INTERESSE PRIVATO IN ATTO PUBBLICO? nooooooo!!!!


...... .condivise sul punto le osservazioni dell'opponente sia in ordine alla ILLEGITTIMITA' della PARTECIPAZIONE del
SINDACO alla C.E.C. sia alla mancata astensione da parte
della stessa dal prendere parte alla DISCUSSIONE sino alla VOTAZIONE di delibere riguardanti gli INTERESSI propri nonchè di PARENTI o di affini fino al 4° grado.......



......a cui vanno aggiunti altresì i rilievi della CONSULENZA disposta dal P.M. che ha affermato la ILLEGITTIMITA' della CONCESSIONE edilizia relativa all'abitazione del RISO sita all'interno del piano di lottizzazione "LA PALOMA" .........

......Dispone che il P.M. formuli, entro dieci giorni, l'IMPUTAZIONE dei confronti di RISO NAPOLEONE e PORTOBELLO GASPARE in ordine ai REATI di cui agli art 323 e 328 c.p........


licenza edilizia rilasciata
6 giugno 2006

CONSIGLIO COMUNALE 10 MARZO 2008

....vi faccio pagare i danni morali......vi arriverà la parcella dell'avvocato perchè i soldi dei miei figli non si toccano.... vi dovete dimettere perchè la mozione di sfiducia nei miei confronti è stat respinta dal TAR ed avete procurato un danno al Comune... avete speculato con il PRG e ve la vedete con la Procura .... avete girato con le carte del PRG ed ora i cittadini vengono a ringraziarvi.... Urlando forte e chiaro CONTRO.. : " Se mi denunci ti faccio saltare in aria Ti faccio vedere chi sono io" La coerenza politica non abita nelle loro coscienze, come dimostrano anche diversi atti che hanno approvato a colpi di maggioranza e che il tempo implacabile valuterà........di valutare se fossero esistiti i presupposti per richiedere un risarcimento danni morali per calunnia e diffamazione sia per me che per il Vice Presidente del Consiglio.......

" salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazioni di norme di legge o regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sè o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità"

mercoledì 21 giugno 2017

2017 20 GIUGNO PENALE SENT. SEZ. 1 NUM. 30323 ANNO 2017 PRESIDENTE: CORTESE ARTURO RELATORE: SANDRINI ENRICO GIUSEPPE DATA UDIENZA 06 10 2016 CORTE DI CASSAZIONE INAMMISSIBILITA’ SENTENZA 4 2014 CORTE ASSISE PALERMO OMICIDIO MAFIOSO DI VINCENZO ENEA BRUNO FRANCESCO




2017  20 GIUGNO Penale Sent. Sez. 1 Num. 30323 Anno 2017 Presidente: CORTESE ARTURO Relatore: SANDRINI ENRICO GIUSEPPE   Data Udienza 06 10 2016 Corte di Cassazione INAMMISSIBILITA’ SENTENZA 4 2014 CORTE ASSISE PALERMO OMICIDIO MAFIOSO DI VINCENZO ENEA  BRUNO FRANCESCO   

SENTENZA sul ricorso proposto da:

BRUNO FRANCESCO N. IL 27/05/1951 avverso la sentenza n. 4/2014 CORTE ASSISE APPELLO di PALERMO, del 19/02/2015 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/10/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE SANDRINI Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MARIA FRANCESCA LOY che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso  

L’Avvocato Luigi Pace per la parte civile ENEA PIETRO si associa alle conclusioni del Procuratore  Generale dichiarando che ai ricorso sia dichiarato inammissibile in subordine rispettato

L’avvocato Marchi per le altre parti civili si associa
L’Avvocato Luciano Termini, difensore dell’imputato chiede l’accogliento dei motivi del ricorso ai quali si riporta

L’Avvocato Gioacchino Sbacchi, difensore dell’imputato, chiede l’accoglimento del ricorso

