatto emergere:
·
sviamento dal
dettato normativo in merito ai presupposti per
il rilascio della concessione;
·
mancata percezione,
da parte dell’ente,
degli oneri di urbanizzazione (che, per legge, pur
potendo essere rateizzati
su richiesta dell’interessato, devono essere comunque corrisposti prima del rilascio della concessione);
·
mancato
introito, sempre da
parte dell’ente, dei
costi di costruzione, determinati
all’atto del rilascio della concessione
(la normativa prevede che siano
corrisposti in corso
d’opera con le modalita’ e le garanzie richieste dall’amministrazione);
·
mancato
accertamento da parte
del Comune della
stipula di polizze fideiussorie
poste a garanzia
delle obbligazioni della societa’ dei “Omissis”;
·
mancanza di
volonta’ dell’ente di annullare
il provvedimento concessorio in
autotutela, anche alla luce delle criticita’
e delle contraddizioni emerse nel
corso dell’istruttoria.
Piu’
in particolare, con
riferimento allo strumento
urbanistico vigente al momento del rilascio della concessione e con
riferimento alla zona oggetto
dell’edificazione, sono emerse
le seguenti anomalie:
·
premesso che
l’edificazione in argomento ricade
in una zona definita
area B, una
volta individuata l’esatta
ubicazione dell’immobile, e’ stato analizzato lo strumento urbanistico
vigente alla data di rilascio della
concessione edilizia (“Omissis”),
nei confronti della “Omissis”, poi divenuta “Omissis”, (a seguito
di una discutibile ed antieconomica
operazione di cessione di quote da parte dei “Omissis”, alla predetta societa’
composta anche dall’ex socio, “Omissis”, posta in essere nel marzo
2011, verosimilmente dopo che la situazione personale e familiare dei
“Omissis”, era stata complicata dagli
arresti di ‘Addio Pizzo 5’ );
·
lo strumento
urbanistico vigente all’epoca dei
fatti e’ stato identificato nel
P.R.G. di cui
alla Delibera di
C.C. 33 del 01.08.2007, con l’approvazione, in successive
sedute di consiglio comunale, delle osservazioni
presentate nel tempo dalla cittadinanza;
·
con
riferimento all’approvazione di
detta Delibera e
della D.C.C. 36 del 23.09.2008,
e’ stato evidenziato
che le decisioni vengono approvate con la
partecipazione al voto
del Consigliere “Omissis”. Si
rammenta che il citato Consigliere “Omissis”
sara’ il tecnico incaricato da
“Omissis”, proponente degli emendamenti e delle osservazioni, per
la redazione finale
e per l’adeguamento
del progetto in trattazione, presentato in data 26.11.2008,
ovvero due mesi dopo
l’approvazione della delibera n. “Omissis”. Considerato che all’interno del
fascicolo non e’
stata rinvenuta idonea documentazione, non e’ possibile
stabilire se, a
quella data, il citato Geom. e Consigliere “Omissis”avesse
gia’ ricevuto l’incarico per la
progettazione del costruendo
edificio, ponendolo nella condizione di conflitto d’interessi,
in violazione dell’art.
176 della L.R. 16/63, comma 1.
E’ interessante notare,
altresi’, che l’osservazione 6911
del 27.05.2008 e’ stata sottoscritta
anche da “Omissis”, smg, gia’
socio dei “Omissis”, (la
societa’ “Omissis”, viene
costituita il 13.02.2008) e futuro proprietario, attraverso la suddetta societa’ (il terreno verra’ acquisito in
data 07.04.2009) del lotto di
terreno oggetto della menzionata osservazione.
Infine, giova qui
ribadire i collegamenti
della “Omissis” - beneficiario iniziale della
concessione n. “Omissis”,
- con la criminalita’ di tipo mafioso.
Nello
specifico si richiama l’attenzione
sulla circostanza che la
predetta societa’, costituita nel 2008,
ha come soci
“Omissis”, (classe “Omissis”) e “Omissis”, (classe “Omissis”),
rispettivamente figlio e padre
di “Omissis”„ nonche’
“Omissis”; risultanze di attivita’ investigative hanno consentito
di accertare inoltre che tra le maestranze
impiegate nella societa’
risulta anche lo
stesso”Omissis”. Tale circostanza rende
di tutta evidenza
l’inserimento della ditta stessa in un
contesto inconfutabilmente contiguo
alla criminalita’ organizzata di tipo mafioso e genera il forte
sospetto che il predetto svolga la sua influenza sfruttando le amicizie
ed il sostegno della mafia per agevolare l’attivita’
imprenditoriale del padre.
Infatti, appare evidente la
circostanza che la
Ditta in argomento e’ frutto di
scelte gestionali dovute alla necessita’
di mantenere il patrimonio nella sostanziale disponibilita’ di familiari
raggiunti da provvedimenti giudiziari per fatti di mafia, attribuendo
“fittiziamente” la esclusiva
e formale proprieta’
a congiunti incensurati.
La
concessione edilizia in sanatoria n.
“Omissis” del “Omissis”, “Omissis” Nel dettaglio, e’ stata
sottoposta ad analisi
la documentazione rinvenuta nel
fascicolo relativo a “Opere eseguite
in difformita’ della licenza
edilizia n. 45 del “omissis”per la realizzazione di un fabbricato in contrada”omissis”,
composto da tre elevazioni fuori terra (piano terra, primo e secondo),
volume totale mc. 3.780,31” , istante
“Omissis”, beneficiari “Omissis” e “Omissis” (figli ed eredi dell’istante).
Con Attestato di
Concessione Edilizia in
sanatoria assentita n. “Omissis”, il Responsabile del III settore
U.T.C. del Comune di Isola delle
Femmine, Architetto “Omissis”,
attestava che dovevano intendersi assentite
favorevolmente le istanze
di concessione edilizia in
sanatoria ex 1.47/85, presentate dalla sig.ra
“Omissis”, ormai deceduta giusta denuncia di successione n.
“Omissis”, ed alla quale succedono, nella qualita’ di unici
eredi i figli “Omissis”
e “Omissis”, per le
opere eseguite in
difformita’ della licenza edilizia n. “Omissis”
del”Omissis”, per la
realizzazione di un fabbricato in contrada “Omissis” .
La
licenza edilizia n.
“Omissis” del “omissis”
si riferiva al progetto
per la costruzione
di un complesso
alberghiero nel “Omissis”, in
ordine al quale
peraltro la C.E.C.
aveva imposto prescrizioni
riferite alla zona (che non
prevedeva tale tipo
di insediamento) ed alla cubatura degli immobili.
Sin
dalle prime fasi la realizzazione del progetto aveva dato
luogo ad una serie di irregolarita’, contestate con piu’ o meno
decisione dagli uffici comunali, che per la difformita’ delle opere realizzate rispetto a quanto previsto
nel progetto era
stata oggetto, tra l’altro, di contravvenzione elevata dalla
Stazione Carabinieri di Isola delle Femmine con verbale
datato 21.02.1983 per
violazione della legge n. 1150 del 1942, e sulla quale, infine, nel “omissis”si era innestata la richiesta di
sanatoria, ai sensi della legge 47 del
1985.
In
proposito, negli atti clell’UTC e’ stato anche riscontrato un atto
di notorieta’,
risalente al 10.02.1981,
concernente l’avvenuta eliminazione di
irregolarita’ costruttive rispetto
al progetto originario,
formalizzato al Comune
in presenza del
Sindaco pro tempore “Omissis” ed
al Segretario comunale, che veniva
sottoscritto dalla titolare della concessione edilizia, “Omissis”, unitamente
ad altri testimoni, tra i quali spicca il gia’ noto “Omissis”.
Per
meglio comprendere le illegalita’ perpetrate dall’Amministrazione comunale
nel procedimento in
esame, non puo’
farsi a meno
di richiamare talune fasi salienti
della procedura, assai
piu’ in dettaglio descritte nella
relazione presentata dalla
Commissione d’indagine, e che di seguito si riportano:
·
Alla data
dell’01.10.1990, si riscontra
la consegna di una
ricevuta di versamento della seconda
rata della oblazione
per la richiesta sanatoria; cio’
testimonia che, pur
essendo trascorsi alcuni anni, la
“Omissis” non aveva
provveduto ad effettuare
ilversamento dell’intero importo
entro il termine
stabilito del 30.09.1986;
·
Con
corrispondenza del 17 gennaio 1992, indirizzata al Comune di Isola delle
Femmine e, per conoscenza, alla
sig.ra “Omissis”, la Soprintendenza Beni Culturali ed Ambientali
della Regione Sicilia rilevava che, con riferimento alla
richiesta di nulla
osta in sanatoria per la
costruzione del fabbricato sito “omissis”
istanza deromissis”, opere realizzate
in difformita’ alla
concessione edilizia
n.”omissis” e successive
varianti -, agli
atti di quell’ufficio, non
risultava il rilascio del preventivo nulla-osta;
·
Con una nota
indirizzata dal Comune alla signora
“Omissis”, il 22.09.1997, mentre
si comunicava che
“trattandosi di un’opera realizzata in
difformita’ ad una
licenza edilizia, il
calcolo dell’oblazione e’ da
ritenersi esatto, poiche’
la tipologia dell’abuso e’
riferita al punto 3 del modello “A” allegato alla legge 47/85”, e che “
l’opera, essendo stata realizzata prima
dell’entrata in vigore della L.R. 71 del 27.12.1978, non e’ soggetta
al pagamento degli oneri concessori
calcolati con le modalita’ dettate dalla L. 10 del 28.01.1977”,
contemporaneamente si evidenziava
altresi’ che “all’interno del
fascicolo non vengono rinvenuti parte dei
documenti di cui all’art. 23 della L. 47/85 ( certificato di idoneita’
Statica, Il Nulla Osta della Soprintendenza ai
BaCC.AA.). Si trasmetteva pertanto in allegato, la
diffida con la
quale si richiedevano
i documenti di’ cui
sopra. Nell’allegato alla
citata nota, si specificava che “trascorsi
infruttuosamente i termini previsti
dalla normativa vigente, sara’ applicata la disposizione prevista dal
comma 1 dell’art. 40 della Legge
28 Febbraio 1985
n. 47” (cioe’
il pagamento di una somma pari al doppio dell’oblazione);
·
Nella stessa
nota, ancora, non veniva fatto alcun riferimento ai versamenti da oblazione
ancora da effettuarsi ne’ ad una
eventuale regolarizzazione di quelli gia’ effettuati perche’
non congrui in relazione al “quantum” effettivamente
dovuto. E neanche all’interno del fascicolo preso in esame e’
stato rinvenuto alcun documento che comprovi l’adozione da parte
dell’amministrazione
comunale di un provvedimento sanzionatorio, ai sensi e
per gli
effetti di quanto previsto dal citato art. 40, comma 1
della L. 47/85. Per di piu’ non e’ dato
sapere neppure se la diffida allegata alla nota stessa, priva di protocollo e
data e priva della firma del Sindaco
pro tempore, “Omissis”, sia stata
o meno spedita alla “Omissis” nella forma
della raccomandata con ricevuta di’ ritorno, cosi’ come si evince
dall’atto stesso;
·
Ancora, con
nota del 31.05.1999, il Comune, facendo seguito alla nota della
Soprintendenza ai 13B.CC.AA.
recante prot. 13776
del 30.12.1991 (dopo ben 7
anni), comunicava a
quell’Ufficio che il fabbricato in parola era da ritenersi
privo del nulla osta
di cui all’art. 7 della L.
