INTERESSE PRIVATO IN ATTO PUBBLICO? nooooooo!!!!


...... .condivise sul punto le osservazioni dell'opponente sia in ordine alla ILLEGITTIMITA' della PARTECIPAZIONE del
SINDACO alla C.E.C. sia alla mancata astensione da parte
della stessa dal prendere parte alla DISCUSSIONE sino alla VOTAZIONE di delibere riguardanti gli INTERESSI propri nonchè di PARENTI o di affini fino al 4° grado.......



......a cui vanno aggiunti altresì i rilievi della CONSULENZA disposta dal P.M. che ha affermato la ILLEGITTIMITA' della CONCESSIONE edilizia relativa all'abitazione del RISO sita all'interno del piano di lottizzazione "LA PALOMA" .........

......Dispone che il P.M. formuli, entro dieci giorni, l'IMPUTAZIONE dei confronti di RISO NAPOLEONE e PORTOBELLO GASPARE in ordine ai REATI di cui agli art 323 e 328 c.p........


licenza edilizia rilasciata
6 giugno 2006

CONSIGLIO COMUNALE 10 MARZO 2008

....vi faccio pagare i danni morali......vi arriverà la parcella dell'avvocato perchè i soldi dei miei figli non si toccano.... vi dovete dimettere perchè la mozione di sfiducia nei miei confronti è stat respinta dal TAR ed avete procurato un danno al Comune... avete speculato con il PRG e ve la vedete con la Procura .... avete girato con le carte del PRG ed ora i cittadini vengono a ringraziarvi.... Urlando forte e chiaro CONTRO.. : " Se mi denunci ti faccio saltare in aria Ti faccio vedere chi sono io" La coerenza politica non abita nelle loro coscienze, come dimostrano anche diversi atti che hanno approvato a colpi di maggioranza e che il tempo implacabile valuterà........di valutare se fossero esistiti i presupposti per richiedere un risarcimento danni morali per calunnia e diffamazione sia per me che per il Vice Presidente del Consiglio.......

" salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazioni di norme di legge o regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sè o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità"

giovedì 9 marzo 2017

GENCHI GIOACCHINO IL DIRIGENTE ASSESSORATO TERRITORIO AMBIENTE REGIONE SICILIA Legislatura 17 Atto di Sindacato Ispettivo n° 3-03557

Legislatura 17 Atto di Sindacato Ispettivo n° 3-03557




Atto n. 3-03557 (con carattere d'urgenza) 



Pubblicato il 8 marzo 2017, nella seduta n. 779



CATALFO , GIARRUSSO , SANTANGELO - Ai Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione, per gli affari regionali e dell'interno. -

Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:
nel 2006, il dottor Gioacchino Genchi, chimico responsabile del servizio 3 "Tutela dall'inquinamento atmosferico" del Dipartimento territorio e ambiente della Regione Siciliana concludeva con atto di diniego alle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera l'iter istruttorio sui 4 sistemi previsti dal piano di gestione dei rifiuti della Regione che individuava 4 impianti di incenerimento destinati alla chiusura del ciclo dei rifiuti: a Palermo per la Sicilia occidentale; ad Augusta (Siracusa) per la Sicilia sudorientale; a Paternò (Catania) per la Sicilia nordorientale; a Casteltermini (Agrigento) per la Sicilia sudoccidentale;
l'8 gennaio 2007, con anticipo di ben 14 mesi dalla scadenza del contratto di lavoro, veniva revocato l'incarico al dottor Genchi, per tenerlo, da quel momento e per 6 anni e 4 mesi, unico caso senza precedenti e seguenti nella storia dell'amministrazione della Regione Sicilia, senza incarico dirigenziale e senza alcun carico di lavoro;
il 27 giugno 2007 il presidente della Regione, sentito dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse, imputava al dottor Genchi di avere bloccato la costruzione dei 4 inceneritori;
nello stesso periodo una missiva anonima recapitata a casa di Genchi gli preannunciava che, a causa delle mancate concessioni alle emissioni in atmosfera degli inceneritori, sarebbe andato incontro ad una lunga serie di atti persecutori, in quanto aveva messo in pericolo operazioni di malcostume politico fonti di illecito profitto;
ad aprile 2008 l'attività lavorativa di Genchi per l'anno 2006 veniva valutata con il punteggio di 58,01, che, seppure rientrante nel range di valutazione positiva, gli precludeva l'assegnazione della cosiddetta indennità di risultato;
il 3 aprile 2009 l'assessore della Regione per il territorio e l'ambiente, Giuseppe Sorbello, riferiva alla Giunta regionale, in modo ad avviso degli interroganti non veritiero, che al dottor Genchi era stata attribuita per l'anno 2006 una valutazione negativa e chiedeva l'irrogazione di sanzioni; senza controllare la veridicità delle affermazioni dell'assessore Sorbello e negando persino l'evidenza "aritmetica" che il punteggio della scheda valutativa (58,01 era maggiore di 49 cioè della soglia minima della valutazione negativa), inibiva il dirigente dal ricoprire incarichi equivalenti al precedente per 4 anni, uno in più dei 3 previsti dalla legge; la Giunta, inoltre, convalidava il decreto della revoca dell'incarico del dottor Genchi pur definendolo "viziato da incompetenza";
il 27 luglio 2009, dopo appena 3 mesi dalla delibera, il presidente della Regione, su parere favorevole dell'Ufficio legislativo e legale della Regione e del Consiglio di giustizia amministrativa, accoglieva il ricorso straordinario del dottor Genchi, annullava la revoca del suo incarico e dava mandato al Dipartimento di dare esecutività al provvedimento, cioè di procedere al reintegro del dirigente nelle sue funzioni di responsabile di Servizio;
nessuno dei dirigenti generali avvicendatisi alla direzione del Dipartimento dava, a parere degli interroganti colpevolmente ed omissivamente, esecutività al decreto presidenziale, lasciando Genchi privo di ogni incarico;
a dicembre 2009, una commissione d'indagine del Dipartimento, istituita a seguito di ripetute richieste del dottor Genchi, accertava che la sua valutazione era stata irregolare per la semplice ragione che il procedimento non si era neppure concluso, poiché erano stati preclusi al dirigente l'informazione, la partecipazione ed il contraddittorio;
a marzo 2010, Genchi chiedeva alla Giunta di annullare in autotutela la precedente delibera basata su presupposti non veritieri anche sotto l'aspetto aritmetico, e che gli accertamenti della stessa amministrazione avevano concluso per l'irregolarità della valutazione, oltre al fatto che, soprattutto, il decreto presidenziale aveva annullato in via definitiva la revoca dell'incarico;
a giugno 2010, incurante di ogni evidenza, la Giunta confermava la precedente delibera, cioè confermava il falso del punteggio 58,01 minore di 49, disconosceva l'irregolarità della valutazione accertata dalla stessa amministrazione, confermava la violazione di legge con cui era stata irrogata al dottor Genchi la sanzione di 4 anni non solo illegittima, ma persino eccedente di un anno il limite di 3 anni previsto per legge e, a giudizio degli interroganti incredibilmente, confermava per esistente il decreto di revoca dell'incarico annullato già da 9 mesi dal decreto del presidente della Regione;