Udito, per la parte civile, l'Avv
Udit i  i difensori  Avv

RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza pronunciata il 19.02.2015 la Corte d'assise d'appello di Palermo ha confermato la sentenza in data 22.05.2013 con cui il GIP del Tribunale di Palermo, all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato Bruno Francesco alla pena di anni 30 di reclusione, oltre pene e statuizioni accessorie e oltre alle pronunce risarcitorie in favore delle parti civili costituite, per il delitto di omicidio di Enea Vincenzo, aggravato dalla premeditazione e dall'aver commesso il fatto, in concorso con altri, durante la latitanza conseguente a mandato di cattura emesso nei suoi confronti. L'omicidio era stato commesso poco prima delle 8.00 del mattino dell'8.06.1982 in Isola delle Femmine, davanti al lido balneare "Villaggio Bungalow", di proprietà della vittima, dove il cadavere dell'Enea era stato rinvenuto attinto da numerosi colpi d'arma da fuoco. Le fonti di prova della responsabilità dell'imputato, valorizzate dalla sentenza d'appello, sono costituite essenzialmente dalle dichiarazioni del figlio della vittima, Enea Pietro, corroborate da quelle dei collaboratori di giustizia Mutolo Gaspare, Onorato Francesco e Naimo Rosario, che avevano reso in tempi diversi propalazioni de relato sulla causale del delitto e sui suoi autori (provenienti tutte da soggetti intranei all'associazione mafiosa e occupanti nella stessa un ruolo di primo piano), nonché dai riscontri tratti dalle dichiarazioni di altri familiari della vittima e dagli accertamenti di p.g.. Enea Pietro, che all'epoca collaborava col padre nella sua attività di imprenditore edile, aveva riferito ai carabinieri nell'immediatezza del fatto che la mattina del delitto, dopo essere uscito a pesca verso le 6.00, nel passare davanti al bungalow dove doveva incontrare il padre, aveva notato ferma a circa 200 metri dall'ingresso una vettura Fiat 124 di colore bianco, che non aveva più rivisto quando era ripassato sui luoghi dopo circa dieci minuti, allorché aveva trovato il cadavere del padre appena ucciso;
in tale occasione aveva precisato, senza tuttavia voler verbalizzare - allora - le sue dichiarazioni, che a bordo della Fiat 124 vi erano quattro persone, di una delle quali aveva descritto le fattezze, che lo avevano guardato con circospezione, una anche additandolo agli altri occupanti della vettura. La reticenza inizialmente dimostrata da Enea Pietro era stata attribuita dai carabinieri al clima di intimidazione e di omertà che aveva caratterizzato fin dall'inizio le indagini, condizionando anche l'atteggiamento dichiarativo del teste e inducendolo a non collaborare per timore di ritorsioni in danno dei propri familiari; la verosimile causale dell'omicidio era stata individuata nell'attività di impresario edile della vittima e nei contrasti insorti con gli interessi di soggetti appartenenti alla criminalità organizzata operanti nel settore.
Enea Pietro aveva reso nuove dichiarazioni il 9.05.2000, nelle quali precisava di aver riconosciuto senza ombra di dubbio, tra le persone presenti a bordo della Fiat 124 (indicata come di colore beige) che aveva visto nei pressi del villaggio bungalow verso le 7.30 del mattino del giorno in cui il padre era stato ucciso, Bruno Francesco, all'epoca latitante, il quale lo aveva salutato; indicava il movente dell'omicidio nelle attività imprenditoriali del padre, che aveva rifiutato la proposta dell'imputato di diventare suo socio occulto per consentirgli di investire denaro nell'edilizia, nonché nel contrasto insorto con la società BBP, costituita da Bruno Giuseppe, Bruno Pietro (entrambi parenti dell'imputato) e Pomerio Giuseppe, proprietaria di un fabbricato denominato Costa Corsara edificato su un terreno limitrofo a quello sul quale Enea Vincenzo aveva costruito una palazzina, di cui non riusciva a vendere gli appartamenti perché il fabbricato della BBP aveva ecceduto la cubatura consentita, appropriandosi di un terreno che doveva costituire oggetto di permuta con l'Enea e impedendo così il perfezionamento del negozio, fino a provocare il fallimento dell'impresa della vittima;

nel corso della conseguente lite giudiziaria con la BPP, Enea Vincenzo aveva subito atti intimidatori, come incendi e danneggiamenti, che lo avevano indotto ad avvicinarsi, per tentare una mediazione, all'imprenditore edile D'Agostino Benedetto, a sua volta ucciso. Enea Pietro riferiva altresì di essere stato minacciato di morte a seguito della ricerca di informazioni sull'omicidio del padre, in particolare mediante una telefonata anonima ricevuta dalla madre, che lo avevano indotto ad allontanarsi da Isola delle Femmine per timore di ritorsioni;