1497/39, specificando, altresi’,
che “per le ulteriori richieste si fa
presente che a
causa di un
incendio avvenuto nel mese di novembre dell’anno 1979, non e’ stato possibile rinvenire la pratica di che
trattasi e quindi i’ relativi grafici e documenti”;
·
Si giungeva,
cosi’, alla nota prot. 4290/CC del 23.03.2006,
con la quale l’Ufficio Sanatorie abusivismo e controllo
del territorio del Comune, nella
persona del suo responsabile Arch. “Omissis” e
del responsabile del procedimento, geometra “Omissis”, dietro
richiesta della sig.ra “Omissis”,
certificava che la
pratica di sanatoria intestata alla
medesima, relativa all’immobile realizzato
in difformita’ alla concessione edilizia, e precisamente con
l’aumento di superficie utile e
diversa destinazione d’uso
di una parte dell’edificio, era
ancora in corso
di istruttoria da
parte dell’ufficio scrivente;
·
Il 13 marzo
2009, “Omissis” e
“Omissis”, nella qualita’
di proprietari dell’immobile
oggetto di condono
edilizio - pratica “Ornissis”e nella qualita’ di unici
eredi di
“Omissis”, originariaintestataria
della pratica, chiedevano che
l’atto concessorio in sanatoria venisse a
loro intestato, allegando,
tra l’altro, la dichiarazione di successione dalla quale
si evinceva che “Omissis”, coniuge superstite, aveva
rinunziato all’eredita’, e
dichiarando di non avere mai
ricevuto ne’ loro ne’ la propria
madre, richieste di integrazione e/o diniego da parte della
Soprintendenza ai’ BB.CC.
relativamente al vincolo paesaggistico, dopo la richiesta di’
Nulla Osta inoltrata in data 5.3.1999. Gli stessi dichiaravano altresi’
che nella fase di realizzazione dell’edificio
eseguito dalla propria madre, giusta licenza edilizia
“Omissis”e successive varianti,
era stata occupata in buonafede una porzione del fondo confinante per
una dimensione massima della superficie occupata dal fabbricato di m. 8 x 23
circa e che il proprietario
del terreno attiguo
non ha mai prestato opposizione relativa
all’occupazione parziale del
fondo medesimo;
·
Nel corso
dell’anno 2009, inoltre,
un ulteriore scambio
di corrispondenza avveniva tra il Comune, che commissionava una perizia tecnica ad un professionista esterno
allo scopo di definire gli oneri urbanistici ed economici ai fini della
definizione della pratica, l’AUSL di
Carini, che emetteva
un parere di
compatibilita’ igienico-sanitaria del complesso alberghiero - esclusa
la piscina - ed un perito di parte, che certificava che
tutta l’opera era
stata realizzata in conformita’ al
progetto di concessione
edilizia in sanatoria e che
“l’istanza di condono e’ stata integrata con tutta la documentazione prevista
dall’art. 26 della L.R. 37/85”. Inutile
dire che tutte le citate fonti appaiono in contraddizione tra di
loro. Infine, con
l’attestato di concessione
edilizia in sanatoria rilasciato con il n. “Omissis”
(composto da n. 05
pagine) l’arch. “Omissis”,
dichiarava che dovevano
intendersi assentite
favorevolmente le istanze di concessione edilizia in sanatoria ex L.
47/85, presentate dalla sig.ra “Omissis”, alla quale erano succeduti,
nella qualita’ di unici eredi i figli “Omissis” e “Omissis”, per le
opere eseguite in difformita’ della licenza edilizia n. “omissis” del
“omissis”, per la
realizzazione di un
fabbricato in contrada “Omissis”. Detto attestato, tra
l’altro, riportava:
·
pagina 4,
“visti i bollettini
postali di pagamento dell’oblazione di: 1) lire
5.840.000 del 28.03.1986 - n.826; 2) di
lire 5.840.000 del 26.03.1986; 3) lire 5.957.000 del 28.08.1986 - n. 623” .
·
pagina 4,
“vista la nota
del 22,09.1997 -
p.11° 10802, dell’il.T.C. con la
quale si comunica che il calcolo dell’obiezione e’ esatto. Nella stessa nota
risulta che, essendo l’opera
eseguita prima dell’entrata in vigore della L.R. 71/78, non
e’ soggetta al pagamento degli oneri concessori”.
Tali
attestazioni danno conferma
del sospetto circa
il mancato pagamento dell’intera
oblazione - segnatamente della
seconda rata pari a 5.840.000
lire - non essendo stato rinvenuto alcun documento a comprova del citato
versamento, asseritamente effettuato il 26
marzo 1983 e quindi in data antecedente al primo; come
invece asseverato dalla perizia
di parte ed attestata nel provvedimento
di rilascio della concessione.
Le
lungaggini, le contraddizioni e le carenze istruttorie, oltreche’ materiali, rilevate nel
procedimento sopra sommariamente
descritto trovano giustificazione alla luce delle notizie che emergono
in capo ai soggetti protagonisti della
vicenda.
“Omissis” e
“Omissis”, infatti, sono
figli di “Omissis” (classe”Omissis”), deceduto a
Palermo il “Ornissis”e gia’
reggente della famiglia mafiosa
di Capaci ed
Isola delle Femmine,
e di “Omissis”, il cui fratello,
“Omissis”, nato a Capaci il “Omissis” e’
stato tratto in arresto nell’ambito dell’operazione “San Lorenzo 2” e successivamente condannato
per concorso in associazione mafiosa.
Sul conto di “Omissis”, sono emersi numerosi
pesanti precedenti penali e di
polizia: - 20.12.2000, con sentenza
a seguito di
giudizio abbreviato, veniva
condannato, dal Tribunale di Palermo, per il reato di concorso in associazione
mafiosa art. 416 bis C.P.;
·
15.03.2002, con
sentenza n. 814 veniva condannato dalla
Corte d’Appello di Palermo per il reato di concorso in associazione
mafiosa ex art. 416 bis C.P.;
la sentenza si
riferiva all’arresto del 28.07.1999 per i reati commessi in
Palermo dal settembre 1982
in poi;
·
12.07.2004, gli
veniva notificata l’ordinanza
emessa dal Magistrato di
Sorveglianza di Palermo,
avente n. 259/04
R.O. e n.87/03 R.G.M.S. datata
12.05.2004, con la quale
si applicava la misura della liberta’ vigilata per la
durata di anni 1 (uno);
·
17.01.2005, in
ottemperanza al decreto di
sequestro n. 201/04 RMP,
emesso dal Tribunale
di’ Palermo -
Sezione Misure di Prevenzione, il 28.12.2004, la Compagnia
CC di Carini procedeva
al sequestro di beni riconducibili al citato “Omissis” classe 1959, alla
madre convivente “Omissis” e alla “Omissis”;
·
14.02.2008, il
Tribunale di Palermo
applicava la misura
di prevenzione della sorveglianza speciale della P.S.
con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza per la
durata di anni tre;
·
17.06.2008, sottoposto
alla misura di
prevenzione della sorveglianza
speciale con obbligo di soggiorno nel comune
di Capaci con decreto n. 201/04
RMP del Tribunale di Palermo,
notificato il 19/05/2008, veniva
denunziato, in stato di liberta’ per violazione di cui all’art. 9 comma 2 L . n.1423 del 27/12/1956,
dalla Stazione CC di Palermo per essersi
allontanato dal Comune
di Capaci senza l’autorizzazione dell’A.G. competente;
·
18.04.2012,
segnalato in atti da parte del Nucleo
di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Palermo, per
violazione dell’art. 31 L. 646/82;
nello specifico ometteva di comunicare l’avvenuta variazione patrimoniale pari ad euro 132.450,00.
Si
aggiunga che i legami tra le famiglie “Omissis”, di
Capaci sono dimostrate ed
attestate, oltre che da stretti
rapporti familiari - “Omissis” (classe “Omissis”) e
“Omissis”, (classe “Omissis”)
sono, infatti, cognati, anche da rilevanti interessi economici.
Risultano, a
tal proposito, numerose
compartecipazioni tra il “Omissis”, (classe
1937) ed il
“Omissis”, (classe ‘59),
anche unitamente ad altri soggetti mafiosi in numerose societa’ tra cui:
·
“OMISSIS” tra
gli altri, erano
soci “Omissis” (classe “Omissis”), “Omissis” (classe “Omissis”),
gia’ noto, e “Omissis”
(classe “Omissis”).
·
“OMISSIS”,
facente capo al boss mafioso
“Omissis” (fondatore della
societa’ nel 1974), tra gli altri, si annoveravano quali soci, “Omissis” (classe “Omissis”), “Omissis”
(classe “Omissis”), “Omissis” (classe “Omissis”), “Omissis” (classe
“Omissis”), “Omissis” (classe “Omissis”), “Omissis”
(classe “Omissis”), “Omissis”
(classe “Omissis”), “Omissis” di
cui si e’
gia’ ampliamente parlato
in precedenza;
·
“OMISSIS” con
sede in Palermo, via “Omissis”, si
annoveravano quali soci, “Omissis”
(classe “Omissis”), “Omissis”
(classe “Omissis”),
“Omissis” (classe “Omissis”)
e “Omissis” (classe “Omissis”). La societa’ aveva come
oggetto l’assunzione di pubblici appalti ed e’ stata posta in
fallimento il “Omissis”, poi oggetto di
misura di prevenzione;
·
“OMISSIS” si
annoveravano, tra gli altri, quali soci,
“Omissis” (classe ‘Omissis”), “Omissis” (classe “Omissis”), “Omissis”
(classe “Omissis”). La societa’, costituita nel “Omissis”, aveva come
oggetto la gestione, produzione, trasformazione di “Omissis”;
·
“OMISSIS” si
annoverano quali soci,
“Omissis” (classe “Omissis”), “Omissis”
(classe “Omissis”) e
“Omissis” (classe “Omissis”).
Ulteriori
elementi che dimostrano la commistione d’interessi tra
lefamiglie “Omissis” con la consorteria criminale locale si rinvengono anche dai numerosi negozi
giuridici posti in essere nel tempo:
·
anno 1981,
“Ornissis” (classe 1937),
unitamente a “Omissis” (classe “Omissis”)
e “Omissis” (classe
“Omissis”), cedevano un terreno, a titolo gratuito, al Comune di
Capaci;
·
anno 1986,
“Omissis” (classe “Omissis”), unitamente a
“Omissis” (classe “Omissis”),
“Omissis”, “Omissis”, “Omissis”
e “Omissis”, acquistavano una
vasto terreno nella
Contrada quattro Vanelle (distante 150/200 metri circa dal
luogo dell’esplosione della bomba che causo’ la strage di Capaci del 23
Maggio 1992);
·
anno 1986,
“Omissis” (classe “Omissis”), unitamente alla di lui moglie, vendeva a “Omissis” (classe
“Omissis”) e “Omissis”
(classe “Omissis”), rappresentati dai genitori “Omissis” (classe “Ornissis”) e “Omissis”, due appartamenti
per lire
200.000.000 (il “Omissis”, mafioso appartenente alla famiglia
di Capaci, e’ stato indicato come
prestanome della suddetta cosca mafiosa).
·
anno 1986,
“Omissis” (classe “Omissis”)
vendeva a “Omissis” (classe “Omissis”) un appezzamento
di terreno;
·
anno 1989,
“Omissis” (classe “Omissis”), unitamente a
“Omissis” (classe “Omissis”) e “Omissis”
(classe “Omissis”), ricevevano,
da terzi, la proprieta’ di un altro terreno;
·
anno 1990, “Omissis”
e “Omissis” acquistavano
da terzi un immobile;
Si
evidenzia, altresi’, che la famiglia
di Capaci ed
Isola delle Femmine, il cui
reggente era proprio i/ “Omissis” (classe “Omissis”), faceva capo al mandamento
mafioso di San Lorenzo.
I
collegamenti principali di “Omissis” (classe “Omissis”) erano con i seguenti
soggetti:
·
“Omissis”, nato
a Palermo il “Omissis” (capomafia di Capaci);
·
“Omissis”, nato
a Capaci il “Omissis”;
·
“Omissis”, gia’
noto;
·
“Omissis”, nato
a Cinisi il “Omissis” (latitante e
famigerato “Omissis” di Cinisi).
·
“Omissis”, nato
a Capaci i/ “Omissis” (“Omissis”
pregiudicato), azionista
della nota “Omissis”.
facente capo al
boss mafioso “Omissis” di
Cinisi, e’ cugino di “Omissis” (classe “Omissis”). La concessione per l’ampliamento al
“”Omissis” di “Omissis” “Omissis”,
nato a Palermo
“Omissis”, nipote del
capo famiglia “Omissis” (cl.
“Omissis”), in quanto figlio del fratello maggiore di questi “Omissis” (cl. “Omissis”), e’ titolare
del bar pasticceria “Omissis”, ubicato a Isola delle
Femmine in “Omissis”,
con sede legale in via “Omissis”
(luogo di residenza del titolare); lo
stesso e’, inoltre, fratello della moglie dell’assessore comunale
“Omissis”. Il predetto esercizio
commerciale risulta essere stato oggetto di
un ampliamento mediante struttura
metallica modulare in
forza dell’autorizzazione edilizia n. “Omissis”, rilasciata dal sindaco
pro tempore di Isola delle Femmine “Omissis”. Anche tale
autorizzazione risulta viziata e puo’ essere considerata
particolarmente indicativa dello stato
di assoggettamento dell’Amministrazione Comunale
alla locale famiglia mafiosa.
In particolare:
·
il 09.06.2004,
il Sindaco pro tempore di Isola
delle Femmine “Omissis” rilascia
l’autorizzazione edilizia n. omissis”con la
quale si autorizza il richiedente “Omissis” al montaggio di una
struttura precaria facilmente smontabile, senza realizzazione di opere
murarie, nell’area antistante il bar pasticceria denominato”omissis”;
·
il 14.02.2008,
il Comando Polizia Municipale
di Isola delle Femmine rilascia la concessione di
occupazione permanente di
suolo pubblico n.”Ornissis”, con
la quale autorizza
il titolare del bar”Omissis”, “Omissis”, ad utilizzare
una corrispondente area di 130mq,
sita nel “Omissis”
e prospiciente la
citata attivita’ commerciale.