a novembre 2010, a seguito di ripetute richieste del dottor Genchi, l'amministrazione instaurava il contraddittorio che avrebbe dovuto effettuare, secondo legge, 2 anni e 9 mesi prima e concludeva che anche nel merito le contestazioni a lui mosse erano erronee ed infondate;
a dicembre 2011 il Tribunale di Palermo, Sezione lavoro, a conferma degli stessi accertamenti, stabiliva che il punteggio della valutazione doveva essere riconsiderato al di sopra della soglia di 70 punti, cioè del limite per conseguire l'indennità di risultato; l'assessorato veniva condannato a pagare al dottor Genchi l'indennità e le spese processuali;
anche dopo la sentenza del Tribunale del lavoro, Genchi non veniva reintegrato nell'incarico e continuava ad essere tenuto senza alcun carico di lavoro, cioè pagato per non lavorare;
il 30 aprile 2013, a giudizio degli interroganti dopo 6 anni e 4 mesi di ostracismo più bieco e di annientamento lavorativo, Genchi tornava ad essere nominato responsabile di servizio, non presso il Dipartimento ambiente che gli si era opposto pervicacemente per tanti anni e fino all'ultimo, ma al Dipartimento attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico, e ad occuparsi di "sicurezza alimentare";
il 1° marzo 2014 Genchi andava in quiescenza per raggiunti limiti d'età;
il 18 febbraio 2015 il giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Palermo disponeva il giudizio (il processo è in corso di svolgimento) per gli artefici della valutazione artefatta, cioè i 3 componenti lo staff di valutazione, il dirigente generale pro tempore all'epoca della valutazione e quello in carica nel 2010 alla direzione del Dipartimento territorio e ambiente per il reato previsto e punito dagli artt. 110 e 81 e art. 323, comma 2, del codice penale, per avere abusato del loro ufficio nella procedura di valutazione del dottor Genchi, arrecandogli un danno ingiusto di rilevante gravità, sia per la mancata corresponsione della prevista indennità per il raggiungimento degli obiettivi prefissati sia per la mancata progressione di carriera;
il 19 marzo 2015 Genchi ha chiesto al presidente della Regione di prendere atto che le deliberazioni della Giunta n. 116/2009 e n. 241/2010 erano state adottate sui presupposti falsi e mendaci dell'inesistente valutazione negativa e che esse avevano determinato sanzioni ingiuste e lesive ai suoi danni, persino in violazione dell'art. 40 del contratto collettivo regionale di lavoro della dirigenza; la delibera n. 241/2010, addirittura, aveva convalidato la revoca dell'incarico dirigenziale del 2007, già annullato in via definitiva da 10 mesi con decreto presidenziale del 2009. Pertanto, ha richiesto di procedere, in autotutela, al loro annullamento;
dal 19 marzo 2015 si è assistito a un rimando di competenze tra la segreteria della Giunta, il presidente della Regione e la Giunta stessa, l'assessore per il territorio e l'ambiente, il suo capo di gabinetto ed il dirigente generale del Dipartimento, su chi avrebbe dovuto valutare che il punteggio di 58,01 corrispondesse a valutazione positiva o negativa, cioè se il punteggio di 58,01 fosse maggiore (valutazione positiva) o minore (valutazione negativa) di 49;
come si legge in un estratto sul blog "libera isola delle femmine" del 18 febbraio 2017, il 14 maggio 2015 il dirigente generale del Dipartimento ambiente, incaricato dalla Giunta regionale di procedere alla valutazione aritmetico-amministrativa del 58,01 e 49 concludeva che «È da ritenersi evidente ed indiscutibile l'asserzione che il punteggio di 58 costituisce una valutazione senza demerito, ovvero non negativa, poiché non inferiore a 50 punti»;
il 15 giugno 2015, tuttavia, il presidente della Regione comunicava al dottor Genchi che la Giunta, nella seduta del 7 giugno, in conformità ad un imprecisato parere dell'Avvocatura dello Stato, aveva ritenuto l'inopportunità, in atto, di pronunciarsi al riguardo, non rispettando, quindi, l'indiscutibile asserzione citata e rimettendo in discussione se 58,01 fosse maggiore o minore di 50;