le minacce subite avevano trovato conferma nelle dichiarazioni dei familiari dell'Enea (la madre, le sorelle, il fratello), che avevano riferito di aver appreso dal loro congiunto il coinvolgimento dell'imputato nel delitto, nonché le relative causali nella lite con la società BPP e le intimidazioni subite da Enea Vincenzo prima di essere ucciso. Mutolo Gaspare, nelle conformi dichiarazioni da lui rese il 14.07.1993 e il 7.05.2010, aveva riferito che l'omicidio dell'Enea era stato deciso perché la vittima non rispettava le sollecitazioni della famiglia mafiosa locale, capeggiata da Riccobono  Rosario, e di aver appreso dal Riccobono e da altri sodali le relative modalità organizzative ed esecutive in occasione di riunioni avvenute il giorno precedente e nella stessa tarda mattinata del delitto nella villa del Riccobono, venendo a conoscenza che del gruppo di fuoco aveva fatto parte l'imputato. Onorato Francesco aveva riferito a sua volta di aver appreso dal Riccobono che Bruno Francesco era un soggetto a lui vicino negli anni 1982-1983, attivo nella zona di Isola delle Femmine, e che l'omicidio dell'Enea era stato voluto dalla famiglia mafiosa locale, e tra gli altri anche dal Bruno, perché la vittima disturbava gli affari mafiosi nel settore dell'edilizia.

Anche Naimo Rosario aveva riferito informazioni apprese in diverse occasioni e da diversi soggetti sulla causale dell'omicidio, dovuto a motivi di costruzioni, di terreni e di soldi, e sulla sua riconducibilità a una decisione della famiglia mafiosa locale, capeggiata dal Riccobono, persona con la quale l'imputato, molto considerato nell'ambito di cosa nostra, era a diretto contatto;

la decisione di uccidere Enea era stata presa senza avvertire il vertice dell'organizzazione mafiosa, come il Nainno aveva appreso direttamente da Riina Salvatore in occasione di un incontro nel 1985;

il collaboratore aveva altresì appreso da Troja Antonino che questi aveva ucciso l'Enea, insieme al Bruno e ad altri soggetti, per ordine del Riccobono. La Corte territoriale rilevava che le dichiarazioni testimoniali di Enea Pietro non necessitavano di riscontri, una volta positivamente superato il vaglio di credibilità e di intrinseca attendibilità;

che non era emerso alcun motivo per cui l'Enea dovesse calunniare l'imputato, a distanza di 18 anni dal delitto e dopo aver lasciato definitivamente i luoghi, quando il clima intimidatorio era ormai superato;
che la reticenza iniziale dell'Enea trovava logica spiegazione nelle minacce subite e nel timore di ritorsioni verso i familiari;
che il particolare sulla presenza in loco della Fiat 124 era stato riferito agli inquirenti fin dall'inizio;
che il timore nutrito nei riguardi del Bruno era giustificato dalla sua caratura criminale di appartenente al clan mafioso del Riccobono, all'epoca ricercato per un altro omicidio da lui commesso;
che le divergenze riscontrabili rispetto alle primigenie dichiarazioni del'Enea erano minimali e spiegabili col decorso del tempo;

che il movente dell'omicidio indicato dall'Enea aveva trovato riscontro nelle indagini di p.g., anche con riguardo alla controversia insorta con la BPP e alle ragioni della stessa;

che le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia realizzavano la convergenza del molteplice e provenivano da soggetti la cui credibilità era stata verificata in numerosi processi, mentre gli aspetti di genericità del loro propalato trovavano spiegazione nella natura de relato delle dichiarazioni e nell'assenza di diretta partecipazione al delitto.

2. Ricorre per cassazione Bruno Francesco, a mezzo dei difensori, deducendo con unico motivo violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione agli artt. 546, 125, 192, 530 cod.proc.pen., 110, 575, 99 cod.pen.. Il ricorso deduce la nullità assoluta della sentenza impugnata per inesistenza di una valida motivazione, essendosi il giudice d'appello limitato alla pedissequa ripetizione delle argomentazioni del GUP, rispetto alle quali l'unico elemento di difformità era costituito dalla diversa valutazione dell'apporto fornito dai collaboratori di giustizia Mutolo, Onorato e Nainno. Dopo aver riportato la sequenza e i contenuti delle dichiarazioni rese dal figlio della vittima, Enea Pietro, segnalandone gli aspetti contraddittori e inattendibili, Lr/   