L’autorizzazione - che viene rilasciata a seguito della richiesta presentata da “Omissis” in
data”Omissis” - prevede
che l’area in questione venga
limitata da fioriere
e destinata alla collocazione di
tavoli e sedie
per l’esercizio dell’attivita’ commerciale. Viene
precisato, infine, che
il provvedimento autorizzatorio
decorre dalla data di emissione
sino al 31/12/2008.
Nel fascicolo risulta inserita
copia della ricevuta
di pagamento della 1^ rata del
canone per l’occupazione permanente di spazi e aree pubbliche;
·
il 28.04.2008,
il Sindaco pro
tempore “Omissis” rilascia
a “Omissis” l’autorizzazione n. “omissis” ad occupare 130 mq di
suolo pubblico nel “omissis” antistante il locale
commerciale denominato
“omissis’, con una
‘pergotenda’ da asservire
al citato locale commerciale, previa acquisizione dei
pareri previsti per legge;
·
il 04.02.2009,
la ditta presenta una nuova istanza,
volta ad ottenere
l’autorizzazione edilizia per la chiusura della ‘pergotenda’ con una struttura
precaria di alluminio e vetro, gia’ autorizzata con provvedimento sindacale del
28.04.2008;
·
il 17.022009,
il Sindaco “Omissis” rilascia l’autorizzazione
n. “Omissis” per la chiusura - con struttura precaria
in alluminio e vetro - della ‘pergotenda’ di cui alla
precedente autorizzazione del
28.04.2008. Anche questa autorizzazione viene
subordinata, con una formula alquanto generica,
all’acquisizione dei pareri
previsti per legge;
·
il 19.08.2009,
presso la Stazione Carabinieri di
Isola delle Femmine perviene un
esposto anonimo, che segnala come la veranda
del bar “Omissis”sia stata realizzata in territorio comunale.
L’esposto risulta contestualrnente inviato alla Procura
della Repubblica di Palermo, al 3° Settore del Comune e alla
Polizia Municipale;
·
il 22.09.2009,
militari della Stazione Carabinieri,
di Isola delle Femmine,
unitamente a personale della Polizia Municipale e del 3° Settore “Tecnico Urbanistico”,
effettuano un sopralluogo presso il bar “Omissis” riscontrando la realizzazione
di due manufatti:
1. struttura composta da una tettoia in
elementi prefabbricati autoportanti e
chiusura in alluminio e vetro posta
all’ingresso del bar, su spazio
di esclusiva pertinenza
del locale commerciale, realizzato in forza
delta autorizzazione sindacale
n. “Omissis” datata “Omissis” a
firma del Sindaco pro tempore “Omissis”;
2. struttura in legno autoportante con copertura
composta da una tenda scorrevole
plastificata posta prima dell’ingresso del
bar, su porzione di
suolo pubblico, realizzato
in forza della autorizzazione sindacale n. “Omissis”
del “Omissis” a
firma del Sindaco pro tempore
“Omissis”.
Nel
corso del sopralluogo, la Polizia
Municipale e il
personale tecnico del 3° settore evidenziano che entrambe le strutture
sono da considerare abusive, in quanto
insistono su area sottoposta a vincolo paesaggistico e ambientale,
ai’ sensi della
legge n. 1437
del 29.06.1939, ed a vicolo
sismico di cui
alla legge n.
64 del 02.02.1974;
·
il 21.10.2009,
tenuto conto degli esiti
del sopralluogo, il responsabile del
3° settore UTC
arch. “Omissis” con
ordinanza n.”Omissis” ingiunge il ripristino dello stato dei luoghi al
titolare del bar “Omissis”, intimando allo stesso di eliminare
le strutture eseguite in assenza
delle concessioni e autorizzazioni nel
termine perentorio di 90 giorni. L’ordinanza viene altresi’
trasmessa alla Procura della
Repubblica di Palermo;
·
il 18.12.2009,
il titolare del
bar “Omissis”, “Omissis”, presenta istanza ai T.A.R. per la
Sicilia per l’annullamento, previa
sospensione, dell’ordinanza n. “Omissis”del “Omissis” del Comune
di Isola delle Femmine - 3°
settore. L’istanza viene
respinta con ordinanza n. 14/10
del T.A.R. per la Sicilia - Sezione Seconda datata 11.01.2010; -
il 14.01.2010, la
ditta “Omissis” presenta
istanza di accertamento di
conformita’ ai sensi dell’art. 13 della legge
n. 47 del 28.02.1985 che viene
iscritto al protocollo
n. 546 dell’ente datato14.01.2010. L’istanza
e’ finalizzata a ottenere l’autorizzazione edilizia in
sanatoria relativamente ai due manufatti indicati nell’ordinanza di rimozione
n. 60;
·
il 24.02.2011,
il titolare “Omissis” inoltra al Comune una nota, protocollata al n. 3315
dell’ente, con cui chiede che venga integrata la pratica edilizia n. “Omissis”del
“Omissis”, allegando 3
copie degli elaborati grafici
progettuali e 3
copie della relazione tecnica;
·
il 24.02.2011,
con nota n. 3335 di protocollo, il responsabile del 3°
Settore - I
Servizio “Urbanistica e
Edilizia Privata” trasmette gli
elaborati all’Azienda A.S.P. n. 6 - distretto
Carini per il rilascio dei pareri di competenza;
·
l’8.03.2011, il
titolare “Omissis” inoltra al Comune:
1. nota, protocollata al n. 3987 dell’ente, con cui dichiara
di non pretendere nulla dal Comune in caso di realizzazione di opere di urbanizzazione o dall’eliminazione
del marciapiede esistente
e di essere consapevole che, in
caso di mancato pagamento del canone
di occupazione del suolo pubblico, l’eventuale autorizzazione perdera’ di efficacia;
2. nota, protocollata al a 3988 dell’ente, con cui
dichiara di non essere sottoposto a
procedimento penale per i reati di
cui agli articoli 416
bis, 648 bis
e 648 ter
del codice penale,
in ottemperanza di quanto disposto dall’art. 2 lettera
b della legge 662/1996;
·
il 10.03.2011,
il responsabile del 3° Settore arch.
“Omissis” rilascia autorizzazione edilizia in sanatoria ai sensi dell’art.
13 della legge 47/1985 per le opere in questione, previa acquisizione:
1. del parere igienico
sanitario espresso dall’A.S.P. con prot. 460/IP datato 28.02.2011;
2, del
parere di compatibilita’ paesaggistica prot. 1097/ VIII datato
14.02.2011 rilasciato dalla
Sovrintendenza BB.CC.AA. di Palermo, favorevole a condizione che sia
sostituita la struttura in alluminio e copertura in elementi
prefabbricati con una struttura in legno coperta
da una tenda
scorrevole plastificata avente
le caratteristiche di’ quella realizzata in adiacenza;
3. del certificato di
idoneita’ sismica redatto
dall’ing. “Omissis”, assunto al protocollo n. 4235 datato
11.03.2011. La citata autorizzazione
edilizia in sanatoria e’ stata rilasciata
a condizione che:
1. venga sostituita mediante la dismissione della
struttura in alluminio e copertura in
elementi prefabbricati esistente
con una struttura in legno nella
quale la copertura sia composta da una tenda scorrevole plastificata
avente le caratteristiche di
quella gia’ realizzata in adiacenza;
2. venga dismessa la chiusura verticale delle pareti
laterali in elementi modulari
in policarbonato trasparenti
presenti nella struttura in
legno, nella quale la copertura e’ composta de una tenda scorrevole.
Infine,
nell’autorizzazione e’ fissato il
termine di un
anno per l’inizio dei lavori e di
trentasei mesi per il termine degli stessi;
·
il 17.10.2011,
l’Assessorato Territorio e
Ambiente - Dipartimento
Regionale Urbanistica, con la nota n.
65121, trasmette al Sindaco e a]
responsabile dell’U.T.C. del Comune
di Isola delle Femmine un esposto anonimo
che segnala abusi
edilizi realizzati presso il bar
“Omissis”e contestualmente richiede
una dettagliata relazione su
quanto indicato in esposto e sui provvedimenti adottati dall’Amministrazione;
·
l’08.02.2012,
il nuovo responsabile del III Settore U.T.C.
ing. “Omissis”, inoltra all’Assessorato Territorio
e Ambiente - Dipartimento Regionale Urbanistica la nota
n. 2185 di protocollo concui fornisce i
chiarimenti richiesti, concludendo che:
1. sino a quella data non era pervenuta alcuna
comunicazione di inizio lavori;
2. ritiene sanati i vizi di legittimita’
originari (dovuti al rilascio
delle prime autorizzazioni da
parte di organo
non competente) in quanto “assorbiti”
dall’autorizzazione in sanatoria rilasciata ai sensi dell’art. 13
della legge n. 47/1985;
·
il 21.02.2012,
il titolare del Bar “Omissis”
comunica l’inizio dei lavori
relativi alla autorizzazione in sanatoria;
Allo
stato, si rileva che i lavori di adeguamento delle strutture non sono stati
ancora avviati e, pertanto, la
citata dichiarazione del titolare del bar non e’ stata attuata,
rimanendo un atto
meramente formale. Al tempo stesso, non
e’ emerso che
alcuno degli organi competenti abbia
svolto il benche’
minimo accertamento perche’ venissero avviati i lavori (come comprovato
da una documentazione fotografica risalente al 13
giugno scorso allegata
alla relazione della stessa
Commissione).
L’analisi
della pratica edilizia descritta e’ altamente
indicativa dello stato di’ assoggettamento dell’ente amministrativo alla locale criminalita’ organizzata. Infatti,
le macroscopiche violazioni
di’ legge, gli sviamenti dal
corretto iter tecnico-amministrativo e l’inerzia degli organi di controllo -
questi ultimi attivatisi solo a seguito di esposto anonimo - non sono
giustificabili se non con un
concreto stato di condizionamento dell’ente
da parte della
locale famiglia mafiosa, alla luce
della stretta parentela
del titolare dell’esercizio commerciale
in questione con il tuttora
potente “Omissis”.
Riguardo
alla condotta degli amministratori, in
particolare, emerge che:
·
entrambi i
Sindaci, “Omissis” e “Omissis”, hanno rilasciato due autorizzazioni in assoluta violazione di
legge e senza acquisire il benche’ minimo parere dall’ufficio tecnico comunale;
peraltro, dal cognato di un
assessore ci si sarebbe aspettato che l’intero apparato burocratico si
adoperasse affinche’ la pratica fosse
esperita nel modo piu’ corretto
possibile: ma cosi’ non e’ stato!!!;
·
le
autorizzazioni concesse da
entrambi i’ Sindaci
avevano, evidentemente, come unico fine quello di aggirare la
normativa per consentire l’esecuzione
di lavori senza
il pagamento di
alcun contributo all’ente; contributi che invece sono dovuti in base
alle concessioni e ai nulla osta ottenuti in
seguito secondo sanatoria degli abusi a norma di legge;
·
ne’ la Polizia
Municipale, ne’ l’UTC hanno mai
svolto alcuna attivita’ di
controllo sull’attivita’ commerciale che pure si trova a pochi metri dal
Comune.
CONDIZIONI
ECONOMICHE DEL COMUNE E GESTIONE DEL PATRIMONIO
Dagli
elementi raccolti nel corso dell’accesso
si ricava che il
Comune di Isola
delle Femmine versa
in una situazione economico-finanziaria piuttosto
difficile, in parte
dovuta alla progressiva riduzione
dei trasferimenti provenienti dallo
Stato e dalla Regione
Siciliana, che ha
determinato il ricorso
ad anticipazioni di cassa
dalla banca che
gestisce il servizio
di tesoreria comunale, ed in parte
dalla inefficienza di
tutto il sistema di riscossione
dei tributi che ha determinato, tra l’altro, anche il consolidarsi di un crescente
indebitamento nei confronti della societa’ che gestisce il
servizio di raccolta e trasferimento in discarica dei rifiuti solidi
urbani per conto
dell’ATO PA1 al quale il Comune appartiene.
Le
criticita’ del funzionamento del
servizio di riscossione
dei tributi, inoltre, sono state ascritte - secondo ripetute e
convinte dichiarazioni dei funzionari
responsabili del Comune
- all’esito negativo del rapporto
gia’ instaurato con la societa’ TRIBUTI
ITALIA s.p.a. - la cui condotta criminale ha avuto
peraltro notazioni di rilievo
nazionale - che
era stata incaricata
del servizio di riscossione dei ruoli di competenza
comunale. A tale
riguardo, e’ stato piu’ volte
evidenziato nei corso dell’accesso ispettivo,
che detta societa’ non solo non avrebbe riversato nelle
casse comunali quanto in precedenza
aveva riscosso, ma
nonostante la avvenuta rescissione del contratto, si sarebbe
rifiutata di restituire
Ia documentazione, con cio’ impedendo
al Comune di
proseguire nella gestione del
servizio, procedendo al
recupero delle posizioni debitorie da parte dei soggetti
inadempienti.