l'11 settembre 2015 il dirigente generale cambiava idea sulla valutazione aritmetica ed evidenziava alla Giunta "l'opportunità di astenersi, al momento, da qualsiasi iniziativa relativa ai provvedimenti finora emessi nei confronti del dr. Genchi";
il 14 settembre 2015 la Giunta recepiva le conclusioni del dirigente generale;
il 17 novembre 2015 il responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, più volte sollecitato da Genchi ad intervenire sui fatti, comunicava che, dopo approfondita istruttoria, aveva trasmesso gli atti alla Procura della Repubblica di Palermo;
l'11 febbraio 2016 la Corte d'appello del Tribunale di Palermo rigettava il ricorso dell'Assessorato per il territorio e l'ambiente avverso la sentenza del Tribunale del lavoro, confermava le ragioni del dottor Genchi e condannava nuovamente l'amministrazione al pagamento delle spese processuali;
il 7 giugno 2016 la Giunta regionale, senza prendere in considerazione la sentenza della Corte d'appello che, in ogni caso, come quella del Tribunale del lavoro, non attiene alla questione della falsità delle delibere sulla valutazione, bensì se al dottor Genchi spettasse o meno l'indennità di risultato, decideva ancora una volta, su parere dell'Avvocatura dello Stato e prima ancora dell'Ufficio legislativo e legale, di non assumere decisioni;
considerato che:
l'inibizione di anni 4 dal ricoprire incarichi equivalenti a quello revocato è stata inflitta ad avviso degli interroganti in contraddizione con quanto previsto dall'art. 40 del vigente contratto collettivo regionale di lavoro dell'area della dirigenza che prevede che, in casi analoghi, la stessa non debba essere superiore a 3 anni;
a quanto risulta, le schede di valutazione non recano in calce le firme dei dirigenti preposti violando, di fatto, i principi del giusto procedimento, di imparzialità e di trasparenza;
in particolare, "il Fatto Quotidiano" del 7 gennaio 2017 riporta che «La discutibile "sanzione", applicata per la prima volta (e mai più da allora), è stata decisa con una velocità da fare invidia. Titoli professionali, carriera, impegno lavorativo, immagine personale, di colpo tutto azzerato. Discorso chiuso? Affatto, perché nella fretta è sfuggito alla giunta Lombardo un importante dettaglio. Il funzionario, infatti, non aveva riportato alcuna valutazione negativa rispetto all'attività svolta. La soglia minima per "bocciare" un dipendente è fissata a quota 50 punti, mentre a Genchi era stata assegnata una valutazione di 58,01: in pratica mancavano i presupposti legali a supporto dell'incredibile sanzione inibitoria, per il semplice fatto che il dipendente non aveva demeritato neanche nel punteggio che gli era stato assegnato dai suoi superiori. Tutto risolto dunque? Ma neanche per idea. Iniziano gli immancabili ricorsi. Due commissioni di verifica interne danno ragione a Genchi. Lo stesso governatore accoglie il ricorso straordinario e "annulla" la revoca dell'incarico.»;
considerato infine che a parere degli interroganti, quanto evidenziato dimostrerebbe che il dirigente sarebbe stato destinatario di una serie di provvedimenti e condotte vessatorie da parte dei massimi vertici politici della Giunta regionale ed amministrativi del Dipartimento territorio e ambiente succedutisi nel tempo, di cui non si ha memoria di analoghi precedenti, oggettivamente volti ad estrometterlo dalle rilevanti funzioni dirigenziali ricoperte,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;
se non ritengano necessario attivarsi, per quanto di rispettiva competenza, affinché venga disposto un accertamento al fine di verificare se sussistano condotte discriminatorie nei confronti del dirigente e, in tale ipotesi, siano annullate le delibere di Giunta anche alla luce delle citate pronunce a favore del dottor Genchi e la descritta violazione dell'art. 40 del contratto collettivo regionale di lavoro.
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Attsen/00029066.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Attsen/00029174.htm
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Attsen/00029106.htm
http://liberaisoladellefemmine.blogspot.it/2017/02/cuffaro-genchi-pellerito-e-i-4.html
http://www.ilfattoquotidiano.it/2017/01/07/sicilia-sullisola-la-matematica-e-relativa-lo-strano-caso-del-dottor-genchi/3299042/