il ricorso rileva che la sentenza d'appello aveva omesso di considerare che l'Enea, nelle sue dichiarazioni iniziali oggetto della confidenza non verbalizzata, aveva identificato il soggetto descritto come uno degli occupanti della vettura Fiat 124 che aveva notato in sosta verso le 7.30 del mattino, poco prima del delitto, presso i bungalow dove era stato commesso l'omicidio, in un giovane che due settimane prima si era intrattenuto a parlare con l'amico Cardinale Antonino nel bar "La plaia" di Isola delle Femmine, individuato dalla p.g. in Fanara Giuseppe, del quale l'Enea aveva successivamente ritrattato l'identificazione;

deduce l'assenza di riscontri dell'attribuzione della ritrattazione dell'Enea a un clima di omertà e intimidazione smentito dallo stesso teste;

rileva l'inconsistenza del movente del delitto indicato dal Mutolo a molti anni di distanza sulla base di pretese informazioni de relato;

evidenzia le divergenze riscontrabili nelle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e censura l'avvenuto riconoscimento dell'imputato, da parte dell'Enea, a diciotto anni di distanza dall'omicidio, dopo aver serbato un lungo e ingiustificato silenzio, nonostante il Bruno fosse persona da lui sicuramente conosciuta.
Il ricorso riporta le censure dedotte nei motivi d'appello alle quali la sentenza impugnata non aveva dato risposta;

contesta l'affermazione della Corte territoriale secondo cui i motivi di gravame si erano limitati a un esame parcellizzato dei singoli elementi di prova senza considerare la valenza di prova testimoniale che doveva riconoscersi alle dichiarazioni di Enea Pietro, non necessitanti di riscontri esterni una volta superato il vaglio di credibilità;

richiama la contestazione articolata e globale degli argomenti che il giudice di primo grado aveva posto a fondamento della sentenza di condanna, svolta nei motivia d'appello, e deduce la circolarità delle dichiarazioni accusatorie provenienti dai componenti della famiglia della vittima, che avevano tutti riferito quanto appreso dalla medesima fonte, rappresentata da Enea Pietro, di cui la difesa aveva dimostrato l'inattendibilità. 

Il ricorso lamenta la lettura incompleta degli atti processuali da parte della sentenza impugnata, basata esclusivamente sulle dichiarazioni di Enea Pietro, di cui censura la valutazione frazionata, rilavando che il teste aveva taciuto per vent'anni la circostanza della chiamata telefonica anonima, di natura minatoria, da lui ricevuta con l'intimazione di cessare le ricerche sulle cause dell'omicidio del padre, e di cui era rimasto ignoto l'autore;

deduce l'assenza di connessione tra l'omicidio di Enea Vincenzo e quello di D'Agostino Benedetto, che il collaboratore Gaspare Mutolo aveva ascritto a una diversa causale, scaturita dalla mancata esecuzione a regola d'arte dei lavori di costruzione della villa di Spatola Bartolomeo;

censura la motivazione della sentenza di condanna basata su congetture e moventi inesistenti, privi di riscontro negli atti processuali,   nonchè il giudizio di affidabilità attribuito alle dichiarazioni di Enea Pietro, autore di propalazioni deliranti;

rileva che la sentenza impugnata non aveva precisato quali fossero le interessenze tra l'imputato e la società B.B.P., lamentando il travisamento della prova sul preteso sconfinamento territoriale (smentito anche documentalmente) nell'edificazione del complesso turistico Costa Corsara, indicato come causa della controversia con la vittima alla quale i soci della B.B.P. erano invece estranei, riguardando la lite esclusivamente i rapporti tra Enea Vincenzo e i proprietari (gli eredi Cardinale) del terreno confinante col lotto, edificato dall'Enea, interessato dal frazionamento e da permuta parziale, lite che era stata definita in epoca antecedente il delitto così da consentire alla vittima di sbloccare la vendita degli appartamenti, come confermato dal coniuge dell'Enea.

3. I difensori delle parti civili costituite hanno depositato memorie con cui hanno chiesto che il ricorso di Bruno Francesco sia rigettato o dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è complessivamente infondato e deve essere rigettato, per le ragioni che seguono.