Gli
accertamenti hanno messo in luce, tuttavia,
che le difficili condizioni finanziarie dell’ente si
riconnettono a svariate anomalie riscontrate
in materia di imposizione
tributaria, segno rivelatore dell’incapacita’, o della non
volonta’, di procedere, con competenza e
tempestivita’ ed avvalendosi del coinvolgimento responsabile
di tutte le sue componenti politiche e burocratiche, nella
direzione di una difficile e tuttavia
irrinunciabile opera di risanamento
delle sue disastrate finanze.
Solo nel
mese di maggio
scorso, attraverso l’adozione
di “Provvedimenti d’urgenza necessari
ad assicurare gli
assetti finanziari”, di cui alla delibera di Giunta
Comunale n.40 del 14
maggio 2012, dichiarata
immediatamente eseguibile, l’organo
di governo locale ha mostrato di assumere una
presa di posizione
al riguardo, analizzando le possibili cause della situazione e cercando di individuare possibili correttivi.
Nell’occasione,
la Giunta ha preso atto della
assoluta mancanza di liquidita’
di cassa e
dell’impossibilita’ di’ procedere
alla predisposizione di un bilancio di previsione in grado di
fronteggiare le minori entrate di provenienza statale e
regionale, in presenza della necessita’ di garantire il
rispetto del patto
di stabilita’ interno ed il mantenimento
dei livelli di
spesa del personale.
Pertanto, con l’intento di ‘correre ai ripari, sono stati
esaminati ed individuati i possibili rimedi, a partire dall’adozione
di misure in grado di incentivare le
entrate proprie del Comune.
Ma e’
proprio sotto quest’ultimo
profilo che l’Amministrazione comunale di Isola
delle Femmine si
e’ dimostrata particolarmente inefficiente: al riguardo, e’
stata rilevata, la persistenza di un
atteggiamento omissivo, se non addirittura compiacente, non solo
in capo alle componenti amministrative ma anche nei
comportamenti dei soggetti che
dovrebbero vigilare sul buon andamento e la
correttezza dell’attivita’ impositiva nell’interesse della
collettivita’, a tutto vantaggio di interessi opposti e riconducibili al
noto atteggiamento predatori() delle
realta’ legate all’organizzazione cosa nostra.
I
Servizi di Riscossione: TARSU, ICI e TOSAP
La
Commissione d’indagine ha svolto un’opera di
analisi degli atti posti in essere dall’Ente in
relazione ai tributi
di competenza comunale ed ha chiesto
ed ottenuto, altresi’, una relazione
a firma del responsabile dell’ 8°
Settore Tributi, Acquedotto
e Attivita’ Produttive, Sig.
“Omissis”, sullo stato di quel ramo
di attivita’ dalla quale si
evince, tra l’altro, che con delibera n. 61 del
2010, la Giunta comunale approvava un progetto per
l’accertamento ed il recupero
dei tributi locali
evasi negli ultimi
cinque anni e l’aggiornamento delle banche dati COSAP,
ICP e ICI. Nello specifico, il progetto
consisteva nell’effettuare il
censimento degli spazi occupati (in particolare
i passi carrai),
nel censimento delle insegne pubblicitarie, nella
verifica della situazione
urbanistica delle aree edificabili, nell’esame di tutte le concessioni
edilizie rilasciate negli ultimi cinque anni, nella
verifica delle singole posizioni contributive comunali,
al fine
di accertare l’effettivopagamento e l’esatto ammontare dei
versamenti effettuati negli ultimi cinque anni, di procedere
nella predisposizione degli
avvisi di accertamento a carico
dei contribuenti che non avevano
provveduto a regolarizzare la
propria posizione e, infine, di
dare avvio alle procedure esecutive per il recupero
delle somme evase.
L’esito degli
accertamenti compiuti direttamente sui
ruoli dell’Ufficio tributi, che sono stati sottoposti
ad approfondite e mirate analisi, ha tuttavia evidenziato che
il progetto rimane ancora tale, che la tanto preannunciata azione di recupero non
e’ stata intrapresa e che da tale inefficienza e
voluta incapacita’, che contribuiscono pesantemente a determinare condizioni
di squilibrio alle finanze
comunali, continuano a trarre vantaggio in
particolar modo i soliti soggetti,
come si dimostra
agevolmente dai dati riassunti nelle tabelle seguenti.
Negli
anni tra il 2008 ed il 2010, il Comune di Isola delle Femmine, nella finalita’
di ricostruire ed
aggiornare il sistema
di accertamento e riscossione
dei tributi di
propria competenza, adottava
una serie di
delibere attraverso le
quali sono stati rideterminati i
ruoli ICI e
TARSU, il cui
importo ammontava
complessivamente ad € 4.711.089,02.
Dall’esame
condotto all’interno delle voci del bilancio per esercizio finanziario 2010,
con riferimento ai sotto riportati tributi, e’ dato leggere il
totale residui da
riportare, ovvero il
credito da riportare
nell’esercizio finanziario successivo, quale differenza tra accertato e
riscosso:
·
ICI, ammontante
ad euro 406.254,38;
·
ICP, ammontante
ad euro 15.260,99;
·
TOSAP,
ammontante ad euro 26.177,03;
·
TARSU,
ammontante ad euro 2.692.595,48;
da
cui si evince che il Comune, nel 2010,
doveva ancora riscuotere tributi per un ammontare pari ad €
3.140.287,88.
Ulteriori
specifici accertamenti, effettuati allo scopo
di appurare l’effettivo
assolvimento dell’obbligazione tributaria dei’
cittadini nei confronti del Comune con riferimento ad
ICI, TARSU e TOSAI’,
hanno avuto ad oggetto due campioni di contribuenti: nuclei familiari di
soggetti legati o riconducibili alla
criminalita’ organizzata e soggetti riconducibili alla compagine
amministrativa del Comune
di Isola delle Femmine (dipendenti, consiglio e giunta comunale). In particolare, l’analisi dei prospetti
formati con riferimento
ai soggetti menzionati, membri di famiglie legate o riconducibili
alla criminalita’ organizzata ha permesso di constatare che il Comune
di Isola delle Femmine risulta avere iscritto a ruolo la somma di
euro 221.481,97, come si evince dal seguente prospetto:
Il
dato si commenta da se’ e questo pone ancor piu’ in
evidenza il comportamento
omissivo dell’Amministrazione che non ponendo
in atto le opportune verifiche,
di fatto, tollera una situazione nella
quale il tasso di evasione fiscale
risulta cosi’ elevato
proprio con riferimento ad una
certa fascia di contribuenti, i piu’
vicini alla famiglia mafiosa, i
quali possono continuare a trarre profitto
anche dall’inerzia del Comune.
Al
riguardo, ci si potrebbe chiedere se
la stessa Amministrazione,
facendosi scudo
delle ‘disavventure’ patite
dalle societa’ diriscossione e decidendo di gestire il
servizio in proprio, con tutte le lentezze
e le lacune sopra tratteggiate, non abbia
offerto una ulteriore sponda alla
possibilita’ di celare favoritismi e malaffare.
I
Contratti di locazione: fitti attivi e passivi
Nell’ambito
delle attivita’ volte
a verificare le
modalita’ di gestione del
patrimonio comunale, e’ emerso che per
l’assolvimento delle attivita’ istituzionali, il Comune di Isola delle Femmine
si’ avvale di’ due strutture: una sita in un immobile quasi
interamente di proprieta’ comunale che si affaccia
sul Lungomare Eufemio,
di fronte al porticciolo, l’altra, che si trova nella
via Falcone ed ospita gli uffici di servizi demografici
e servizi sociali,
e’ di proprieta’ privata condotta
sulla base di un contratto di locazione corrente dal 1999.
Nell’occasione,
sono stati presi
in esame tutti
i rapporti di locazione, attiva e
passiva, intrattenuti dall’Ente
nel periodo compreso tra il primo
e il secondo mandato “Omissis”
ed anche in questo
settore sono state
rilevate diffuse irregolarita’ amministrative, sotto il
profilo del mancato rispetto delle
regole che disciplinano l’attivita’ contrattuale della P.A.: ma,
quel che piu’ conta rispetto alle
finalita’ di cui alla norma che ispira
il procedimento in argomento, tali irregolarita’ assurgono a
livelli di particolare gravita’ quando
appaiono commesse al
solo scopo di favorire
soggetti malavitosi, legati
assai da vicino
alla criminalita’ organizzata, come nel caso del contratto
di locazione intercorrente tra il
Comune di Isola delle Femmine ed
“Omissis” , come di seguito
meglio specificato.
·
La ricevitoria - Sala giochi di’ “Omissis”
Il
locatario di un piccolo magazzino di proprieta’ comunale, sito in Via “Ornissis” e’ “Omissis”, nato a Isola
delle Femmine il “Omissis”. Il contratto
risulta essere stato sottoscritto
Il/10/1996 per la durata di sei anni, con decorrenza dal
precedente 25 luglio
ed in prosecuzione di un
preesistente rapporto di comodato,
in ordine a[ quale non e’ stato rinvenuto alcun
documento. Il canone
mensile, originariamente fissato in £ 700.000, passa a £ 717.432
nel giugno 1999, a seguito di adeguamento
ISTAT, e si attesta ad €1.111,57
al trimestre, per rimanere senza ulteriori variazioni, dal 2000 al 2012. L’esecuzione del contratto di locazione
corrente tra il
Comune di Isola delle Femmine ed
il signor “Omissis” e’ risultata connotata
da numerose irregolarita’, che si ritiene di evidenziare come segue:
·
non risulta
alcun atto in forma scritta concernente la proroga o il rinnovo dell’originario contratto
sottoscritto nel 1996,
che peraltro precludeva la possibilita’ di rinnovo tacito;
·
la
registrazione del contratto, annotato al repertorio comunale al n°712 e recante l’iscrizione “da
registrare in caso
d’uso”, e’ stata effettuata
solo nel marzo
1999. La predetta
iscrizione, peraltro non consentita per il tipo di atto
in questione, risulta cancellata con un tratto di penna;
fatto presumibilmente avvenuto in epoca
successiva alla data della prima vidimazione
del repertorio successiva alla
iscrizione del contratto in questione e, che, quindi, concretizza una evidente
alterazione postuma del registro;
·
il canone di
locazione e’ rimasto immutato sin dal
2000 e non risulta che ne sia stata mai richiesta la
rivalutazione secondo gli indici ISTAT;
·
i
pagamenti, previsti sulla base di rate trimestrali anticipate, sono sempre
avvenuti con forte ritardo, mediamente almeno un anno e
mezzo dopo rispetto
alla scadenza naturale
della rata, come dimostrato dalle reversali di
incasso restituite ‘in
serie’ dalla tesoreria comunale e
riproposte da un anno all’altro. A fronte
dei ritardi rilevati, l’Amministrazione
comunale non ha
mai attivato alcuna procedura per
recuperare le morosita’, fatta
eccezione perqualche lettera con
invito a provvedere al pagamento.
·
Alla data del 3
aprile 2012, risultano riemesse dal Comune
le reversali d’incasso relative a canoni non pagati a decorrere dal TI
trimestre del 2010, nonche’ quelle relative ai
primi due trimestri dell’anno in
corso, concretizzandosi un
credito totale per l’Amministrazione pari ad € 10.004,13;
·
In data 29 maggio
2012, l’impiegata addetta
all’ufficio di ragioneria
comunica che il “Omissis” ha provveduto a pagare tutti
i canoni arretrati. Al riguardo
produce copia di
certificati che attestano iI
pagamento di tutte le
reversali emesse dal
Comune, avvenuto nelle date:
8/2/2012 - per
i ratei relativi
al 2010; 30/4/2012 - per i ratei
relativi all’intero 2011; 15/5/2012 -
per i ratei relativi al 1°
trimestre 2012.
Le sopradescritte irregolarita’, che configurano un
generale ‘trattamento di favore’ nei confronti del locatario di un locale
di modeste dimensioni che, come detto, fa parte dell’immobile nel quale e’
ubicata la sede
centrale del Comune,
trovano una precisa giustificazione alla luce degli
elementi che sono stati acquisiti nei confronti dello stesso “Omissis” Questi,
infatti e’ il cognato di “Omissis” (fratello
di “Omissis”), in quanto fratello
della moglie “Omissis”. E’ inoltre
coniugato con “Omissis”, sorella
del consigliere comunale di minoranza
“Omissis” (gia’ Sindaco di Isola delle Femmine dal “Omissis” al
“Omissis”). Lo stesso, inoltre,
annovera i seguenti
precedenti penali che, seppure non abbiano comportato
l’adozione di misure
coercitive di condanna, tuttavia
sono un chiaro
segnale di comportamenti malavitosi:
·
15/12/1980 -
denunciato per violazione degli artt. 110,81 e
324 c.p.;
·
10/7/1984 -
denunciato per violazione dell’art.681 c.p.;
·
11/10/1984 -
arresto per reati
contro l’Amministrazione,
scarcerato il 22/12/1984;
·
12/12/1987 -
notificato divieto di espatrio.