Sicilia, “sull’isola la matematica è relativa: lo strano caso del dottor Genchi”
Riceviamo e pubblichiamo la lettera di Lino Buscemi

Nella Sicilia dei paradossi può succedere, anche, che si apra, nelle sedi istituzionali della Regione e dintorni, un’ incredibile quanto oziosa disputa, a suon di carte e pareri, attorno ad un singolare dilemma aritmetico. Vero è che nella terra di ArchimedeEmpedocleGorgia e Pirandello, nulla è certo e tutto è relativo, ma con l’aritmetica non si scherza. Non c’è partita. Non si può, avventatamente, andare contro la logica, l’evidenza, l’inoppugnabile. A meno che , sprovvisti di buon senso, pur di fare un torto a qualcuno, si cerca di confondere le acque insinuando dubbi pur di arrecare danni al prossimo. Ne sa qualcosa il dottor Gioacchino Genchi (solo omonimo del noto ex poliziotto ndr), già dirigente chimico della Regione, che da quasi 8 anni impatta contro il muro di gomma, fatto di alchimie numerico-amministrative, di governi e burosauri della Regione che rifiutano di riconoscere – e non siamo su Scherzi a parte- che 58 è un punteggio maggiore di 50. Ma andiamo con ordine. Genchi, inflessibile dirigente , è stato per anni il responsabile dell’Ufficio Tutela dall’inquinamento atmosferico ed ha avuto il gravissimo torto di essersi messo contro l’uso del pet coke come combustibile, contro le aziende che fabbricavano laterizi con i fanghi di risulta industriali, contro i miasmi della distilleria più grande d’Europa e, imperdonabile, di avere stoppato, a quanto sembra, l’affaire miliardario degli inceneritori previsto dal piano rifiuti adottato dalla giunta di Totò Cuffaro, l’ex governatore poi condannato definitivamente per favoreggiamento alla mafia .
Ad aprile del 2009 la giunta presieduta da Raffaele Lombardo – condannato per concorso esterno a Cosa nostra, ma solo in primo grado – infligge a Genchi 4 anni (uno in più del massimo previsto dalla leggi) di inibizione dall’incarico ricoperto per avere riportato una “valutazione negativa” con riferimento all’attività svolta nel 2006 ( l’anno dello stop agli inceneritori). La discutibile “sanzione”, applicata per la prima volta (e mai più da allora), è stata decisa con una velocità da fare invidia. Titoli professionali, carriera, impegno lavorativo, immagine personale, di colpo tutto azzerato. Discorso chiuso? Affatto, perché nella fretta è sfuggito alla giunta Lombardo un importante dettaglio.  Il funzionario, infatti, non aveva riportato alcuna valutazione negativa rispetto all’attività svolta. La soglia minima per “bocciare” un dipendente è fissata a quota 50 punti, mentre a Genchi era stata assegnata una valutazione di 58,01: in pratica mancavano i presupposti legali a supporto dell’ incredibile sanzione inibitoria, per il semplice fatto che il dipendente non aveva demeritato neanche nel punteggio che gli era stato assegnato dai suoi superiori. Tutto risolto dunque? Ma neanche per idea. Iniziano gli immancabili ricorsi. Due commissioni di verifica interne danno ragione a Genchi. Lo stesso governatore accoglie il ricorso straordinario e “annulla” la revoca dell’incarico. Il Tribunale del lavoro condanna l’amministrazione, dopo avere accertato che anche il punteggio (58,01) era artefatto e frutto di contestazioni infondate. La Corte d’appello conferma la condanna (siamo ad oltre 20 mila euro), mentre i 5 artefici della cosiddetta valutazione farlocca finiscono sotto processo (attualmente in corso).
Il lettore penserà: ma con questa mole di vittorie in tribunale, nel frattempo Genchi sarà stato reintegrato. E le delibere false annullate. Ma quando mai. Nel Palazzo “resistono” con il silenzio, perché non sanno che pesci pigliare. Intanto, arriva il governatore Crocetta che, come è noto, in quanto a propositi rivoluzionari non è secondo a nessuno. Genchi gli scrive e chiede, con garbo, di prendere formalmente atto che per aritmetica elementare 58,01 ( già giudicato fasullo) è maggiore di 50 e, dunque, di annullare la delibera che attesta il fatto. Negli uffici presidenziali si interrogano: chi deve attestare se 58,01 è maggiore di 50 ? Inizia quindi un incredibile balletto istituzionale e burocratico. La segreteria della Giunta declina la competenza ( è priva di un matematico?), seguita a ruota dalla giunta di governo. Ma Crocetta – l’ha più volte dimostrato nelle sue ripetute e sussultorie apparizioni televisive da Giletti – è uno che sui problemi “spinosi” è subito disponibile a metterci una croce sopra. Lampo di genio, la croce, anzi il Croce, ce l’ha in Giunta, è il dottor Croce Maurizio, assessore all’Ambiente. Quale migliore occasione d’incaricare costui a sbrogliare la matassa? Per la verità un alto funzionario, ovvero il Dirigente generale dell’Ambiente aveva già formalmente attestato che 58,01,poiché maggiore di 50, corrisponde a valutazione positiva.
Dopo un momento di meditazione, però, anche l’assessore Croce ha avuto una brillante idea: decise, nientemeno, di formulare, non una, ma addirittura due richieste di parere: la prima all’Avvocatura dello Stato e l’altra all’ufficio legislativo della Regione. Vista la rilevanza della questione il nostro avrà pensato che solo i giureconsulti dello Stato e della Regione, sarebbero stati in grado di dipanarla. Che dire? Il sospetto che si voglia “menar il can per l’aia”, è più che legittimo. Ma a che pro? E con quali risultati? Il commissario dell’Anticorruzione, Raffaele Cantone, informato da Genchi, allarga le braccia, riscontra “ gravi carenze “ nella trasparenza degli atti della Regione, ma non ha margini d’intervento perché “la richiesta attiene al raggiungimento di un obiettivo personale” ( sic!). Logico dunque che il dottor Genchi, frattanto, più ostinato di prima, abbia trasferito la vicenda al palazzo di Giustizia, perché, presume, ci sarebbero tutti gli elementi necessari per avviare l’azione penale. Vedremo. Finisce qui, per ora, il pirandelliano racconto che, si è certi, non finirà di riservare altri colpi ad effetto. Ma c’è quanto basta per comprendere, al di là del caso specifico e delle abusate quanto ipocrite frasi di circostanza, che il diritto, le regole e la trasparenza, nei Palazzi del potere e in alcuni uffici della Regione diretti da cortigiani senza scrupoli, somigliano sempre più a fastidiosi ingombri da tenere a bada per non disturbare i manovratori di turno e i loro indicibili interessi.
*di Lino Buscemi