2. Priva di fondamento è, anzitutto, la censura rivolta dal ricorrente alla sentenza impugnata di essersi limitata a recepire e riprodurre acriticamente la motivazione della decisione di primo grado, senza confrontarsi con le doglianze proposte avverso la stessa dalla difesa dell'imputato nei motivi d'appello e senza rispondere in modo adeguato alle relative ragioni di gravame. Dal raffronto testuale delle decisioni di primo e di secondo grado emerge invece che la sentenza d'appello ha affrontato ed esaminato il nucleo essenziale delle censure dell'appellante, ed è pervenuta alla conferma dell'affermazione di colpevolezza dell'imputato sulla scorta di una propria, autonoma, rilettura delle risultanze istruttorie, che ha valorizzato particolarmente la fonte di prova rappresentata dalle dichiarazioni testimoniali del figlio della vittima, Enea Pietro, che la sentenza del GIP aveva utilizzato principalmente come elemento di riscontro delle propalazioni dei collaboratori di giustizia Mutolo, Onorato e Naimo.
La motivazione della sentenza gravata, sotto tale profilo, va dunque esente da censura; per scrupolo argomentativo, deve comunque essere ribadito l'orientamento consolidato di questa Corte, secondo cui il ricorso da parte del giudice d'appello alla motivazione per relationem, facente riferimento a quella del provvedimento di primo grado, deve ritenersi in via di principio consentito, e non produce alcuna nullità, allorché le argomentazioni del provvedimento richiamato risultino congrue rispetto alle esigenze giustificative di quello che le recepisce, e dalla lettura di quest'ultimo emerga che il giudice d'appello ha preso cognizione delle ragioni sostanziali del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e   ritenute coerenti con la sua decisione (Sez. 6 n. 53420 del 4/11/2014, Rv.   261839; Sez. 6 n. 48428 dell'8/10/2014, Rv. 261248).

In particolare, è stata ritenuta legittima da questa Corte la motivazione per relationem della sentenza di secondo grado che recepisca in modo critico e valutativo quella della sentenza impugnata, limitandosi a ripercorrere e approfondire alcuni aspetti del complesso probatorio oggetto di contestazione da parte dell'appellante, omettendo di esaminare quelle doglianze dell'atto di appello che avevano già trovato risposta esaustiva nella sentenza di primo grado (Sez. 2 n. 19619 del 13/02/2014, Rv. 259929), specie se le censure formulate nell'atto di impugnazione non contengano elementi di sostanziale novità rispetto a quelle già condivisibilmente esaminate e disattese dalla sentenza richiamata (Sez. 2 n. 30838 del 19/03/2013, Rv. 257056). L'osservanza di tali principi, ai quali va data continuità, risulta verificata all'esito della lettura coordinata delle due sentenze di merito che hanno condannato l'imputato per l'omicidio di Enea Vincenzo, avendo la sentenza d'appello legittimamente rivisitato e integrato, mediante una più puntuale valorizzazione della capacità dimostrativa attribuita alla testimonianza di Enea Pietro, l'impianto motivazionale della decisione di primo grado, che aveva già esaminato e vagliato in modo esaustivo l'intero complesso dei dati probatori acquisiti a carico del Bruno, e rispetto alle cui valutazioni le doglianze proposte nei motivi d'appello non deducevano elementi di reale novità.

3. Le ulteriori censure del ricorrente che sono dirette principalmente a criticare la credibilità soggettiva di Enea Pietro e l'attendibilità intrinseca attribuita dalla sentenza impugnata alle sue dichiarazioni - con particolare riguardo all'affidabilità del riconoscimento nella persona dell'imputato di uno dei soggetti presenti a bordo dell'autovettura Fiat 124 che il teste aveva visto ferma in sosta nelle prime ore del mattino dell'8.06.1982 nelle adiacenze del luogo (il lido balneare "villaggio bungalow" di Isole delle Femmine) dove, in immediata successione temporale, era stato consumato l'omicidio del padre, riconoscimento operato dall'Enea per la prima volta nelle dichiarazioni rese il 9.05.2000, a diciotto anni di distanza dal fatto - non si confrontano adeguatamente col dato testuale per cui la sentenza d'appello ha individuato nel narrato dell'Enea uno degli elementi, per quanto rilevante, di prova della responsabilità del Bruno, che si inserisce in un quadro dimostrativo più ampio e convergente, composto anche dai contenuti delle propalazioni di tre collaboratori di giustizia e dalle dichiarazioni degli altri familiari della vittima, ulteriormente convalidato da elementi di riscontro tratti dagli accertamenti investigativi compiuti dai carabinieri all'epoca del delitto, quadro la cui univoca concludenza probatoria era già stata argomentata e valorizzata dal GIP nella sentenza di primo grado. 