Ma
il precedente piu’ eclatante, in grado di lumeggiare al meglio la figura del “Omissis”, e’ certamente quello
verificatosi 1’8 ottobre 2009, data nella quale su delega
dell’Autorita’ Giudiziaria - DDA di
Palermo il locale condotto in locazione - di proprieta’ del Comune di Isola
delle Femmine - viene
sottoposto a perquisizione, per il
sospetto delitto di “trasferimento fraudolento di valori
aggravato” (artt. 110, 81 cpv, c.p. artt. 12-quinquies legge n.
356/1992, 7 di. 13 maggio 1991, n. 152, cono. con modif.
nella legge 12 luglio 1991, n. 203)
commesso dal citato
“Omissis” unitamente alla
sorella “Omissis” e ai piu’
noti “Omissis” e
“Omissis”, nell’ambito del procedimento penale n. 15867/09 R.G.N.R.
mod. 21 della Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Palermo - D.D.A.
In
particolare, il 5 novembre 2007,
in occasione
dell’arresto degli allora
latitanti “Omissis” e “Omissis” in localita’ “Omissis”, venne rinvenuta copiosissima
documentazione cartacea manoscritta
e dattiloscritta (i
cosiddetti “pizzini”) nella
disponibilita’ dei quattro
latitanti catturati. Il carteggio sequestrato
ha costituito oggetto di consulenza
tecnica grafologica che
ha consentito di attribuire larga parte del materiale
alla grafia di
“Omissis” e “Omissis”, nonche’ a
molteplici altri autori. Tra questi “pizzini”, ne furono rinvenuti alcuni - ad
opera di un unico autore anonimo
- che facevano riferimento alle slot machines e che
furono rinvenuti nella
disponibilita’ di “Omissis”, al quale - secondo gli inquirenti
·
erano stati
verosimilmente trasmessi per
consentire la rendicontazione
delle somme raccolte.
In
ciascuno dei predetti reperti veniva
indicato il nome
di un esercizio commerciale (bar
o tabaccheria), l’indirizzo, la
localita’ e il numero delle slot machines ivi installate.
Orbene,
dall’esame della documentazione rinvenuta, l’A.G. inquirente
ha ritenuto
che i fratelli
“Omissis”, titolari di
eserciziocommerciale, fossero
entrambi gravemente indiziati
del reato di fittizia intestazione di beni, nella
realta’ riconducibili al
clan mafioso facente capo alla famiglia
“Omissis”, giacche’ la
lettura incrociata degli elementi
raccolti a loro
carico lasciava ragionevolmente
supporre che essi fossero veri e propri
prestanome dei “Omissis”.
Per
tali ragioni, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo - D.D.A. - in data 06.10.2009
emetteva decreto di sequestro preventivo urgente e richiesta
di convalida al
G.I.P., aventi ad oggetto due slot machines installate
all’interno del bar sito a Isola delle Femmine in via “Omissis” , con denominazione
“Omissis”, i cui soci e amministratori si identificano nei
citati fratelli.
Nel
prosieguo delle indagini - come si evince
dalla richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero
- il
compendio probatorio si indirizzava a discarico della
responsabilita’ penale degli indagati,
allorquando nel corso di interrogatorio, l’altro indagato
“Omissis” si dichiarava responsabile della gestione del toto nero e del
gioco clandestino per conto del clan facente capo ai “Omissis”, venendo
poi condannato in sede di giudizio abbreviato dal G.U.P. di Palermo. Piu’ in
particolare, il “Omissis”
nel suo interrogatorio aveva fornito una versione della vicenda
relativa ai pizzini in parola che appare
connotata da parametri di veridicita’ e attendibilita’. Questi aveva riferito
che era intenzione
di “Omissis” intraprendere l’attivita’ di gestione di
slot machines e, per tale motivo, gli
era stato conferito - sempre dal “Omissis” - il
mandato di verificare quali fossero le ubicazioni piu’
redditizie per le apparecchiature in parola. Il “Omissis” aveva dunque stilato
un elenco di
possibili collocazioni all’interno di esercizi commerciali che fece
giungere al giovane capomafia tramite il consolidato sistema di
trasmissione dei pizzini; aveva infine
aggiunto che al progetto in esame non era stato dato alcun corso in ragione
dell’avvenuto arresto, in data “Omissis”, di “Omissis” e “Omissis”.
Dunque
- seppur la vicenda penale analizzata si sia conclusa in senso favorevole per i
fratelli “Omissis”, nei confronti
dei quali non erano stati raccolti sufficienti elementi
di colpevolezza - rilevano tuttavia le
dichiarazioni rese dal “Omissis”, dalle quali
si evince che questi aveva
indicato a “Omissis” alcune attivita’
commerciali d’interesse per gli affari di cosa
nostra, tra le
quali appunto l’esercizio di Via
“Omissis” di Isola delle Femmine.
Il
sopradescritto episodio, inoltre,
certamente si collega
alla posizione di contiguita’
dei fratelli “Omissis”
con la famiglia mafiosa di Isola delle Femmine,
rilevando al riguardo lo strettissimo rapporto
di parentela con iI capo
“Omissis” (cl. “Omissis”), attraverso il di lui fratello
“Omissis”, pregiudicato.
L’attivita’
commerciale in esame, dunque, che si svolge in un locale di proprieta’ comunale, peraltro
situato nella porzione di edificio sottostante alle finestre della
stanza del Sindaco, ha come soci e
amministratori la cognata del capo famiglia di Isola delle Femmine e il fratello della stessa; circostanze tutte
che pesano in particolare misura nella valutazione della condotta superficiale,
permissiva e distratta posta
in essere dall’Amministrazione comunale
nella gestione del rapporto contrattuale in questione e, soprattutto,
nei confronti delle croniche morosita’ di Antonino LO BIANCO, il quale
ha ritenuto di porre rimedio alla sua posizione debitoria solo nel mese di maggio 2012, in costanza di
accesso ispettivo.
Le
occupazioni di suolo pubblico
Anche
con riferimento all’occupazione del suolo pubblico, sono state rilevate condotte
omissive che -
di fatto -
hanno favorito economicamente
taluni soggetti riconducibili a cosa Nostra, a scapito delle finanze comunali,
che versano in uno stato di vero e
propriodissesto. I casi
maggiormente significativi e che possono
certamente essere ritenuti
indicativi del privilegio goduto da soggetti
privati cui l’ente pubblico
concede [a possibilita’ di occupare porzioni di suolo pubblico, che viene
pertanto sottratto alla pubblica fruizione,
sono stati riscontrati con riferimento al bar “Omissis” di “Omissis” ed
al bar. gestito da “Omissis”.
I
fascicoli d’ufficio, relativi all’istruttoria per l’autorizzazione ad occupare il suolo
pubblico nelle zone urbane
poste nelle aree prospicienti i
citati locali, hanno
evidenziato numerose irregolarita’, carenze,
mancanza di documentazione a
supporto dell’avvenuto versamento degli oneri finanziari connessi
al rilascio dei permessi in questione e,
soprattutto, la quasi totale assenza di
controlli disposti dall’ufficio preposto.
In
particolare, solamente con riguardo al
bar “Omissis”, e’
stato riscontrato un intervento posto in essere dal responsabile
del III Settore UTC, ing.
“Omissis”, che, probabilmente
a seguito di un esposto anonimo
nel quale veniva
evidenziata l’illegittima occupazione
di suolo pubblico da parte del gestore di quell’esercizio commerciale richiedeva
al Comando dei
Vigili Urbani ed
al Responsabile dell’Ufficio Tributi,
di attivare i
controlli di competenza.
A
seguito di detta segnalazione, il responsabile dell’Ufficio Tributi
·
con nota
n. 3779 del
12.03.2012 - emetteva
un avviso di accertamento, a carico del predetto
“Omissis”, per l’anno 2010, per il versamento della COSAP, i cui
importi contestati erano
di euro 275,00 e 1.341,00.
Si ritiene,
al riguardo, che
anche nelle descritte
situazioni l’attivita’ posta in essere dall’amministrazione
comunale sia stata condizionata dalla rispettiva
appartenenza dei titolari
dei due esercizi pubblici
alla famiglia del
boss “Omissis”, come
in precedenza singolarmente evidenziato.
CASI
EMBLEMATICI
Il Giardino della memoria
‘Quarto Savona Quindici’ -
Lottizzazione ‘LA PALOMA’ All’inizio dell’anno in corso, in vista delle
cerimonie commemorative per il trentesimo anniversario della Strage di Capaci,
nella quale rimasero uccisi i
giudici Giovanni FALCONE e
la moglie Francesca MORVILLO, insieme agli
uomini della scorta,
lo scrivente venne interessato dalla vedova di uno degli
agenti coinvolti e dal Sindaco di Isola
delle Femmine, “Omissis”, ai fini
della sottoscrizione di una ‘Convenzione per la riqualificazione
del Giardino della Memoria’ nella zona
immediatamente sottostante il sedime autostradale dove si era verificato l’attentato. Lo scopo era
quello di dar vita ad una
sorta di monumento alla memoria
delle vittime, anche
attraverso l’esposizione permanente del relitto dell’autovettura
coinvolta nella strage (denominata in
codice, per L’appunto,
‘Quarto Savona Quindici). L’iniziativa,
inoltre, appariva al
Sindaco “Omissis”
particolarmente significativa della
posizione di condanna
alla criminalita’ organizzata assunta dalla sua amministrazione che, a
tale scopo, aveva messo a disposizione l’area di proprieta’ comunale gia’
destinata a verde
pubblico, sulla base
di un piano
di lottizzazione approvato dal Comune
alla fine degli
anni ‘70. Il finanziamento per la
realizzazione dell’opera,
quantificato in 600.000,00 euro,
era stato richiesto alla Presidenza della
Regione Siciliana ed all’ANAS S.p.A., che si sarebbe
occupata anche della redazione del progetto oltreche’ della
esecuzione dei lavori.
Essendo
frattanto intervenuto il decreto Ministeriale di delega
per
l’accesso
ispettivo presso il Comune di
Isola delle Femmine,
Loscrivente ha ritenuto
opportuno di non
dar piu’ seguito
alle insistenti richieste per la sottoscrizione del citato
protocollo; e’ stato tuttavia richiesto
alla Commissione d’indagine
di estendere l’attivita’ di
analisi anche al procedimento per la
realizzazione e l’attuazione del
plano di lottizzazione di quell’area, denominato ‘LA PALOMA’ (dal nome della
contrada dove insiste il lotto
di terreno interessato), allo
scopo di verificare il rispetto
degli obblighi imposti dalla
convenzione sottostante il
predetto piano, con particolare riguardo
all’avvenuto assolvimento degli
oneri di urbanizzazione da
parte dei lottizzanti
e della effettiva realizzazione delle opere di
urbanizzazione secondaria da parte dello stesso Comune.
La
Commissione ha, pertanto, sottoposto
ad analisi il
carteggio rinvenuto all’interno del fascicolo denominato “Lal
l’IZZAZIONE LA PALOMA”, custodito
presso l’ufficio urbanistica del Comune
di Isola delle Femmine.
L’esame
degli atti prodromici alla realizzazione del
suddetto piano di lottizzazione,
dei contenuti dell’atto di convenzione e degli atti con cui l’amministrazione
comunale ha rilasciato
agli istanti le singole concessioni edilizie, ha messo in
luce, intanto, che si e’
trattato di una
grossa operazione di
speculazione edilizia,
caratterizzata da successivi atti di compravendita con
progressivo innalzamento dei prezzi.
Dal
punto di vista piu’ specificamente urbanistico, tramite il piano di lottizzazione “LA PALOMA”,
l’amministrazione ha concesso
agli istanti la facolta’ di procedere ad un piano esteso di edificazione
ottenendo in cambio, a favore
della collettivita’: le
opere di urbanizzazione primaria,
alcuni appezzamenti di’ terreno
insieme al versamento di
contributi quali oneri per le opere
di urbanizzazione secondaria che
sarebbero state realizzate in un
secondo momento da parte della stessa amministrazione.
L’area
destinata alla realizzazione delle opere
di urbanizzazione secondaria era
proprio quella corrispondente alla porzione di terreno immediatamente
sottostante l’autostrada A29, che
nel maggio 1992 sarebbe stata testimone della strage di
Capaci, sulla quale il Comune avrebbe dovuto realizzare una scuola, un
parcheggio a servizio delle villette del
complesso edilizio, e curare la
rimanente parte quale verde pubblico.