2011 21 DICEMBRE SENTENZA 6455 2011 GIUDICE DEL LAVORO PAOLA MARINO OPPOSIZIONE DECRETO INGIUNTIVO PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2006 PROVE SEMPLIFICAZIONE INTRODUZIONE CONFERENZA SERVZI CON IL VENIR MENO DEL PARE CPTA COME AVVOCATURA DELLO STAT N 54661 27 OTTOBRE 2006 ASSESSORATRO CONDANNATO AL RICONOSCIMENTO INDENNITA DI RISULTATO A GENCHI GIOACCHINO





GENCHI 2016 SENTENZA APPELLO 178 2016 CRON 678 RGA 2013 CONFERMA SENTENZA CAUSA LAVORO 6455 2011 VALUTAZIONE

ANZA' 2015 SENTENZA 5307 CONDANNATO PER DIFFAMAZIONE A FAVORE DI GENCHI GIOACCHINO PROCEDIMENTO 3392 2008 GIUDICE MARLETTA UDIENZA 2 11 2011




ANZA', CATALFO, GENCHI GIOACCHINO, GIARRUSSO, M5S, Sansone, SANTANGELO, SENATO ATTO ISPETTIVO, TOLOMEO, CROCETTA,LOMBARDO,CUFFARO,LE JENE,PELLERITO,INCENERITORI,ITALCEMENTI,BERTOLINO


GENCHI GIOACCHINO IL DIRIGENTE ASSESSORATO TERRITORIO AMBIENTE REGIONE SICILIA Legislatura 17 Atto di Sindacato Ispettivo n° 3-03557

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