La Corte distrettuale ha verificato, con argomentazioni congrue che si saldano a  quelle del GIP, l'affidabilità complessiva delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Mutolo, Onorato e Naimo, già validata in altri processi, provenienti da soggetti organicamente inseriti nell'organizzazione mafiosa di "cosa nostra", con specifico riguardo all'autonomia reciproca delle rispettive propalazioni de relato (frutto di informazioni e confidenze ricevute in tempi e contesti diversi, da fonti primarie - quantomeno parzialmente - differenti) e alla sussistenza del requisito della convergenza del molteplice sul nucleo essenziale del narrato concernente il coinvolgimento dell'imputato nella decisione e nell'esecuzione dell'omicidio, le causali del delitto e l'indicazione dei relativi mandanti negli esponenti della famiglia mafiosa locale, capeggiata da Riccobono Rosario, alla quale apparteneva (anche) il Bruno, coi cui illeciti interessi economici la vittima era entrata in conflitto nell'esercizio della sua attività imprenditoriale.

La sentenza impugnata ha giustificato con la natura de relato delle informazioni riferite dai collaboranti le imprecisioni, di (ritenuto) carattere non decisivo, ravvisabili nelle loro dichiarazioni, e ha dato conto della sostanziale convergenza del loro racconto con quello di Enea Pietro in ordine alle ragioni fondamentali dell'omicidio del padre, dovute alla sua attività di impresario edile, e alla causale "mafiosa" del delitto, in cui l'imputato era coinvolto in veste di compartecipe del sodalizio criminale capeggiato dal Riccobono e di soggetto direttamente interessato alle relative attività illecite. La Corte di merito ha spiegato in termini che non presentano aspetti illogici (e, comunque, certamente non manifestamente illogici), ma che hanno trovato anzi riscontro in altre acquisizioni istruttorie, le ragioni della tardività del riconoscimento dell'imputato - come uno degli occupanti della Fiat 124 ferma sul luogo del delitto - operato da Enea Pietro solo nell'anno 2000, mentre nelle dichiarazioni rese ai carabinieri nell'immediatezza del fatto (e che allora non aveva voluto verbalizzare) il teste non aveva fatto riferimento al Bruno;

sul punto, la sentenza d'appello ha valorizzato il clima di omertà esistente all'epoca e il timore suscitato nel figlio della vittima dalle gravi intimidazioni che avevano preceduto e seguito l'esecuzione dell'omicidio, e che lo avevano anche personalmente riguardato, inducendo l'Enea a essere reticente con gli inquirenti per evitare ritorsioni e non mettere in pericolo la propria vita e quella dei suoi familiari, tanto da determinarsi a lasciare i luoghi e trasferirsi altrove a seguito delle minacce di morte che aveva ricevuto qualora non avesse smesso di cercare informazioni sulle ragioni dell'uccisione del genitore;

il superamento, per effetto del decorso di un ampio intervallo temporale e del mutato contesto circostanziale, dell'originario clima di paura giustificato dalla caratura criminale del Bruno (allora latitante e ricercato per un altro omicidio), spiega dunque - secondo i giudici di merito - la tardività della decisione di Enea Pietro di rendere   piena e completa testimonianza su tutto ciò che aveva effettivamente visto la mattina dell'omicidio, ivi inclusa la presenza in loco dell'imputato, persona che egli non avrebbe avuto ragione di accusare falsamente a così tanti anni di distanza dall'episodio criminoso. 

L'esistenza, all'epoca dell'omicidio e subito dopo di esso, del clima di omertà e delle condotte intimidatorie - descritte da Enea Pietro - che avevano riguardato tanto Enea Vincenzo, che aveva dovuto subire danneggiamenti e incendi nei propri cantieri prima di essere ucciso, quanto gli stretti congiunti della vittima, ha trovato riscontro, secondo la conforme ricostruzione delle risultanze probatorie operata sul punto da entrambe le sentenze di merito, sia nelle indagini di p.g. allora svolte, sia nelle dichiarazioni testimoniali di altri componenti del nucleo familiare della vittima, in particolare la moglie Cataldo Giuseppa e la figlia Enea Maria Teresa, sui contenuti minatori delle telefonate anonime da esse ricevute nei mesi successivi al delitto, in cui l'ignoto interlocutore le aveva avvisate che se Enea Pietro avesse continuato a fare domande sull'omicidio del padre avrebbe fatto la stessa fine del genitore; al riguardo non sussiste, perciò, la circolarità degli elementi di riscontro lamentata dal ricorrente, in quanto le circostanze appena indicate sono state riferite dagli altri congiunti della vittima come frutto di propria scienza diretta, e non per averle apprese de relato da Enea Pietro, e sono state perciò correttamente valorizzate dai giudici di merito come elementi di conferma esterna del racconto di quest'ultimo, che è stato adeguatamente vagliato nella sua attendibilità intrinseca ed estrinseca.