In esito
ad apposita indagine
effettuata sulla base
dei dati catastali desumibili
dagli atti d’ufficio e’ emerso che per
l’area interessata gli intestatari risultano essere
ancora i lottizzanti originari e non e’ stato evidenziato
alcun atto posto
in essere dall’amministrazione
comunale volto a modificare la titolarita’ della stessa; aI riguardo, il fatto
che il Comune negli
anni non abbia posto in essere gli atti finalizzati
alla voltura in suo favore delle stesse non sembra giustificabile se
non con un
atteggiamento di generale
disinteresse.
Si
e’ proceduto, altresi’,
ad un controllo
“a campione” delle costruzioni edificate all’interno della
lottizzazione PALOMA intorno agli armi
‘90, avendo quale riferimento i lotti prospicienti
l’area individuata per la realizzazione del c.d. “GIARDINO DELLA
MEMORIA” - verificando anche i
profili soggettivi dei
concessionari ed il regolare versamento degli oneri di
urbanizzazione a loro carico. Da tale analisi e’ emerso un dato assai
interessante che si riassume in una generale
situazione di inadempienza agli
obblighi di comunicazione,
specie per quanto attiene
l’indicazione dell’impresa
esecutrice dei lavori e del direttore
dei lavori; notizie
che si riscontrano invece con
riferimento ai lotti piu’ distanti
da quella zona.
Per
quanto attiene, inoltre,
alla verifica dell’ottemperanza al versamento degli oneri di urbanizzazione,
la situazione riscontrata ha fatto registrare una
condizione di generale ritardo nei
pagamenti oltreche’ di mancato completamento dei versamenti stessi
(circostanzache avrebbe dovuto
impedire il rilascio
del certificato di agibilita’), a fronte del quale non
risulta che l’amministrazione si sia
attivata per il recupero dei suoi crediti.
Del
resto, non risulta nemmeno che il Comune abbia
posto in essere alcun adempimento per la realizzazione
delle opere di urbanizzazione secondaria
previste sull’area in questione: non
e’ stata infatti trovata alcuna traccia della volonta’
di realizzare la
scuola e l’area appare in
condizioni di sostanziale
abbandono. Sotto tale profilo, non e’ difficile
ipotizzare che, anzi,
la sottoscrizione della ‘Convenzione’ sotto
il patrocinio della
Prefettura, probabilmente,
avrebbe potuto consentire
di realizzare quegli interventi che nel corso di tanti
anni l’amministrazione non
era stata in grado di realizzare, anche
in “variante” dello
strumento urbanistico vigente.
La
vicenda e’ rimasta priva di definizione,
ma rileva la
condotta omissiva del Comune,
a favore di
privati (alcuni dei
quali controindicati) e a scapito della cosa pubblica.
La
sagra del Pesce 2011
Nell’ambito
delle attivita’ poste
in essere dall’Amministrazione comunale con finalita’
promozionali e di’ intrattenimento
nel corso della stagione estiva,
allorquando il Comune di Isola
delle Femmine fa registrare un
sensibile incremento di
popolazione turistica,
particolare attenzione hanno
destato le originali
modalita’ di realizzazione della
‘Sagra del Pesce’, iniziativa che si
inserisce tra quelle che hanno animato l’Estate Isolana 2011, per la
quale era stato ottenuto il contributo
economico da parte
dell’Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari e
che ha
avuto luogo nell’ultima domenica
di agosto 2011.
L’aspetto
piu’ eclatante della condotta seguita
dall’Amministrazione comunale nella
iniziativa in questione
e’ stato rilevato
nelle modalita’ di espletamento delle procedure di gara informale, volte
ad individuare le ditte fornitrici dei materiali e dei beni
occorrenti per celebrare la ‘Sagra del Pesce 2011’ , ed ancora una volta e’
stato possibile constatare che,
anche nello svolgimento
di attivita’
amministrativo-contabili assai elementari,
implicanti un impegno finanziario modesto
e pertanto soggette
a procedure di
spesa semplificate, l’apparato burocratico
del Comune di
Isola delle Femmine e’ stato
capace di introdurre vizi e distorsioni che, oltre a determinare palesi
illegittimita’, hanno condotto a favorire soggetti non estranei a rapporti con
la criminalita’ organizzata
di stampo mafioso, come si
chiarira’ nell’immediato prosieguo.
I
beni di consumo ed i materiali di supporto ritenuti necessari
per lo svolgimento dell’iniziativa sono
stati suddivisi in
quattro tipologie (pesce decongelato, pescato locale, birra e gadgets
vari, materiali di consumo) per la cui
acquisizione sono state
esperite quattro diverse procedure
a trattativa privata
con altrettanti ‘gruppi’ di
ditte. Ebbene, per ciascuno dei quattro di detti gruppi, anche a fronte di richieste inoltrate
a piu’
ditte, al Comune
di Isola delle Femmine e’ pervenuto un solo preventivo.
Tra
le ditte fornitrici, particolari
controindicazioni sorto state riscontrate nella ditta “Omissis”, con
sede in Carini
(PA), che peraltro e’
risultata l’unica perfettamente
in regola con
la documentazione al momento della
presentazione dell’offerta, alla quale e’ stata affidata la fornitura di
materiali di genere vario e per un importo tuttavia modesto.
Sul
conto dei titolari della ditta “Omissis” con sede in
“Omissis”, infatti, sono stati riferiti significativi rapporti con
la locale criminalita’
organizzata e in particolare con la figura di
“Omissis” (cl. “Omissis”), sul conto del quale si e’ gia’ ampiamente
riferito. I proprietari della ditta si
identificano nei fratelli
“Omissis”(amministratore unico) e “Omissis” 11 citato “Omissis” e’
coniugato con “Omissis”, sorella di “Omissis”, attuale consigliere comunale di
maggioranza di Isola delle Femmine, capo gruppo consiliare di maggioranza, essendo
stata eletta nella lista civica “Progetto Isola” che
sostiene l’attuale Sindaco
Prof. “Omissis”.
Nei
confronti di “Omissis”, al sistema informatizzato d’indagine
in uso alle forze di polizia, si rileva
in data 4
giugno 2004, una denuncia per truffa in
concorso finalizzata al
conseguimento di erogazioni
pubbliche a favore
della ditta “Omissis”.,
industria alimentare di Capaci. Il predetto venne denunciato
in qualita’ di amministratore unico della citata ditta,
in concorso con la sorella “Omissis”, amministratore pro-tempore,
e “Omissis”, socio
e amministratore.
Sul
punto rileva che il contatto che
lega “Omissis”, sorella
di “Omissis” e “Omissis”, con l’azienda “Omissis”. e’ dovuto
al fatto che la stessa e’ vedova
di “Omissis”, il quale negli anni
‘90 era stato titolare
dell’omonima ditta alimentare di Capaci.
Quest’ultimo
e’ deceduto il 25 settembre 2000 per ferite
da taglio, causategli con un
coltello a serramanico dal fratello “Omissis”
il precedente 20 settembre 2000 nel corso di’ un litigio per motivi
di natura economica, e
la sua vicenda,
oggetto di interesse investigativo e giudiziario, e’
stata diffusamente richiamata nella sentenza di primo grado e in quella di
appello, definite entrambe con la condanna ad anni 4 di reclusione di “Omissis”
per associazione di tipo mafioso.
In
particolare, assume rilievo - come riportato
nelle motivazioni della sentenza
di condanna del “Omissis”, capo mafia di
Isola delle Femmine -
l’episodio relativo alla
ditta “Omissis” riferito
dal collaboratore di giustizia
“Omissis”. Questi aveva
narrato che “Omissis” gestiva
direttamente l’attivita’ estorsiva
per conto dell’associazione mafiosa,
facendo in modo
che coloro i
quali pagavano il “pizzo”
all’organizzazione criminale, non
subissero “danni” ad opera di soggetti operanti nell’ambito della criminalita’ comune.
In
particolare, le dichiarazioni del “Omissis” hanno fatto
emergere che in seguito ad una rapina ai danni del
caseificio “Omissis” di Capaci, verificatosi nel novembre
del 1997, venne
avvicinato da “Omissis”, il quale
gli chiese se
era possibile recuperare
la refurtiva, giustificando il suo interessamento con il fatto
che il “Omissis”, titolare
del caseificio, «
era a posto...pagava regolarmente »; facendo in
tal modo chiaro riferimento al pagamento di somme di denaro in conseguenza
dell’attivita’ estorsiva posta in essere da Cosa Nostra. Il “Omissis”
pertanto aveva interessato della cosa
“Omissis”, il quale, dopo 10 -15 giorni, gli aveva riferito che una parte della merce asportata era stata
recuperata.
Tale
episodio, indicativo dei saldi
rapporti tra il
titolare del caseificio di
proprieta’ di “Omissis” e “Omissis”, e’
cristallizzato in maniera assolutamente chiara e univoca nelle citate
sentenze di condanna a quattro
anni di reclusione, emesse a carico deI
“Omissis” per associazione di tipo mafioso.
La
ditta alimentare “Omissis”, come si e’ visto,
e’ tuttora attiva con sede a Capaci.
Momenti
conviviali e forniture di rinfresco - Bar ‘Omissis” Anche il 2° Servizio
“Economato” e’ risultato essere
sviato da una azione
legittima, economicamente vantaggiosa
per l’ente ed efficiente, essendo emersi analoghi
condizionamenti.
E
stato evidenziato, in particolare, che dopo la scomparsa del
Rag.
“Omissis”
(avvenuta nel mese di giugno 2011), che era stato per lungo
tempo
responsabile del servizio di economato per il
pagamento delle spese correnti,
il servizio di economato e’ stato
gestito di fatto dalla dipendente comunale “Omissis”,
pur non potendo questa adottare alcuna
determinazione in ragione
della sua figura
professionale (applicato esecutivo) ed essendo stata incaricata dal
Sindaco, quale responsabile dei
servizio, il capo settore f.f. “Omissis”. Questa e’ stata successivamente sostituita
dall’economo dott. “Omissis”. Dalla visione
del rendiconto di
economato relativo al
periodo 2009-2012, emergono due diversi tipi di spese che possono costituire un
chiaro segnale dell’attenzione rivolta
dall’amministrazione comunale agli esponenti della mafia locale.
Da
una parte, infatti, e’ stato
rilevato che in
due occasioni, rispettivamente il
14 dicembre 2009 ed il 28 luglio 2010, sono
stati erogate somme a “Omissis”, nato a Palermo il “Omissis”, residente
a Isola delle Femmine in via “Omissis”, fratello del collaboratore
di giustizia “Omissis”, la prima volta quale liquidazione
di compenso per prestazione di
lavoro occasionale e la seconda
quale contributo assistenziale
straordinario.
Ma
la circostanza che maggiormente colpisce,
nelle spese di
detto settore di attivita’, e’ quella che riguarda ancora una volta, il
Bar “Omissis” di “Omissis”, nei confronti del quale, tra il febbraio 2009 e il
marzo 2012, sono
state registrate spese
per un ammontare complessivo di oltre 10miIa
euro, riferite a
forniture di generi alimentari da parte dello
stesso, in occasione
di rinfreschi e momenti conviviali. L’esame
dello stesso rendiconto
delle spese correnti ha
consentito di evidenziare altresi’ che
in rare altre circostanza si e’ fatto ricorso a
fornitori diversi, e cio’
lascia presumere che il citato esercizio commerciale assurge
al rango di fornitore “quasi esclusivo dell’ente”.
Quanto
agli elementi di controindicazione,
giova ancora una
volta ricordare che il titolare
“Omissis” e’ nipote
di “Omissis” (cl.
“omissis”), in quanto
figlio del fratello
maggiore di questi “Omissis” (cl. “Omissis”) nonche’
cognato dell’assessore comunale “Omissis”.
Peraltro,
la documentazione fornita dall’ente (consistente nelle sole fatture cui sono
allegati i rispettivi “buoni economato
spesa”) non ha consentito nessun
tipo di verifica sulla effettiva
fornitura dei generi alimentari
e sulla congruita’
del prezzo praticato dall’esercente, mancando qualunque
dichiarazione in tal senso.
Ne’ si’ comprende chi (politico, dirigente o impiegato
comunale) abbia impartito le
disposizioni in base
alle quali si sia
deciso
di rivolgersi al Bar Gran Caffe’ per le forniture sopra indicate.
Conclusioni
Alla
luce di
tutto quanto esposto,
ad avviso dello
scrivente, l’attivita’ svolta dalla Commissione d’indagine ha posto
in evidenza la sussistenza presso il Comune
di Isola delle Femmine di
elementi soggettivi ed
oggettivi, sintomatici di
un notevole livello
di infiltrazione unitamente alla potesta’ di condizionamento da
parte della criminalita’ di
stampo mafioso, tanto
nei confronti dell’apparato
burocratico quanto, soprattutto, degli esponenti della compagine politica.
Tali
elementi appaiono concreti, univoci e
rilevanti sia sotto
il profilo soggettivo - essendo presenti
collegamenti e parentele
di componenti Ia Giunta ed il Consiglio nonche’ di dipendenti del Comune
·
sia sotto il
profilo oggettivo - per i
dimostrati numerosissimi esempi di’
omissioni e di
illegittimita’ nelle procedure amministrative e nelle scelte del
vertice politico, che
si sono rilevati strumentali
al perseguimento degli
interessi degli appartenenti non
soltanto alla locale famiglia mafiosa, ma anche
dei piu’ generali fini di cosa nostra operante su quel territorio.
Se
da una parte, infatti,
e’ vero che
la mera sussistenza
direlazioni parentali tra esponenti del governo locale (assessori
e/o consiglieri comunali) oppure
tra dipendenti dell’ente
e soggetti appartenenti alla
famiglia mafiosa che ‘regge’ quel territorio
non sono di per
se’ indicativi per
determinare il verificarsi dell’intreccio fra
Amministrazione e criminalita’, che costituisce il presupposto per
l’adozione del provvedimento
di rigore di cui
all’art.143 del D.L.vo n. 267/2000, dall’altra parte e’ pur vero che tale circostanza puo’ validamente
costituire un ‘comodo’
substrato sul quale vanno a proliferare situazioni di
illegittimita’ che si rivelano
strumentali al conseguimento degli
interessi della criminalita’
organizzata. Questo accade tanto piu’ facilmente quanto maggiore e’
la presenza nei
punti chiave, e
percio’ stesso maggiormente
sensibili, dell’amministrazione di soggetti
collegati piu’ o meno
da vicino ad
esponenti della stessa
criminalita’ organizzata.
Tale
situazione e’ stata riscontrata presso il Comune di’ Isola delle Femmine dove,
come e’ stato piu’ volte evidenziato, esiste una fitta rete di rapporti di parentela e di
cointeressenze economiche, anche risalenti nel tempo, tra
assessori, consiglieri e
dipendenti, non soltanto tra
di loro
ma anche con
gli appartenenti alla
vasta famiglia dei “Omissis”, il cui patriarca e’ “Omissis”.
Sotto
tale profilo, non puo’ certo
considerarsi casuale la
scelta operata dal Sindaco “Omissis” di nominare quale assessore un
nipote acquisito del capo mafia o quella di continuare ad affidare i
settori strategici della gestione del patrimonio comunale (l’ufficio tecnico nella parte dei lavori
pubblici e delle
manutenzioni) all’arclt
“Omissis”, parente di noti esponenti mafiosi di questo capoluogo, la cui
condotta ‘poco trasparente’
ha portato all’adozione di provvedimenti, come si e’
visto, che hanno
chiaramente favorito soggetti
contigui alla consorteria mafiosa.
La
forza di
assoggettamento dell’azione amministrativa dell’ente locale e’ stata riscontrata,
peraltro, non solo a fronte di “grossi affari” su
lavori pubblici di
rilevante importo ma
anche su circostanze
apparentemente meno significative, quali quelle
relative al rilascio di titoli concessori, alla
prestazione di servizi
di manutenzione, alla gestione dei rapporti di
locazione, circostanze tutte che,
lette nel loro
complesso, restituiscono il
desolante quadro di un ente pubblico
in balia degli
interessi della parte malata
della comunita’ locale,
incapace di assolvere
alla sua primaria funzione di
cura dell’interesse pubblico
e generale nel rispetto
della legge, focalizzato
sul buon andamento
e l’imparzialita’, in conformita’ ai principi di cui all’art. 97 della Costituzione. Un altro segnale particolarmente
significativo della condizione
di ‘soggiacenza’ dell’ente locale, rispetto alla logica prevaricatrice e
predatoria del consesso mafioso,
e’ costituito dalla
dimostrata incapacita’ di
adottare una seria
e rigorosa azione
tesa alla effettiva riscossione
delle entrate comunali, figurativamente segnate ma di fatto neglette senza un
vero ed incisivo intervento per il loro recupero.
Non
si ritiene, del resto, plausibile
che lo stesso
Sindaco, nel corso di tutti gli
anni in cui e’ stato coinvolto nella gestione
del Comune di Isola delle Femmine - prima da Vice Sindaco rispetto al
suo amico-nemico “Omissis” e da otto anni da titolare dell’Ente - non si sia mai accorto delle modalita’ con le
quali venivano aggiudicati gli appalti per la realizzazione di’ opere pubbliche
o delle distorsioni che venivano poste
in essere in occasione del rilascio di concessioni edilizie, specialmente
in un territorio
cosi’ martoriato dalla speculazione urbanistica quale quello
isolano, ovvero che non abbia mai posto in
essere alcuna attivita’
concreta per affidare
la gestione del patrimonio e delle
finanze comunali a
funzionari di spessore, in grado
di operare un efficace azione di risanamento della disastrosa situazione delle
casse comunali. Conclusivamente, ritiene
lo scrivente che,
alla luce di
quanto riscontrato e rassegnato,
sussistano quei concreti,
univoci e rilevanti elementi, di
cui alI’art 143 co.1 del d.lgs. 267/2000,
che comprovano la presenza di forme di
condizionamento da parte
della criminalita’ organizzata mafiosa, tali da determinare un’alterazione del procedimento di formazione
della volonta’ degli organi elettivi e di quelli amministrativi e di
compromettere il buon
andamento e l’imparzialita’
dell’Amministrazione comunale di Isola delle
Femmine ed anche il regolare funzionamento dei servizi a essa
affidati.
Inoltre, ai fini della
valutazione di cui all’art. 143 co.
5 d.lgs. 267/00, si sottopone all’attenzione la
figura dell’arch.”Omissis”,
responsabile dell’Ufficio tecnico
comunale -settore LL.PP.
e manutenzioni, gia’ responsabile
del settore urbanistica
(fino al 22/3/2011).
IL
PREFETTO
(Postiglione)
ADDIO PIZZO CUSTODIA CAUTELARE |
PAG 23 RELAZIONE PREFETTURA PALERMO I R.O.S. SEQUESTRANO BENI DI MAFIOSI A ISOLA |
IL PENTITO PARLA DI ISOLA DELLE FEMMINE |
PAG 26 RELAZIONE PREFETTURA PALERMO SUBAPPALTO RETE FOGNARIA |
PAG 34 RELAZIONE DELLA PREFETTURA DI PALERMO |
PAGINA 43/48 DELLA
RELAZIONE DELLA PREFETTURA DI PALERMO
COMUNE
DI ISOLA DELLE FEMMINE
PROVINCIA
DI PALERMO
III
SETTORE – SERVIZIO: SANATORIE EDILIZIE
Pratica
edilizia n. 45/1973
Pratica
di sanatoria edilizia n. 20/1981
ATTESTATO
DI CONCESSIONE EDILIZIA
IN SANATORIA ASSENTITA N. 12 DEL 14/05/2009
IL
RESPONSABILE DEL III SETTORE U.T.C.
* * *
Vista
la Legge urbanistica n. 1150/42 e
ss.mm.ii.;
Vista
la Legge n. 10 del 28/01/1977;
Vista
il D.M. LL.PP. del 10/05/1977;
Vista
la Legge n. 457 del 05/08/1978;
Vista
la Legge Regionale n. 71 del
27/12/1978;
Vista
la Legge Regionale n. 70 del
18/04/1981;
Vista
la Legge n. 47/85;
Vista
la L.R. n. 4 del 2003;
Vista
La L.R. n. 7 del 2003;
Viste
le istanze di concessione edilizia
in sanatoria a firma della sig.ra Vassallo Antonietta, omissis ai sensi
D.Lgs n. 196/03 sulla tutela dei dati personali, inoltrate in data 29.03.1986 –
numero progressivo 0453451208 - protocollo n. 02468, con le quali chiedeva, ai
sensi della Legge 47/85, con modello A: la concessione in sanatoria per venti
residenze non primarie in difformità della licenza edilizia n. 45/75 e con il
Modello B: il cambio di destinazione d’uso da commerciale a residenziale non
primarie;
Accertato che l’istante
aveva titolo per richiedere la concessione edilizia in sanatoria, giusto atto
di vendita del 09.08.1971, registrato in data 10.09.1971 al n. 30541 e n.
23868, ai rogiti del dott. Marretta Domenico, Notaio in Piana degli Albanesi.
Dall’atto di provenienza risulta che i sig.ri Vassallo Vincenzo e Siino
Sebastiano hanno venduto, alla sig.ra Vassallo Antonietta, sopra generalizzata,
un tratto di terreno edificabile nel territorio di Isola delle Femmine, c.da
Piana, p.lla n. 440 derivata dalla particella 53, del foglio di mappa n. 3;
Vista la licenza edilizia
originaria n° 46 rilasciata il 17.08.1966 a nome di Vassallo Vincenzo e
Sebastiano;
Vista
la licenza edilizia n° 45 del
04.03.1975 , rilasciata alla sig.ra Vassallo Antonietta, nella qualità
di nuova proprietaria, giusto atto di compravendita del 09.08.1971, per la:
realizzazione di trascritta presso la CC.RR.II. di Palermo il ……….. ai nn.
…….../……….. un complesso alberghiero a tre piani fuori terra oltre uno
seminterrato in viale dei Saraceni al fg. 3 – p.lla n. 53;
Vista
la licenza di variante del
15.01.1976 relativa al piano seminterrato;
Visti
gli elaborati grafici a firma del
tecnico incaricato l’architetto Gaetano Scolaro, iscritto all’Ordine
degli Architetti della Provincia di Palermo al n. 1805, da cui risulta che
l’immobile oggetto di concessione edilizia in sanatoria è stato realizzato in
difformità della licenza edilizia originaria n 45 del 04.03.1975 e successive
varianti.
Dagli
elaborati grafici a firma del tecnico incaricato sopra indicato, risulta che
l’immobile consta di tre elevazioni fuori terra (piano terra, primo e secondo)
cosi articolato: Al piano terra - dodici unità abitative, più vano
scala, corridoio e locale adibito a deposito e locale autoclave posto
all’esterno all’edificio; il tutto con una superficie pari a mq. 916,78. Al
piano primo: nove unità abitative, vano scala, corridoio e terrazzo; il
tutto per una superficie pari a mq. 568,01.
Al piano secondo, accessibile dal torrino scala: un’unità abitativa
con una superficie pari a mq 69,00 e lastrico solare allo stesso livello. La
volumetria totale dell’edificio è pari a mc. 3.780,31.
Accertato dagli elaborati
grafici che l’abuso oggetto di sanatoria edilizia consiste :
1) nella
diversa distribuzione interna del piano, originariamente seminterrato, che
diviene piano terra, ed ampliamento all’interno della sagoma originariamente
assentita con l’ultima licenza edilizia n. 45/1975; 2) nel cambio di
destinazione d’uso da (commerciale): bar, ristorante, direzione ecc.. a unità
residenziale in ambito alberghiero; 3) nell’ampliamento al piano secondo
(lastrico solare) del torrino scala, con la definizione di un’unità
abitativa. Visto l’atto di
notorietà del 10.02.1981 sottoscritto dalla de cuius sig.ra Vassallo
Antonietta, nella quale dichiarava che l’edificio sito in Via Dei Saraceni
del Comune di Isola delle Femmine, composto da Piano Seminterrato e da piano
rialzato era stato iniziato nel mese di aprile 1975 ed era stato completato
nelle sue strutture essenziali alla data del 30.12.1976;
Vista la perizia sulla
consistenza dell’immobile, giurata in data 24.09.1990 –cronologico n. 14337, dall’architetto Gaetano Scolaro, sopra
generalizzato, con la quale attesta, (…) che la signora Vassallo Antonietta ha
realizzato sul lotto di terreno censito al catasto al foglio di mappa n. 3 –
particella n. 440, un edificio a tre elevazioni fuori terra, adibito a complesso
alberghiero. L’immobile al momento del
sopralluogo era completamente rifinito in ogni sua parte, sia interna che
esterna. Esso risulta composto al piano terra da 12 unità abitative più
un vano adibito a contatori enel, un ambiente deposito ed un locale autoclave
all’esterno dell’edificio; al piano primo da 9 unità abitative; al piano
secondo da una unità abitativa;
Il
tecnico dichiara altresì che gli scarichi dell’immobile sono convogliati nella
fognatura dinamica comunale.
Accertato dai rilievi aereo-fotogrammetrici,
volo del gennaio 1977, che l’immobile era già esistente nella sua sagoma.