4. La sentenza impugnata non è dunque incorsa nei vizi di legittimità lamentati dal ricorrente, e la condanna dell'imputato non è stata fondata dalla Corte distrettuale su una lettura parziale e incompleta degli atti processuali, basata esclusivamente sulle dichiarazioni, in tesi difensiva inaffidabili, di Enea Pietro, senza fornire risposta ai motivi d'appello. 

La rilettura delle risultanze istruttorie operata dalla sentenza d'appello non si pone, come si è detto, in sostanziale contrasto con la motivazione della sentenza di primo grado, avendo la Corte distrettuale ribadito la capacità dimostrativa delle propalazioni dei collaboratori di giustizia che erano già state ampiamente scandagliate e giudicate affidabili dal GIP, ed avendo riconosciuto autonoma efficacia probatoria alle dichiarazioni testimoniali di Enea Pietro che già il primo giudice aveva ritenuto attendibili e idonee a riscontrare, insieme agli altri elementi apportati dalle dichiarazioni dei prossimi congiunti della vittima e dalle emergenze investigative, le chiamate in reità effettuate a carico dell'imputato dal Mutolo, dall'Onorato e dal Nainno. 

Il nucleo fondante e decisivo della prova della responsabilità dell'imputato  nell'omicidio di Enea Vincenzo è stato individuato e argomentato da entrambe le sentenze di merito, sia pure con una diversa accentuazione dell'importanza dell'una rispetto all'altra fonte dimostrativa, nella convergenza fondamentale delle propalazioni de relato dei collaboratori di giustizia, da un lato, e delle dichiarazioni testimoniali - frutto di scienza diretta - del figlio della vittima, dall'altro, e nella capacità dei rispettivi narrati di riscontrarsi reciprocamente sui dati essenziali della partecipazione del Bruno al delitto e sulla causale mafiosa (di tipo locale) dell'omicidio, idonea a spiegare il concorso dell'imputato alla relativa commissione in qualità di appartenente alla famiglia mafiosa (allora capeggiata dal Riccobono) i cui interessi illeciti erano entrati in conflitto con le attività della vittima nel settore dell'edilizia. In relazione a tali elementi essenziali della ricostruzione probatoria del fatto e della responsabilità dell'imputato la sentenza impugnata ha esplicitato in modo congruo le ragioni del proprio convincimento e si è confrontata con le doglianze dell'appellante, costituenti sostanziale riproposizione degli argomenti difensivi già disattesi dalla decisione di primo grado, ritenendole infondate sulla scorta di un percorso motivazionale immune da vizi logico-giuridici, che si salda a quello del GIP;

la verificata esistenza di un vaglio complessivamente adeguato della capacità dimostrativa posseduta dagli elementi portanti della ricostruzione accusatoria nei confronti del Bruno, che risponde alle censure principali del ricorrente, comporta dunque l'assolvimento dell'obbligo motivazionale gravante sul giudice di merito (e su quello d'appello in particolare), il quale - come è stato chiarito con orientamento costante da questa Corte - non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del proprio convincimento, dimostrando che ogni fatto decisivo è stato considerato, così da potersi ritenere implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 4 n. 26660 del 13/05/2011, Rv. 250900; Sez. 6 n. 20092 del 4/05/2011, Rv. 250105; Sez. 4 n. 1149 del 24/10/2005, Rv. 233187).