Vista la catastazione a
firma dell’architetto Gaetano Scolaro, e le visure nn. Pa0363764 del
28.08.2008, secondo cui l’immobile risulta intestato ai sig.ri Billeci Leonarda
e Vincenzo, sopra generalizzati, e censito nel seguente modo: foglio n. 3 –
p.lla n. 440 – sub. 3, ctg. C/2; foglio n. 3 – p.lla n. 440 – da sub. 4 a sub. 23, ctg. A/3; foglio
n. 3 – p.lla n. 440 – sub. 26 lastrico solare;
Vista
la nota del 22.03.1999 con la quale
il Genio Civile di Palermo attesta il deposito del certificato di
idoneità sismica redatto dall’architetto Gaetano Scolaro, iscritto
all’Ordine degli Architetti della Provincia di Palermo al n° 1805, d epositato
ai sensi della L. 64/74 e ss. DD.MM., presso il Genio Civile di Palermo in data
22.12.1998 – protocollo n. 28416/98 – Sezione I - pratica edilizia n. 3254/98;
Vista
la domanda di Nulla Osta inoltrata alla Soprintendenza ai BB.CC.AA. in data
05.03.1998 e la successiva nota della Soprintendenza ai BBCCAA con la quale
vengono comunicati, su richiesta della ditta, gli estremi della pratica -
ricevuta di protocollo n. 5519 del 06.03.1999.
Visto il parere
igienico-sanitario favorevole dell’AUSL – p.llo n. 701/IP del 23/04/2009;
Vista la nota del 13 marzo
2009 – p.llo n. 4353, presentata dai sig.ri Billeci Leonarda e Vincenzo,
sopra generalizzati, nella qualità di nuovi proprietari in quanto unici eredi
come indicato nella denuncia di successione allegata, numero 43 – volume n. 392
– del 26.08.2008, con cui chiedono che l’atto concessorio in sanatoria venga a
loro intestato nella qualità di unici proprietari. Nella nota trasmettono: 1)
dichiarazione di successione; 2) nota con cui intendono avvalersi del silenzio
assenso della Soprintendenza ai BB.CC.AA; 3) dichiarazione redatta ai sensi
dell’art. 938 del c.c.; 3) certificati del Ministero di Grazia e Giustizia, nn°
84126/2008/R e 84498/2008/R del 11/12/2008 e 13/12/2008;
Vista la dichiarazione
sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n° 445/2000, trasmessa dal sig. Billeci Vincenzo …omissis..., in
data 13 marzo 2009 – con nota p.llo n° 4353, s ottoscritto dai figli delle
sig.ra Vassallo Antonietta, nella qualità di unici eredi: Billeci
Vincenzo …omissis… e Billeci Leonarda …omissis…, con
la quale intendono avvalersi dell’articolo n°938 del c.c.;
Vista la Dichiarazione di
Successione aperta in data 14.05.2007 presentata al numero 43 –volume n. 392 –
in data 26.08.2008. Dalla denuncia di successione risulta che alla morte della
sig.ra Vassallo Antonietta nata a Capaci il 30.08.1946 – codice fiscale: VSS
NNT 46M70B645K, risultano eredi: 1) Billeci Leonarda, …omissis…; 2)
Billeci Vincenzo, …omissis…;
Vista la dichiarazione
sostitutiva di notorietà del 13/03.2009 – p.llo n. 4353, sottoscritta ai sensi del
D.P.R. n° 445/2000 a firma degli eredi de lla sig.ra Vassallo Antonietta, i
sig.ri Billeci Leonarda, …omissis…, e Billeci Vincenzo, …omissis…,
con la quale dichiarano di non avere ricevuto né loro né la propria madre,
Vassallo Antonietta, richieste di integrazione o provvedimenti di diniego da
parte della Soprintendenza ai BBCCAA, dopo la richiesta di Nulla Osta inoltrata
in data 05.03.1999 di cui alla ricevuta n. 5519 del 06.03.99 con la stessa, i
sig.ri Billeci Vincenzo e Leonarda, sopra generalizzati, ai sensi dell’ l’art.
17 – comma 6° della L.R. n. 4 del
16.04.2003 – intendono avvalersi del parere assentito;
Visti i certificati
rilasciati dal Ministero Grazia e Giustizia – Generale casellario giudiziale–
n° 84126/2008/R, del 11/12/2008 e n° 84498/2008/R – r elativo ai sig.ri Billeci
Vincenzo, …omissis…, e Billeci Leonarda, con i quale si attesta che
nella Banca del Casellario giudiziale risulta per entrambi i soggetti: NULLA.
Vista la comunicazione dei
signori Billeci Vincenzo e Billeci Leonarda, sopra generalizzati,
del 11/05/2009 - p.llo n. 7726, con la quale in termini di legge intendono
assentita la concessione edilizia in sanatoria, per decorrenza dei termini,
come disposto dalla L.r. 04/2003 – articolo n. 17;
Vista la perizia giurata
dall’ingegnere Stefano Francavilla, iscritto al relativo Albo degli
Ingegneri della Provincia di Palermo al n° 5897, re datta ai sensi dell’art. 17
della L.r. n. 04/2003, al fine della definizione della pratica edilizia,
attestante che il corpo di fabbrica per il quale è richiesta la concessione in
sanatoria, non ricorre alcuna delle ipotesi di insanabilità previste dalla
vigente normativa, giurata presso il Tribunale di Palermo, il 07/05/2009 ed
introitata al protocollo del Comune al n. 7726 del 11/05/2009;
Visti
i bollettini postali di pagamento
dell’oblazione di: 1) lire 5.840.000 del 28.03.1986 – n. 826; 2) di
lire 5.840.000 del 26.03.1986; 3) lire 5.957.000 del 28.08.1986 – n.
623;
Vista
la nota del 22.09.1997 – p.llo n.
10802, dell’U.T.C., con la quale si comunica che il calcolo dell’oblazione è
esatto. Nella stessa nota risulta che, essendo l’opera eseguita prima
dell’entrata in vigore della L.r. 71/1978, non è soggetta al pagamento degli
oneri concessori;
Viste le leggi 47/85 e
successive modifiche ed integrazioni e L.R. 37/85 e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto il comma 1
dell’art.39 della L. 724/94 con le modifiche introdotte dall’art. 2 comma 37
lett. B della L. 662/96 e riscontrato che nulla osta al rilascio della
concessione edilizia in sanatoria;
Vista la L.R. n. 04/2003;
ATTESTA
che
devono intendersi assentite favorevolmente, le istanze di concessione edilizia
in sanatoria ex lege 47/85, presentate dalla sig.ra Vassallo Antonietta,
…omissis…, inoltrate in data 29.03.1986 – numero progressivo 0453451208
- protocollo n. 02468, con modello A e modello B, ormai deceduta giusta
denuncia di successione numero 43 – volume n. 392 – del 26.08.2008 ed alla
quale succedono, nella qualità di unici eredi, i figli: Billeci Vincenzo,
…omissis…, e Billeci Leonarda, …omissis…,
per le opere eseguite in difformità della licenza edilizia n. 45 del 04.03.1975
per la: realizzazione di fabbricato in contrada Piana, al catasto urbano al
foglio di mappa n. 3 – particella n. 440 dal sub. 3 al sub. 26, composto da tre
elevazioni fuori terra (piano terra, primo e secondo), così articolato: al
piano terra: dodici unità abitative al piano terra, più vano scala, corridoio e
locale adibito a deposito, e locale autoclave esterno all’edificio; il tutto
con una superficie pari a mq. 916,78; al piano primo: nove unità abitative,
vano scala, corridoio e terrazzo; il tutto per una superficie pari a mq. 568,01;
al piano secondo, accessibile dal torrino scala: un unità abitativa e lastrico
solare allo stesso livello. La volumetria totale dell’edificio è pari a mc.
3.780,31, così come riportato negli elaborati grafici che allegati alla
presente, ne fanno parte integrante e sostanziale. La presente attestazione di concessione
edilizia in sanatoria viene rilasciata fatti salvi i diritti dei terzi.
A
norma dell’art. 36 della L.R. 71/78 il presente atto sarà trascritto presso la
Conservatoria dei RR.II. di Palermo, con carico della spesa al
concessionario. A norma dell’art. 36
della L.R. 71/78 la presente Concessione Edilizia in Sanatoria sarà trascritta
presso la Conservatoria dei RR.II di Palermo, a nome degli attuali proprietari,
nella qualità di unici eredi, Billeci Vincenzo, …omissis…, e Billeci
Leonarda, …omissis…, con carico della spesa al/i concessionario/i.
Il
Responsabile del III Settore U.T.C.
Architetto Sandro D’Arpa
SI
CERTIFICA
Su
conforme relazione del messo comunale, che la presente concessione è stata
pubblicata all’albo pretorio, ai sensi dell’art.37 della L.R. 71/78 per 15
giorni consecutivi, da l ___________ al _____________ e che contro la stessa
_____ sono stati presentati opposizioni o reclami.
Isola
delle Femmine_________
Il
Segretario Comunale
Dr.
Manlio Scafidi
domenica 12 dicembre 2010
Quei beni non sono di Madonia
Fonte: Giornale di Sicilia 10
Dicembre 2010
"Quei beni non sono di Madonia"
Restituiti a un presunto prestanome
"Quei beni non sono di Madonia"
Restituiti a un presunto prestanome
"Loro lo sanno che abbiamo
queste core! Non facciamo che questi tre mascalzoncelli che sono, ne fanno
cattivo uso! Questa cosa (devono, ndr) curarla, vederla come se fosse una cosa
loro". A parlare e il boss Salvatore Madonia che, da detenuto, nell'
ottobre del 2006, impartisce ordini alla moglie, Maria Angela Di Trapani, circa
la gestione di alcuni beni, quelli intestati alla famiglia della Zia Bebi,
ovvero Vincenzo D'Arpa, classe 1931, poi deceduto, e dunque passati alla
moglie, Vincenza Collura, ai figli Massimiliano e Pietro, al nipote Vincenzo
(che all' epoca aveva solo 16 anni). "Quanta bili" per quei otre
fazzoletti di terra" in passaggio del Coniglio, a Isola delle
Femmine, con villette, magazzini e un capannone che Madonia nelle
intercettazioni rivendica come suoi ("Tutto, dal basso verso
l'alto"), proprio net punto a ridosso dell' autostrada dove avvenne la
strage di Capaci. Di diverso avviso gli eredi D'Arpa, indagati per fittizia intestazione di beni, secondo
i quali il boss sarebbe il reale proprietario solo di un paio di magazzini e di
due pezzetti di terra.
La sezione misure di prevenzione del
tribunale (collegio presieduto da Fabio Licata) ha sciolto il dubbio, in favore
di Zia Bebi. Saranno cosi restituiti ai presunti prestanome
D'Arpa (difesi dall' avvocato Michele Giovinco) tre villette, due
appartamenti, diversi magazzini, un capannone e un terreno perche "almeno
allo stato - scrivono i giudici - non risultano raggiunti da alcun elemento
concreto di sospetto sulla riconducibilità a membri della famiglia
Madonia".
Eppure, durante i colloqui in
carcere, il boss teme, si arrabbia, minaccia, spiega piu volte alla moglie,
incaricata di gestire gli affari durante la sua detenzione, come stanno le
cose, perche non si faccia prendere in giro dal
mascalzoncello. "Dove li hanno presi i soldi loro? Da dove gli sono
venute? Nemmeno si potevano comprare - dice Madonia - un collare! (...) Questi (D'Arpa, ndr) proprio non avevano niente...completamente. Io, ho
pre-so... ho fatto... ma sono dei mascalzoni (...) Questo e tutto il rispetto?
Questo mi merito io?o. Lui che avrebbe pagato. Fior di quattrini. Esattamente
255 milioni di lire, sono tre pezzi...venticinque (milioni, ndr), trenta e
duecento! Tutte cose". E ci sarebbe anche o la casa
in montagna, come la chiama Riccardo, il figlio della coppia. Si tratta di
una struttura in costruzione che si trova proprio sotto
al tristemente famoso casolare con la scritta No mafia, che
domina dall'alto l'autostrada Palermo-Trapani. "Non tradirei il segreto
di papà - dice Maria Angela al figlio - quando poi sei grande la prendi
tu, perche e nostra, mi dimenticalo, capito? (...) altrimenti ce la
levano".
Ma i tentativi
della donna di far ragionare i D'Arpa vanno a vuoto. Anzi la
famiglia di Zia Bebi tenta di convincerla che da quelle parti non avrebbe
neppure o il passaggio (o che la smettano, devo dirgli pure grazie che mi da il
passaggio, impreca Madonia, ogli dici, dovete pregare che Salvo muore in
carcere (...) vi giura sulla cosa più santa che avete (..) fra 100 anni, 150
anni... vi stermina a tutti!»). "Negano le evidenze - gli scrive Maria
Angela - delle nostre disgrazie ne hanno fatto it
loro tornaconto (...). Non si godranno niente - sentenzia - suo marito
(Vincenzo D'Arpa, ndr) a morto col cancro, lei (Vincenza Collura, ndr) ha
l'Alzheimer, a quei sifilitichi e vermi viscidi
dei figli più bastardi di come sono non potevano essere". I
giudici hanno deciso diversamente.
Sandra Figliuolo