L'incensurabilità, in sede di scrutinio di legittimità, dell'apparato motivazionale della sentenza d'appello, che discende dalla riscontrata confutazione degli argomenti costituenti l'ossatura principale dei motivi di gravame dell'imputato, toglie perciò rilevanza alla doglianza - sulla quale la difesa ha particolarmente insistito nel ricorso - diretta a censurare l'insufficienza o l'incongruenza della risposta fornita dalla Corte territoriale alle critiche rivolte nell'atto di appello all'individuazione, da parte di Enea Pietro, di una delle ragioni di attrito tra il   padre e il Bruno, precedenti l'omicidio, nello sconfinamento immobiliare del complesso turistico di proprietà di una società - la B.B.P. - partecipata (anche) da parenti dell'imputato in danno del lotto limitrofo edificato da Enea Vincenzo, 

che aveva pregiudicato le successive operazioni di frazionamento catastale, di permuta e di vendita degli appartamenti delle palazzine costruite dalla vittima, determinando l'insorgenza di una lite e il fallimento della sua impresa;

l'accertamento della reale dinamica della relativa vicenda, di natura civilistica, e del ruolo del Bruno nella società coinvolta (B.B.P.), riveste infatti un obiettivo ruolo secondario, e non decisivo, nella ricostruzione complessiva degli elementi di prova acquisiti e valorizzati dai giudici di merito a carico dell'imputato.
5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; l'imputato, soccombente nei confronti delle parti civili, deve inoltre essere condannato a rifondere alle stesse, i cui difensori sono comparsi in udienza rassegnando le proprie conclusioni, le spese sostenute nel presente giudizio, che si liquidano nelle misure rispettive indicate nel dispositivo.

P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché a rimborsare le spese sostenute per questo giudizio dalle parti civili Enea Pietro, che liquida in C 4.059,80, di cui C 59,80 per esborsi ed C 4.000,00 per onorari, oltre spese generali (15%), iva e cpa, e, cumulativamente, Cataldo Giuseppa, Enea Riccardo, Enea Rosalia, Enea Maria Teresa, Enea Valerio, Enea Elisa, che liquida in complessivi C 8.000,00, oltre spese generali (15%), iva e cpa. Così deciso il 6/10/2016


MICALIZZI MICHELE: genero di Riccobono.
MUTOLO GASPARE: elemento di spicco della famiglia di Rosario Riccobono.
RICCOBONO ROSARIO: rappresentante di Partanna Mondello nel 1975 e dal 1978. Suo fratello Giuseppe, a sua volta rappresentante di Partanna-Mondello, venne ucciso il 27.7.1961. Condannato all'ergastolo. Scomparso, forse vittima di lupara bianca nel 1982. era socio della cooperativa edilizia Liberta'. Reggeva i contatti con alcuni membri della famiglia Santapaola a Catania.
BADALAMENTI GAETANO (zu' Tanu)(**): capo famiglia di Cinisi dal 1962 quando succede, pacificamente, a Cesare Manzella rappresentante in seno alla commissione. Rappresentante della famiglia di Cinisi nel 1975, viene espulso da Cosa Nostra nel 1978 per motivi oscuri. E' attivo nel traffico degli stupefacenti anche dopo questa data, il 22.5.84, infatti, viene colpito da mandato di cattura. Viene arrestato a Madrid l'8.4.1984.
BADALAMENTI SILVIO: nipote di Gaetano, assassinato il 2.6.1983.
BADALAMENTI VITO(**): di Gaetano. Arrestato con il padre a Madrid l'8.4.84. Imputato per traffico di stupefacenti, mandato di cattura 22.5.84.
ALFANO PIETRO(**): Cugino di Gaetano Badalamenti. Arrestato con Gaetano Badalamenti a Madrid l'8.4.84. Imputato per traffico di stupefacenti, mandato di cattura 22.5.84.
D'AGOSTINO EMANUELE: elemento di spicco della famiglia di S.Maria del Gesu'. Fedelissimo di Bontate, scompare dopo la morte di quest'ultimo. Coinvolto nel traffico di stupefacenti.
D'AGOSTINO ROSARIO: catturato mentre si nascondeva con Giuseppe Grado nella villa di questi a Besano. Era il guardaspalle di quest'ultimo. Traffico di stupefacenti.
D'AGOSTINO ROSARIO: di Ignazio e di Bonanno Caterina, Palermo ?/6/1946. Detenuto (~).
GALLINA STEFANO: membro della famiglia di Cinisi, ucciso il 1.10.1981.















Bruno Francesco, BRUNO GIOVANNI D'AGOSTINO BENEDETTO, BRUNO PIETRO, CARDINALE, CARDINALE RITA BARTOLA, ENEA VINCENZO. ENEA PIETRO. VASSALLO GIUSEPPE. COSTA CORSARA. BBP, GALLINA, LUCIDO, pomiero, UVA, 

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